Cassazione Civile, Ordinanza n. 18802/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un atto di contestazione irrogando la sanzione prevista dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011, perché la contribuente, pur avendo beneficiato di una sanatoria prevista dalla l. n. 289 del 2002, non aveva versato nei termini le somme dovute. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che la sanzione potesse essere applicata solo dopo l'intimazione al pagamento o l'avvio di azioni coattive da parte dell'ente della riscossione entro il 31 dicembre 2011, e che tale presupposto mancasse. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, sostenendo che il comma 5-bis riguarda l'attività di riscossione e sollecito del pagamento, mentre il comma 5-ter prevede autonomamente una sanzione per il contribuente che non abbia pagato entro il termine del 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'eventuale intimazione. La ricorrente richiamava anche la disciplina generale del sistema sanzionatorio tributario per affermare che la sanzione era irrogabile con apposito atto di contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato il combinato disposto dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 nel senso che si tratta di due obblighi autonomi e paralleli: da un lato l'ente di riscossione deve attivarsi, entro il termine fissato, per il recupero delle somme non versate, anche mediante intimazione; dall'altro il contribuente deve provvedere al pagamento entro il medesimo termine, senza che la sua obbligazione sia subordinata all'avvio delle azioni coattive o all'intimazione. Ne consegue che la sanzione del 50% prevista dal comma 5-ter si applica anche se l'ente di riscossione non abbia compiuto nel termine le attività previste dal comma 5-bis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138
Prevede un termine ultimo per l'ente di riscossione per avviare ogni azione coattiva utile al recupero delle somme dovute dai contribuenti che avevano aderito ai condoni e non avevano versato quanto dovuto; la norma disciplina l'attività di riscossione, non condiziona l'obbligo del contribuente al previo avvio di tali azioni.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 13 agosto 2011, n. 138
Stabilisce una sanzione del 50% delle somme iscritte a ruolo per il contribuente che non abbia pagato entro il termine del 31 dicembre 2011; la sanzione opera autonomamente rispetto all'attivazione delle azioni coattive previste dal comma 5-bis.
legge 27 dicembre 2002, n. 289
Costituisce il quadro dei condoni e delle sanatorie cui si riferisce la disciplina speciale del 2011 per il recupero delle somme non versate e per l'applicazione della sanzione.
art. 16, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato come base del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie svincolate dall'accertamento del tributo, mediante apposito atto di contestazione.
art. 17, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per descrivere i diversi procedimenti di irrogazione delle sanzioni tributarie, inclusa l'irrogazione immediata e quella mediante iscrizione a ruolo per omesso o ritardato pagamento.
art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È evocato nel ragionamento dell'Agenzia per ricondurre l'ipotesi dell'omesso o ritardato pagamento al sistema sanzionatorio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.
art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Richiamato in funzione comparativa per sottolineare che il termine per la notifica delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo non è stato prorogato dalla disciplina del 2011.
Massime di principio
- In materia di condoni e sanatorie fiscali, la disciplina speciale può prevedere, da un lato, attività di recupero delle somme da parte dell'ente di riscossione e, dall'altro, una sanzione autonoma a carico del contribuente per il mancato pagamento entro il termine fissato.
- Quando la norma stabilisce per entrambe le parti un medesimo termine finale, non è consentito subordinare l'obbligo del contribuente all'adempimento preventivo dell'ente di riscossione, se il testo non prevede espressamente tale condizione.
- La sanzione amministrativa tributaria prevista per il perdurante inadempimento può essere irrogata con apposito atto di contestazione quando è svincolata dall'accertamento del tributo e collocata su un piano diverso rispetto all'azione coattiva di riscossione.
- L'interpretazione sistematica non può alterare il tenore letterale della norma fino a introdurre una sequenza necessaria tra intimazione/azione coattiva e applicazione della sanzione, se il legislatore ha configurato obblighi autonomi e concorrenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18692/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18694/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18695/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18696/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18697/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18698/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →