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Circolare

Circolare numero 183 del 9-11-2000

Istruzioni relative al rinnovo, da parte degli Enti utilizzatori, delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il rinnovo delle attività socialmente utili per sei mesi, dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001, per gli enti che avevano già disposto la prosecuzione fino al 31 ottobre 2000. Vengono indicati gli adempimenti delle delibere di rinnovo, le sedi INPS competenti per la precostituzione dei fondi e le modalità di versamento della quota del 50% dell'assegno ASU a carico degli enti utilizzatori o, in alternativa, della Regione. La circolare chiarisce anche che l'INPS paga l'assegno solo previa integrale provvista, che l'assegno per il nucleo familiare resta interamente a carico del Fondo per l'occupazione e che, per il solo mese di novembre 2000, può operare una copertura tramite anticipazione contabile regionale se la Regione presenta apposita richiesta.

Rinnovo delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001 e modalità di pagamento dell'assegno ASU

Rinnovo delle attività socialmente utili e disciplina dell'assegno ASU

La circolare fornisce le istruzioni operative per il rinnovo delle attività socialmente utili nel periodo 1 novembre 2000 - 30 aprile 2001, in applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 81/2000 e delle precisazioni del Ministero del Lavoro. Il documento chiarisce le modalità di rinnovo, la ripartizione degli oneri tra Fondo per l'occupazione ed enti utilizzatori, nonché le condizioni perché l'INPS possa procedere al pagamento dell'assegno ASU.

Ambito del rinnovo e soggetti interessati

L'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 ha stabilito che la prestazione in attività socialmente utili ha durata di sei mesi a decorrere dal 1° maggio 2000, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. La presente disciplina riguarda gli enti utilizzatori che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto, avevano già adottato la delibera di prosecuzione delle attività fino al 31.10.2000 con diritto dei lavoratori al pagamento dell'assegno a totale carico del Fondo per l'occupazione. Tali enti possono rinnovare le attività dal 1.11.2000 per un massimo di sei mesi.

Delibera di rinnovo e trasmissione degli atti

Per attivare il rinnovo, ciascun ente deve adottare una nuova delibera contenente l'indicazione dei nominativi dei lavoratori che continueranno ad essere utilizzati nel periodo di rinnovo. Le delibere devono essere trasmesse ai Servizi per l'Impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle sedi INPS territorialmente competenti e ai competenti organismi regionali. Inoltre, copia di tutte le delibere ricevute, comprensive degli elenchi dei lavoratori interessati, deve essere inoltrata da ciascuna sede alla propria Direzione Regionale, anche ai fini del monitoraggio dei dati da trasmettere periodicamente al Ministero del Lavoro.

Riparto dell'assegno ASU e condizioni di pagamento

Per il periodo di rinnovo, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili è posto per il 50% a carico del Fondo per l'occupazione e per il 50% a carico dell'ente utilizzatore. Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'INPS corrisponde l'assegno per l'intero importo, attualmente pari a lire 860.710 mensili, soltanto se l'ente ha deliberato il rinnovo e ha preventivamente accreditato all'Istituto la metà dell'importo dovuto per il mese di riferimento, pari a lire 430.355 per novembre e dicembre 2000 per ciascun lavoratore interessato. L'Istituto può infatti effettuare i pagamenti solo previa precostituzione della necessaria provvista.

Versamento della quota a carico degli enti: termini, sedi e contabilità

Il versamento della somma dovuta dagli enti deve essere effettuato a livello locale entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali spetta l'assegno. Le somme devono essere accreditate sulla contabilità speciale accesa presso la sede INPS interessata alla Tesoreria Provinciale dello Stato e imputate provvisoriamente al conto GPA 10/99, in attesa delle istruzioni procedurali e contabili definitive.

La sede INPS competente per la precostituzione dei fondi varia in base al soggetto utilizzatore:

  • se l'ente è una Regione, la sede interessata è quella provinciale capoluogo di regione;
  • se l'ente è una Provincia, la sede interessata è la coesistente sede provinciale;
  • per gli enti diversi, la sede competente è quella coesistente se dotata di autonomia contabile; se ciò non è possibile o se vi sono più sedi coesistenti, il Direttore Regionale individua la sede presso la quale deve essere effettuato il versamento.

