Cassazione Penale, Ordinanza n. 34342/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non risultano ulteriori motivi di ricorso né altre statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 novembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che lo aveva condannato per il delitto di evasione previsto dall’art. 385 c.p. Il ricorso deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la censura riproduceva questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e che, inoltre, era genericamente formulata e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.);
La norma individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Esaminato il motivo del ricorso proposto da Pettierre Walter, relativo al mancato riconoscimento della casa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
La particolare tenuità del fatto era invocata dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte dichiara inammissibile la censura senza pronunciarsi sui presupposti sostanziali della causa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo che, per genericità, non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata; ciò vale anche per la censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
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