Circolare numero 184 del 9-11-2000
La procedura di eliminazione delle pensioni è stata implementata con la nuova funzione di richiesta automatica di riaccredito delle rate di pensione disposte successivamente alla morte del pensionato. La nuova funzione prevede, oltre alla richiesta dei riaccrediti, la gestione dei solleciti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova procedura per la richiesta di riaccredito dei pagamenti di pensione disposti a seguito di eliminazione della pensione per decesso, chiarendo ambito di applicazione, modalità di memorizzazione ed emissione delle richieste, gestione del riaccredito da parte degli Enti pagatori e relativo sollecito. Vengono inoltre descritte le nuove funzioni della procedura AGENDA1, sia per le singole rate sia in forma cumulativa, con finalità di monitoraggio dei tempi e di controllo dei ritardi. Sono infine indicati i compiti di vigilanza delle strutture periferiche e le segnalazioni da effettuare in caso di mancato riscontro.
Nuova funzione di richiesta e gestione del riaccredito dei pagamenti di pensione
Nuova procedura di richiesta di riaccredito dei pagamenti di pensione
La circolare disciplina la nuova funzione di richiesta di riaccredito dei pagamenti di pensione disposti in seguito all’eliminazione della pensione per decesso. L’intervento integra la precedente procedura di eliminazione delle pensioni già illustrata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2000, e introduce strumenti operativi e di monitoraggio per la gestione dei flussi verso gli Enti pagatori.
Ambito di applicazione e memorizzazione delle richieste
Per le pensioni eliminate per decesso, la procedura individua i pagamenti trasmessi agli Enti pagatori dal mese successivo al decesso e predispone la relativa richiesta di riaccredito. Tali richieste vengono memorizzate su appositi archivi consultabili con la procedura AGENDA1, richiamata nel manuale AGENDA1 versione 3.0 disponibile nell’area indicata della rete INPS.
Le richieste sono predisposte per:
- rate di pensione dal gennaio 1999 in poi;
- pagamenti emessi in favore del titolare o intestatario della pensione.
Per le rate anteriori a gennaio 1999, oppure per pagamenti emessi a soggetti diversi dal titolare, la richiesta di riaccredito deve essere predisposta dalle Agenzie INPS mediante la funzione '1' della nuova procedura AS/400 "Richiesta di riaccredito", in corso di rilascio.
Gestione dei pagamenti relativi a più pensioni
Quando il pagamento riguarda più pensioni, la richiesta viene formulata per l’importo complessivo e viene memorizzata con riferimento alla pensione considerata "principale" dall’Ente pagatore. La circolare chiarisce inoltre il significato operativo della richiesta di riaccredito a seconda del circuito utilizzato:
- per i pagamenti bancari, essa vale come richiesta effettiva di riaccredito;
- per i pagamenti postali con accredito su conto corrente o libretto postale, vale anch’essa come richiesta effettiva di riaccredito;
- per i pagamenti allo sportello tramite circuito postale, vale come richiesta di rendicontazione analitica, cioè come indicazione del pagamento non eseguito;
- per i pagamenti disposti tramite l’ufficio pagatore "Cassa Sede", costituisce una segnalazione alla competente Agenzia INPS, che dovrà poi inoltrare la richiesta di riaccredito all’Istituto di credito interessato.
Emissione telematica dei flussi e abolizione del cartaceo
Con cadenza mensile, la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni predispone per ogni Ente pagatore un flusso comprendente tutte le richieste di riaccredito memorizzate nel mese precedente e lo trasmette per via telematica, con modalità analoghe a quelle già utilizzate per l’invio dei flussi dei pagamenti. In conseguenza di ciò, le Agenzie non devono più inviare le richieste di riaccredito in formato cartaceo.
Riaccredito, rendicontazione e sollecito
Gli Enti pagatori devono provvedere al riaccredito oppure, per i pagamenti allo sportello postale, alla rendicontazione analitica dei pagamenti non eseguiti, trasmettendo i relativi dati secondo le modalità e le scadenze stabilite dalle convenzioni vigenti.
Se l’Ente pagatore non effettua il riaccredito entro i termini previsti, la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni predispone un ulteriore flusso di "sollecito" per le richieste rimaste inevase.
La circolare precisa che, per evitare l’avvio del sollecito, l’Agenzia INPS deve annullare la richiesta di riaccredito con la funzione '2' della procedura AS/400 "Richiesta di riaccredito" nei casi in cui:
- il riaccredito non debba essere eseguito, ad esempio perché la pensione è stata eliminata per errore;
- l’Ente pagatore comunichi direttamente all’Agenzia i motivi per cui non può procedere al riaccredito, fermo restando il controllo da parte dell’Agenzia sulla conformità del comportamento dell’Ente agli accordi vigenti.
Nuove funzionalità della procedura AGENDA1
La procedura AGENDA1 è stata aggiornata per consentire una conoscenza più completa e accurata dei flussi di riaccredito. Il relativo manuale utente è richiamato in allegato 1.
La funzione "PAGA" consente di visualizzare, per ciascuna rata, oltre alle informazioni ordinarie, anche i dati relativi alle richieste di riaccredito, offrendo una visione completa del flusso dei dati di emissione, richiesta di riaccredito e rendicontazione.
