L.R. Liguria 14/2007
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 14/2007 contiene misure su personale, stabilizzazioni, acquisti di beni e servizi, e varie disposizioni di coordinamento e modifica di leggi regionali. Molte norme hanno efficacia limitata a periodi e scadenze già conclusi (2007-2010), e diversi articoli risultano oggi abrogati.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007 della Regione Liguria
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007 della Regione Liguria
La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, interventi di contenimento della spesa del personale, razionalizzazione degli acquisti pubblici e una serie di modifiche eterogenee a normative regionali vigenti. Molte previsioni hanno natura transitoria o sono riferite a finestre temporali ormai concluse.
Razionalizzazione della spesa del personale
La Regione Liguria e gli enti strumentali possono utilizzare, nel periodo di validità, le graduatorie dei concorsi pubblici già espletati per assumere a tempo determinato gli idonei nella categoria e nel profilo della graduatoria. Le assunzioni possono durare al massimo un anno, con possibilità di proroga in relazione al fabbisogno e secondo l’ordine in graduatoria, ferma restando la disciplina regionale generale sul tempo determinato.
Per le progressioni verticali, le graduatorie del personale regionale vigenti alla data di entrata in vigore della legge restano valide fino al 31 dicembre 2009.
Stabilizzazione del personale regionale e sanitario
Per il personale della Regione Liguria non titolare di rapporto a tempo indeterminato, la disciplina regionale già richiamata dalla legge collegata al bilancio 2006 trova applicazione verso chi prestava attività presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge e possedeva i requisiti previsti dalla normativa richiamata, con salvezza degli effetti già prodotti nella prima applicazione.
Per le Aziende sanitarie e gli enti equiparati, la legge prevede una procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e nei limiti delle dotazioni organiche. La disciplina riguarda, secondo i requisiti e le finestre temporali indicate nel testo consolidato, personale assunto a tempo determinato con procedure selettive, collaboratori coordinati e continuativi e altre tipologie di lavoro flessibile, con priorità per gli idonei dei concorsi a tempo indeterminato. Le stabilizzazioni devono essere definite tramite Piano di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, e sono consentite entro la copertura dei posti vacanti ritenuti necessari fino al 31 dicembre 2010. Nel frattempo gli enti possono continuare ad avvalersi del personale in scadenza. Le assunzioni a tempo determinato per il triennio 2007-2009 potevano riservare almeno il 60% dei posti a soggetti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di almeno un anno al 29 settembre 2006, previa autorizzazione regionale.
Trattamento economico del personale regionale
È riconosciuta al personale regionale senza incarico dirigenziale, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, una somma annua lorda di 1.200 euro, comprensiva della tredicesima, quale retribuzione individuale di anzianità, secondo i requisiti di servizio indicati dalla legge. La somma decorre dal 1° gennaio 2007 per il personale in effettivo servizio presso la Regione a quella data e dalla data di trasferimento per chi era in comando o per cui il comando era già disposto. La voce confluisce nelle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività al venir meno del servizio o dell’incarico. Gli oneri sono coperti dal bilancio regionale a decorrere dall’esercizio 2008.
Acquisti di beni e servizi e centrale regionale di acquisto
La disciplina istituisce e regola il sistema regionale di acquisto centralizzato per beni e servizi standardizzabili, con una convenzione-quadro novennale tra Regione e soggetto gestore, approvata dalla Giunta entro 60 giorni. La convenzione è attuata tramite accordi operativi per settori merceologici, con indicatori di risultato e modalità di finanziamento.
La Regione predispone entro il 30 giugno di ogni anno l’analisi del fabbisogno per l’anno successivo dei beni e servizi standardizzabili necessari agli enti del servizio sanitario regionale; l’analisi può essere integrata in corso d’anno. La centrale può rideterminare il fabbisogno sulla base dell’interesse formalmente manifestato dagli enti.
La centrale realizza convenzioni per acquisti di beni e servizi di serie e standardizzabili, alle quali l’adesione è obbligatoria per gli enti del servizio sanitario regionale. I parametri prezzo-qualità delle convenzioni-quadro Consip costituiscono riferimento per le singole convenzioni. La legge promuove anche gare telematiche, mercato elettronico e partecipazione delle PMI, nonché il coordinamento in rete con altre centrali regionali e Consip.
Altre disposizioni settoriali e modifiche normative
Le strutture ricettive extralberghiere che si trasformano in strutture alberghiere di almeno tre stelle mantengono i contributi regionali già erogati.
I contratti relativi agli impianti sportivi già di proprietà delle Aziende di Promozione Turistica e trasferiti alla Regione il 1° gennaio 2007 restano validi fino alla loro scadenza, in deroga alle regole ordinarie.
Per il 2007 è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante, in attesa della legge regionale attuativa del d.lgs. 276/2003.
La legge contiene inoltre numerose modifiche e abrogazioni di norme regionali in materia di lavoro, formazione, attività economiche, sport, sanità e ordinamento istituzionale.
Conferma del Collegio dei Revisori dell’Istituto Giannina Gaslini
Il Collegio dei Revisori dell’Istituto Giannina Gaslini, nominato nel 2004, è confermato fino alla nomina del nuovo organo di controllo, in attuazione della disciplina statale sugli IRCCS e della normativa regionale sull’ordinamento degli istituti non trasformati in fondazione.
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