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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Necessità del preavviso di iscrizione - Regime ante 2011 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita per il mancato pagamento di tasse automobilistiche relative agli anni 1996 e 1997, per l'importo di euro 220,48 oltre accessori. Ha dedotto di aver appreso casualmente dell'ipoteca e ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti, tra cui avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di mora o ingiunzione. In subordine, ha eccepito la prescrizione o decadenza del credito. In appello, Equitalia ha sostenuto la regolare notifica delle cartelle e l'assenza, all'epoca dei fatti, dell'obbligo di notificare preventivamente un'intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto non dimostrata la prescrizione del credito, considerando rilevante anche la rateizzazione richiesta e ottenuta dalla contribuente nel 2009. Tuttavia, ha accolto il ricorso per un diverso motivo: l'agente della riscossione non aveva provato l'invio del preavviso di iscrizione ipotecaria con concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni. Tale preavviso era necessario anche per le iscrizioni effettuate prima della modifica legislativa del 2011, poiché costituisce applicazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa. L'iscrizione priva di preavviso è nulla o illegittima e deve essere cancellata dal giudice. Equitalia è stata inoltre condannata al pagamento di euro 220,00 per spese, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 77 D.P.R. n. 602/1973

    Il comma 2, come modificato dal D.L. n. 70/2011, prevede la comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile e un termine di trenta giorni per il pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria.

    L'obbligo di preavviso non è stato considerato una novità sostanziale introdotta nel 2011, ma la formalizzazione di un principio già immanente nell'ordinamento: prima di adottare un atto lesivo, l'amministrazione deve consentire al contribuente di difendersi o pagare.

  • D.L. n. 70/2011

    Ha introdotto la disciplina espressa della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.

    La novella ha esplicitato un obbligo che, secondo la giurisprudenza, valeva anche per le iscrizioni anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'iscrizione ipotecaria deve essere comunicata al contribuente prima di essere eseguita, per consentire l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

    Il preavviso, normalmente con termine di trenta giorni, è condizione di validità dell'iscrizione ipotecaria, anche nel regime anteriore alla modifica dell'art. 77.

  • Art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Prevede un termine di trenta giorni in fattispecie analoghe.

    La disposizione è stata utilizzata come riferimento sistematico per individuare in trenta giorni il termine da concedere al contribuente per presentare osservazioni o pagare.

  • Art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Prevede un termine di trenta giorni in materia di controllo formale delle dichiarazioni.

    Anche questa norma è stata richiamata quale parametro per determinare il termine congruo del preavviso.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

    Essendo Equitalia risultata soccombente in appello, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve notificare al contribuente un preavviso, concedendo normalmente trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.
  • L'obbligo di preavviso si applica anche alle iscrizioni effettuate prima dell'introduzione espressa della regola nel 2011, perché deriva dal generale principio del contraddittorio endoprocedimentale e dal diritto di difesa.
  • In caso di contestazione, spetta all'agente della riscossione dimostrare documentalmente la notifica del preavviso; la semplice affermazione dell'avvenuto invio non è sufficiente.
  • La mancata notifica del preavviso rende illegittima l'iscrizione ipotecaria, anche se il credito tributario esiste, la cartella è stata notificata o non è maturata la prescrizione.
  • L'iscrizione ipotecaria priva di preavviso può conservare efficacia fino a quando il giudice ne ordina la cancellazione, trattandosi di una garanzia reale; ciò non impedisce l'accertamento dell'illegittimità e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
  • La rateizzazione del debito può incidere sulla prescrizione, soprattutto se costituisce riconoscimento del debito o è accompagnata da atti idonei a interrompere il decorso del termine.

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