La nuova funzione "PNRI - RICHIESTE RIACCREDITI" fornisce invece dati cumulativi relativi ai riaccrediti dei pagamenti, selezionabili in base a uno o più dei seguenti elementi:
- Ente debitore, cioè INPS o INAIL;
- mese di pagamento;
- Agenzia INPS competente per le pensioni o, in alternativa, regione;
- Ente pagatore.
Per i riaccrediti selezionati, la funzione restituisce valori medi e complessivi utili a misurare:
- il tempo medio tra la data di decesso del pensionato e la data di memorizzazione della richiesta di riaccredito, indicatore del tempo impiegato per la segnalazione del decesso da parte dell’Agenzia INPS;
- il tempo medio tra la predisposizione del flusso per l’Ente pagatore e l’effettiva esecuzione del riaccredito, indicatore degli eventuali ritardi dell’Ente pagatore.
Monitoraggio e obblighi di segnalazione
Sulla base dei dati disponibili tramite le nuove funzioni, i dirigenti delle Aree Pensioni e delle Aree Contabilità di ciascuna sede devono monitorare costantemente sia le attività interne sia quelle esterne e attivare tutte le iniziative necessarie affinché i ritardi medi siano contenuti entro i tempi tecnici strettamente indispensabili.
I dirigenti delle sedi regionali devono svolgere un analogo monitoraggio sull’andamento delle attività nella propria regione. I casi di mancato riscontro, anche dopo l’invio del flusso di "sollecito" e dopo le iniziative adottate direttamente dalle Agenzie nei confronti degli Enti pagatori, devono essere segnalati dalle Sedi regionali alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Punti principali
Ambito della nuova procedura di riaccredito
La circolare riguarda le pensioni eliminate per decesso e la predisposizione della richiesta di riaccredito dei pagamenti inviati agli Enti pagatori dal mese successivo al decesso. La richiesta viene memorizzata in archivi consultabili tramite AGENDA1.
Casistiche e soggetti destinatari
Le richieste di riaccredito sono predisposte per le rate di pensione dal gennaio 1999 in poi e per i pagamenti emessi in favore del titolare della pensione. Per rate anteriori a gennaio 1999 o per pagamenti emessi a soggetti diversi dal titolare, la richiesta deve essere predisposta dalle Agenzie INPS tramite la funzione '1' della procedura AS/400 'Richiesta di riaccredito'.
Modalità operative per più pensioni e tipologie di pagamento
In presenza di più pensioni, la richiesta viene predisposta per il pagamento complessivo e memorizzata sulla pensione considerata 'principale' dall’Ente pagatore. La richiesta assume valore diverso secondo il circuito di pagamento: riaccredito effettivo per pagamenti bancari e postali su conto corrente o libretto, rendicontazione analitica ('non pagato') per i pagamenti allo sportello postale, oppure segnalazione all’Agenzia INPS per i pagamenti disposti tramite 'Cassa Sede'.
Emissione telematica e abolizione del cartaceo
Con periodicità mensile la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni predispone per ciascun Ente pagatore un flusso contenente tutte le richieste di riaccredito memorizzate nel mese precedente e lo trasmette per via telematica. Le Agenzie non devono più inviare le richieste in forma cartacea.
Riaccredito, rendicontazione e scadenze
Gli Enti pagatori devono provvedere al riaccredito o, per i pagamenti allo sportello postale, alla rendicontazione analitica dei pagamenti non eseguiti, nonché alla segnalazione dei dati secondo le modalità e le scadenze previste dalle convenzioni in essere.
Sollecito e annullamento delle richieste
Se l’Ente pagatore non esegue il riaccredito nei termini, viene predisposto un flusso di sollecito delle richieste inevase. Per bloccare il sollecito, quando il riaccredito non debba essere effettuato o quando l’Ente comunichi direttamente i motivi dell’impossibilità, l’Agenzia INPS deve annullare la richiesta con la funzione '2' della procedura AS/400 'Richiesta di riaccredito'.
Nuove funzioni della procedura AGENDA1
AGENDA1 è aggiornata con nuove funzioni per fornire informazioni complete sui flussi di riaccredito. La funzione 'PAGA' mostra, per ogni rata, anche i dati relativi alle richieste di riaccredito, consentendo una visione completa di emissione, richiesta e rendicontazione. La funzione 'PNRI - RICHIESTE RIACCREDITI' fornisce dati cumulativi selezionabili per ente debitore, mese di pagamento, Agenzia INPS o regione ed Ente pagatore.
Monitoraggio dei tempi e controlli interni
Le funzioni cumulative consentono di calcolare il periodo medio tra decesso e memorizzazione della richiesta, utile a misurare il tempo di segnalazione del decesso, e il periodo medio tra predisposizione del flusso e riaccredito, utile a verificare eventuali ritardi degli Enti pagatori. I dirigenti delle Aree Pensioni e Contabilità delle sedi devono monitorare costantemente le attività interne ed esterne e attivare le iniziative necessarie per contenere i ritardi; i dirigenti delle sedi regionali devono svolgere analoga attività di monitoraggio a livello regionale.
Segnalazioni in caso di mancato riscontro
I casi di mancato riscontro, anche dopo il flusso di sollecito e dopo le iniziative delle Agenzie verso gli Enti pagatori, devono essere segnalati dalle Sedi regionali alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
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