Ordinanza n. 132/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, adottato in Roma il 20 maggio 2026 e notificato al ricorrente il 25 maggio 2026, con il quale è stata respinta l’istanza di trasferimento proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 13542 del 13 aprile 2026, ove e per quanto lesiva; - delle note del Servizio Ispettori prot. nn. 6947 e 10564 del 25 febbraio e 18 marzo 2026, delle note della Questura di Catanzaro prot. nn. 19421 e 20486 del 16 e 19 marzo 2026, delle note della IV Zona Polizia di Frontiera prot. nn. 7358 e 7677 del 23 e 28 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza mediante un’istruttoria completa e una comparazione concreta delle esigenze assistenziali e organizzative, valutando tutte le sedi richieste o comunque prossime al domicilio della persona da assistere; Istanza istruttoria ex artt. 46, 64 e 65 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 20 maggio 2026, notificato il 25 maggio 2026, di rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, nonché gli atti istruttori e la comunicazione dei motivi ostativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di assegnazione temporanea ad altra sede, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza sulla base di un’istruttoria completa e di una comparazione concreta delle esigenze assistenziali e organizzative, considerando tutte le sedi richieste o prossime al domicilio della persona da assistere. Ha domandato istruttoria ai sensi degli artt. 46, 64 e 65 c.p.a.; il testo non espone in dettaglio specifiche censure articolate nei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase, adeguatamente motivato il diniego sul rilievo che altri familiari potrebbero prestare assistenza alla persona disabile. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui tale circostanza può essere considerata nella ponderazione degli interessi, purché gli altri familiari non siano oggettivamente impossibilitati ad assistere la persona; la l. 183/2010, eliminando il requisito della continuità dell’assistenza, non ha soppresso la discrezionalità amministrativa nel bilanciamento concreto tra esigenze del dipendente, assistenziali e organizzative. Ha inoltre valorizzato l’interesse pubblico al mantenimento in sede del ricorrente, vice ispettore in prova, per evitare che il posto resti scoperto in caso di trasferimento. La decisione riguarda la sola domanda cautelare; ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il diniego all’assegnazione temporanea ad altra sede di servizio ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 opposto al ricorrente risulta adeguatamente motivato sul mero rilievo della presenza di altri familiari che potrebbero prestare assistenza alla persona che la necessita;
Nel valutare la domanda di assegnazione temporanea, l’Amministrazione può considerare la presenza di altri familiari in grado di assistere la persona con disabilità, ponderando tale circostanza con le esigenze organizzative e di servizio.
l. 183/2010
Sotto questo profilo, le disposizioni della l. 4 novembre 2010, n. 183 (che ha eliminato il riferimento alla continuità dell’assistenza) non hanno, infatti, apportato modifiche radicali e comunque tali da potere elidere, ai fini della decisione sul trasferimento di sede, lo spazio di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare le opposte esigenze del dipendente e dell'assistenza della persona disabile nel caso concreto
L’eliminazione del requisito della continuità dell’assistenza non ha eliminato la discrezionalità dell’Amministrazione nel bilanciare, caso per caso, le esigenze del dipendente e quelle di assistenza della persona disabile.
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, di respingere l’istanza cautelare proposta dal ricorrente medesimo;
La domanda cautelare è stata respinta all’esito della sommaria valutazione della fondatezza delle censure e degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- Nel decidere una richiesta di trasferimento o assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’Amministrazione può considerare la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza alla persona con disabilità, purché non siano oggettivamente impossibilitati a farlo.
- La rimozione del requisito della continuità dell’assistenza non elimina la discrezionalità dell’Amministrazione nel bilanciare concretamente le esigenze assistenziali con quelle organizzative e di servizio.
- Nel bilanciamento relativo al trasferimento di un dipendente pubblico può essere considerato l’interesse al mantenimento della copertura della sede di assegnazione, anche in relazione al rischio che il posto resti scoperto.
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