Ordinanza n. 1405/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore Della Provincia di Napoli Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/vdm/-OMISSIS-, reso in data 29/04/2025 e notificato il 19.02.2026 recante il respingimento dell'istanza volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa la disposta espulsione dal territorio nazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, connesso a un'espulsione dal territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Napoli, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto, principalmente, la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per la mancata notifica del preavviso di rigetto. Ha inoltre censurato la mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato risultava fondato su più presupposti autonomi e concorrenti: carenza dei requisiti lavorativo e reddituale, mancata produzione della documentazione relativa alla residenza e irreperibilità dello straniero presso l'indirizzo dichiarato. L'Amministrazione ha documentato di avere predisposto il preavviso di rigetto e di averlo trasmesso al Commissariato di P.S. di Acerra per la notifica a mani proprie. I plurimi accessi effettuati presso l'indirizzo dichiarato hanno evidenziato l'assenza del nominativo del ricorrente, l'ignoranza della sua presenza da parte dei residenti e dei responsabili delle comunità presenti nello stabile e hanno condotto alla redazione di un verbale di irreperibilità. Il ricorrente non avrebbe comunicato la variazione del domicilio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in sede di esame sommario, non sufficientemente consistenti le censure. La doglianza relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata ritenuta non fondata, poiché la mancata notifica del preavviso è apparsa imputabile al ricorrente, che aveva indicato un indirizzo non corrispondente al luogo effettivo di dimora e non aveva comunicato la variazione del domicilio. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non prima facie decisiva la censura concernente il permesso per attesa occupazione: la relativa ratio protettiva presuppone la reperibilità effettiva dello straniero, una residenza stabile e verificabile e la disponibilità di un alloggio idoneo. L'irreperibilità accertata è stata considerata incompatibile con tali presupposti. Il Collegio ha poi rilevato che il diniego si fondava su una pluralità di ragioni autonome e concorrenti, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, e che la mancata specifica contestazione di uno di tali presupposti rendeva comunque infondato il gravame. Quanto al periculum in mora, pur riconoscendo la gravità astratta del pregiudizio derivante dall'espulsione, il TAR ha escluso l'irreparabilità in ragione della debolezza del fumus e ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza, al controllo del territorio e alla reperibilità degli stranieri soggiornanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata notifica del preavviso non determina una violazione procedimentale imputabile all'amministrazione quando la mancata ricezione dipenda dalla condotta dello straniero, che abbia indicato un indirizzo non effettivo senza comunicare la variazione del domicilio.
art. 3, commi 2 e 3, d.P.R. 394/1999
La disposizione è stata richiamata quale base delle modalità di notifica del preavviso di rigetto tramite il Commissariato di pubblica sicurezza.
art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998
comunicare la variazione del domicilio
La mancata comunicazione della variazione del domicilio è stata valorizzata per imputare allo straniero l'irreperibilità e la mancata ricezione del preavviso.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
permesso per attesa occupazione
La possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone, secondo la valutazione cautelare, la concreta reperibilità dello straniero, una residenza stabile e verificabile e la disponibilità di un alloggio idoneo.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata ricezione del preavviso di rigetto non è imputabile all'amministrazione quando essa abbia predisposto e correttamente avviato la notifica all'indirizzo dichiarato, ma l'esito negativo dipenda dall'irreperibilità del destinatario riconducibile all'indicazione di un domicilio non effettivo e alla mancata comunicazione della sua variazione.
- In sede cautelare, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione richiede, oltre agli specifici presupposti normativi, che lo straniero sia effettivamente reperibile e disponga di una situazione abitativa stabile, verificabile e idonea.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e concorrenti, ciascuna potenzialmente idonea a sorreggerlo, la mancata specifica contestazione anche di una sola di esse è sufficiente a escludere la fondatezza del ricorso contro il provvedimento.
- Nella valutazione cautelare, la gravità astratta del pregiudizio derivante dall'espulsione non basta a integrare il periculum in mora quando il fumus boni iuris sia particolarmente debole; il bilanciamento può quindi prevalere a favore dell'interesse pubblico alla sicurezza, al controllo del territorio e alla reperibilità degli stranieri.
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