Possibile assunzione dell'onere da parte della Regione

La circolare prevede anche l'ipotesi in cui la Regione decida di assumere a proprio carico l'onere del 50% dell'assegno che, per il rinnovo, grava sugli enti utilizzatori del territorio regionale. In tal caso il versamento va comunque effettuato presso la sede provinciale capoluogo di regione, e la Regione deve trasmettere alla sede INPS l'atto formale con cui assume l'onere e provvedere direttamente all'accreditamento preventivo delle somme necessarie.

Verifiche prima del pagamento e conseguenze dell'insufficiente provvista

Prima di procedere ai pagamenti mensili, le sedi devono verificare che l'ente utilizzatore o la Regione abbiano effettivamente accreditato l'intero importo necessario alla copertura del 50% dell'assegno per il mese di riferimento. La sede che ha ricevuto le delibere e i nominativi dei lavoratori deve controllare l'avvenuto versamento e, solo dopo tale verifica, inviare alle sedi competenti una comunicazione di autorizzazione al pagamento dell'assegno ASU. In mancanza di accreditamento, oppure in caso di importo insufficiente, l'assegno mensile non può essere corrisposto neppure per la quota a carico del Fondo per l'occupazione.

Trasmissione di dati alle Regioni e quantificazione delle risorse

La circolare affronta anche le richieste delle Regioni volte a ottenere i dati necessari per quantificare gli oneri da assumere a proprio carico. Non è corretto fornire i soli dati dei pagamenti già effettuati nel semestre precedente, perché tali dati sarebbero incompleti in quanto non comprenderebbero i casi non ancora definiti per accertamento dei requisiti o quelli di sospensione dell'assegno. Devono invece essere comunicati il numero complessivo dei lavoratori inclusi come destinatari dell'assegno nelle delibere di rinnovo o in quelle adottate per il semestre maggio/ottobre 2000, così da consentire alle Regioni di stanziare le risorse occorrenti per l'intera copertura.

Al termine del semestre interessato, eventuali somme versate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente erogate agli aventi titolo saranno rimborsate.

Convenzione non necessaria per il rinnovo disciplinato dalla circolare

La circolare richiama espressamente che, per il rinnovo delle attività nel periodo 1.11.2000/30.4.2001, non deve essere stipulata alcuna convenzione con gli enti utilizzatori. Ciò perché l'erogazione dell'assegno compete all'INPS in base a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, senza ulteriori oneri a carico degli enti. La fattispecie viene distinta da quella disciplinata dalla circolare n. 143 del 1° agosto 2000, che invece richiede la stipula di un'apposita convenzione nei casi in cui gli oneri dell'assegno siano totalmente a carico dell'ente.

Rivalutazione dell'assegno e assegno per il nucleo familiare

La circolare precisa che dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno ASU sarà rivalutato ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, nella misura dell'ottanta per cento della variazione annua ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza dovrà aumentare anche la quota mensile a carico degli enti, attualmente pari a lire 430.355. Viene inoltre chiarito che, per il periodo di rinnovo delle attività socialmente utili, l'assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo è interamente a carico del Fondo per l'occupazione.

Esonero temporaneo per il mese di novembre 2000

In considerazione delle difficoltà segnalate da alcuni enti utilizzatori nel far fronte tempestivamente all'onere finanziario al momento del rinnovo, il Ministero del Lavoro ha consentito, limitatamente a novembre 2000, la copertura della quota a carico degli enti mediante una parte delle risorse del Fondo per l'occupazione trasferite alle Regioni con apposita convenzione. La misura è qualificata come mera anticipazione contabile, con corrispondente riduzione dell'importo da trasferire a ciascuna Regione.

Per accedere a tale possibilità, ciascuna Regione deve inviare una specifica richiesta al Ministero e all'INPS. Solo in presenza di tale richiesta gli enti utilizzatori che abbiano deliberato il rinnovo sono esonerati dal preventivo versamento della quota del 50% per novembre 2000; in assenza della richiesta, l'obbligo di versamento resta fermo anche per quel mese.

Adempimenti informativi delle sedi regionali INPS

Le sedi regionali dell'Istituto devono assicurare che tutte le sedi di rispettiva competenza siano informate dell'eventuale richiesta presentata dalla Regione e devono comunicare alla sede centrale se la richiesta sia stata avanzata oppure no. La comunicazione deve essere inviata al Progetto Coordinamento LSU, al numero di fax 0659053814.

