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Legge

L.R. Liguria 15/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)

Normativa regionaleL.R. Liguria 15/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanzia il bilancio 2007 della Regione Liguria, fissa il limite di indebitamento, vincola risorse al risanamento sanitario, introduce misure tributarie e di contenimento della spesa, e stanzia fondi per investimenti, sanità e partecipazioni societarie. Molte disposizioni sono limitate al 2007 o ad anni specifici; alcune risultano poi abrogate o dichiarate illegittime.

Legge finanziaria regionale Liguria 2007

Legge finanziaria regionale 2007 della Liguria

Il provvedimento definisce le principali misure di carattere finanziario, tributario e di spesa per il bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. La disciplina è in larga parte riferita all’esercizio 2007, con alcuni effetti estesi a periodi successivi già predeterminati dalla legge.

Indebitamento e destinazione delle risorse

Per il 2007 il livello massimo di indebitamento autorizzabile con legge di bilancio è fissato in 150 milioni di euro. Le maggiori risorse derivanti dalla legge e dalla gestione del bilancio sono destinate, per il 2007, alle esigenze del settore sanitario regionale.

La legge vincola inoltre:

  • per il 2007, 345.500.000,00 euro alla copertura dei disavanzi del settore sanitario cumulati al 31 dicembre 2006, di cui 110.400.000,00 euro per il disavanzo 2006;
  • per gli anni 2008, 2009 e 2010, le risorse derivanti dal maggior gettito previsto dalla normativa regionale tributaria del 2005 al finanziamento della spesa sanitaria secondo il piano di rientro 2007-2009;
  • il maggior gettito della variazione della tassa automobilistica introdotta dalla legge finanziaria 2006 alla copertura del disavanzo sanitario regionale 2004.

Misure tributarie regionali

Dal 1° gennaio 2007 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto per tipologia di rifiuto e misura stabilite nell’Allegato 1 della legge.

Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della Regione Liguria, succedute alle IPAB, l’aliquota IRAP è ridotta al 7,5% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

In materia di crediti e rimborsi di modesta entità, la legge dispone che:

  • non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione dei crediti relativi a tributi regionali maturati fino al 31 dicembre 2006, se l’importo dovuto per ciascun credito e per ciascun periodo d’imposta non supera 16,00 euro;
  • non si procede al rimborso di tributi regionali e relativi interessi se l’importo complessivo non supera 16,00 euro.

Contenimento della spesa della Regione e degli enti del settore regionale allargato

Per il 2007 la Regione deve contenere la spesa per il personale entro l’ammontare degli impegni 2005 ridotti dell’1,8%. Nel calcolo si considerano anche contratti a termine, co.co.co. e altre forme di lavoro flessibile. Sono previsti specifici scorpori per rinnovi contrattuali successivi al 2005, categorie protette, finanziamenti comunitari e personale a carico di soggetti pubblici o privati. Il mancato rispetto del limite comporta il divieto di assumere a tempo indeterminato nel 2008.

Analogo limite dell’1,8% si applica al personale degli enti del settore regionale allargato, esclusi gli enti della sanità. Per tali enti è prevista anche una riduzione dell’1,8% dei trasferimenti di parte corrente destinati alle spese di funzionamento. La Giunta può effettuare adeguamenti per gli enti interessati da modifiche legislative.

La spesa diretta per beni e servizi della Regione è soggetta al medesimo limite 2007 rispetto al 2005, ridotto dell’1,8%, con ulteriori tetti specifici per rappresentanza, pubbliche relazioni, mostre, convegni, pubblicità, consulenze e incarichi professionali, salvo le eccezioni indicate dalla legge.

Disposizioni sul settore sanitario e farmaceutico

La Regione autorizza gli enti del servizio sanitario controllati contabilmente a contrarre mutui e altro indebitamento nei limiti dell’articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, entro il 15% delle entrate proprie correnti per rate complessive di capitale e interessi. La Giunta regionale definisce i criteri per individuare le entrate utili al calcolo del limite; dal 2019 può autorizzare anche A.Li.Sa. entro la disponibilità complessiva prevista.

Le disposizioni sul contenimento della spesa farmaceutica e sulla sospensione di taluni tributi per le farmacie sono state abrogate dal 1° gennaio 2009. L’articolo che imponeva, per gli inibitori di pompa protonica, a carico del Servizio sanitario solo il costo del generico è stato inoltre dichiarato incostituzionale.

Fondo Investimenti Regionali e altri interventi in conto capitale

Il Fondo Investimenti Regionali è determinato per il 2007 in 39 milioni di euro e finanzia investimenti comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta propone la ripartizione per aree omogenee e i criteri di selezione dei progetti; successivamente individua la destinazione dei finanziamenti.

È istituito inoltre un Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi, pari a 10 milioni di euro per il 2007, destinato a interventi e progetti nel territorio ligure secondo il Protocollo d’intesa Regione-Province. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalle deliberazioni regionali di avvio della procedura; le Province istruiscono le domande con la Commissione mista e formulano gli atti entro i 60 giorni successivi.

Il programma investimenti in sanità è finanziato per il 2007 con 58,4 milioni di euro, di cui 9,3 milioni a carico della Regione.

Partecipazioni societarie, cartolarizzazioni e patrimonio immobiliare

La Giunta è autorizzata ad acquisire azioni FI.L.S.E. S.p.A. fino a un valore capitale di 7 milioni di euro per mantenere la partecipazione totalmente pubblica e a approvarne le modifiche statutarie.

È inoltre prevista la possibilità di assumere, tramite FI.L.S.E. S.p.A., partecipazioni in società di interesse regionale finanziate con il Fondo Investimenti Regionali, nonché di compiere gli atti necessari per il riordino e la dismissione delle partecipazioni di Sviluppo Italia.

Per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare regionale e degli enti del settore regionale allargato, la Giunta può costituire o promuovere società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro aventi tale scopo esclusivo; possono esservi inclusi anche immobili di Comuni, Province e altri enti pubblici che ne facciano richiesta. La legge consente anche il trasferimento o conferimento di beni immobili a enti o società partecipate dalla Regione per gestione, valorizzazione e dismissione.

Anticipazioni di cassa e definanziamento automatico

La Regione può concedere ad A.R.P.A.L. anticipazioni di cassa fino a 5,6 milioni di euro, in attesa dell’indennizzo di Rete Ferroviaria Italiana per l’immobile già sede del Dipartimento provinciale di Genova.

Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse regionali, dal 2007 i soggetti attuatori devono consegnare i lavori entro 24 mesi dall’atto di impegno del finanziamento; il mancato rispetto determina il definanziamento automatico del progetto. Il termine è sospeso durante le procedure espropriative. La disciplina previgente resta applicabile solo ai progetti finanziati entro il 31 dicembre 2006.

Disposizioni finali

La legge determina gli importi dei fondi speciali per spese correnti e in conto capitale secondo le tabelle allegate e rinvia la copertura delle spese alla legge di bilancio 2007.

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