Punti principali

Rinnovo delle attività socialmente utili

Gli enti utilizzatori che avevano deliberato la prosecuzione delle attività fino al 31.10.2000 possono rinnovarle dal 1.11.2000 per un massimo di sei mesi. Il rinnovo riguarda il periodo 1.11.2000/30.4.2001 ed è fondato sull'articolo 4 del d.lgs. n. 81/2000 e sulle precisazioni del Ministero del Lavoro.

Delibera di rinnovo e comunicazioni obbligatorie

Ogni ente deve adottare una nuova delibera, indicando i nominativi dei lavoratori che continueranno ad essere utilizzati. Le delibere devono essere trasmesse ai Servizi per l'Impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle sedi INPS territorialmente competenti e agli organismi regionali competenti.

Ripartizione dell'assegno ASU e obbligo di provvista

Per il periodo di rinnovo, l'assegno ASU è ripartito al 50% tra Fondo per l'occupazione e ente utilizzatore. L'INPS corrisponde l'assegno per intero solo se l'ente ha deliberato il rinnovo e ha preventivamente accreditato la propria quota, pari a lire 430.355 per ciascun lavoratore per i mesi di novembre e dicembre 2000, su un assegno mensile di lire 860.710.

Termini e modalità del versamento

I versamenti della quota a carico degli enti devono essere effettuati localmente entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività. Le somme vanno accreditate sulla contabilità speciale della sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e imputate provvisoriamente al conto GPA 10/99.

Individuazione della sede INPS competente

Se l'ente utilizzatore è una Regione, il versamento va effettuato alla sede provinciale capoluogo di regione. Se è una Provincia, alla corrispondente sede provinciale. Per gli altri enti, la sede è quella coesistente se dotata di autonomia contabile; in mancanza o in caso di più sedi coesistenti, spetta al Direttore Regionale individuare la sede competente.

Assunzione dell'onere da parte delle Regioni

Se la Regione decide di farsi carico della quota del 50% dell'assegno gravante sugli enti del proprio territorio, deve trasmettere alla sede INPS provinciale capoluogo di regione l'atto formale di assunzione dell'onere e provvedere direttamente al preventivo accreditamento delle somme.

Condizione per il pagamento e conseguenze della mancata provvista

Prima di pagare i lavoratori, le sedi devono verificare che l'ente o la Regione abbiano accreditato l'intero importo necessario alla copertura del 50% dell'assegno per il mese interessato. Se manca l'accreditamento, o se l'importo è insufficiente, l'assegno mensile non può essere corrisposto neppure per la parte a carico del Fondo per l'occupazione.

Dati da trasmettere alle Regioni e monitoraggio

Per consentire alle Regioni di quantificare le risorse necessarie, non devono essere forniti i dati dei soli pagamenti già effettuati nel semestre precedente, ma il numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle delibere di rinnovo o nelle delibere relative al semestre maggio/ottobre 2000. Le sedi devono trasmettere alle Direzioni Regionali copia di tutte le delibere ricevute con gli elenchi dei lavoratori interessati.

Rapporti con la Regione e assenza di convenzione

Per il rinnovo 1.11.2000/30.4.2001 non deve essere stipulata una convenzione con gli enti utilizzatori, poiché l'assegno è erogato dall'INPS sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e senza ulteriori oneri a loro carico. La circolare distingue questa fattispecie da quella, diversa, disciplinata dalla circolare n. 143 del 1° agosto 2000, che richiede invece una convenzione.

Rivalutazione dell'assegno e assegno per il nucleo familiare

Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno ASU sarà rivalutato ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997; di conseguenza dovrà aumentare anche la quota mensile a carico degli enti, attualmente pari a lire 430.355. Per il periodo di rinnovo, l'assegno per il nucleo familiare spetta interamente a carico del Fondo per l'occupazione.

Esonero temporaneo per novembre 2000

Per il solo mese di novembre 2000 il Ministero del Lavoro consente, in presenza di apposita richiesta regionale al Ministero e all'INPS, una copertura del 50% a carico di risorse del Fondo per l'occupazione trasferite alle Regioni come mera anticipazione contabile. In tal caso gli enti utilizzatori sono esonerati dal preventivo versamento della loro quota; in mancanza della richiesta regionale, tale obbligo resta fermo.

Adempimenti delle sedi regionali INPS

Le sedi regionali devono informare tutte le sedi di competenza dell'eventuale richiesta avanzata dalla Regione e comunicare alla sede centrale se la richiesta sia stata presentata o meno. La comunicazione deve essere inviata al Progetto Coordinamento LSU, via fax al numero 0659053814.

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