Cassazione Penale, Ordinanza n. 25086/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato nei suoi confronti il lavoro di pubblica utilità. Dalla motivazione emerge che la revoca era stata disposta perché l'interessato aveva interrotto lo svolgimento della pena sostitutiva, condotta ritenuta espressiva di persistente inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Nel ricorso si denunciavano asserite illogicità della motivazione e si sosteneva, in modo ritenuto generico, che l'interruzione sarebbe dipesa da ragioni legate ai figli e a esigenze lavorative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative di questioni già vagliate dal giudice dell'esecuzione e comunque generiche, oltre che prive di evidenti illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Ha richiamato l'art. 66 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la violazione grave o reiterata degli obblighi o delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva comporta la revoca e il ripristino della sola pena residua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
violazione grave o reiterata degli obblighi o delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, ne determina la revoca e il ripristino della sola pena residua
La violazione grave o reiterata degli obblighi della pena sostitutiva legittima la revoca del beneficio e comporta il recupero della sola pena residua.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revoca del lavoro di pubblica utilità è legittima quando risulti l'interruzione ingiustificata dello svolgimento della pena sostitutiva, poiché tale condotta integra violazione grave o reiterata degli obblighi imposti.
- Nel giudizio di legittimità, censure meramente reiterative, generiche o non sorrette da specifico supporto dimostrativo non sono idonee a scalfire una motivazione non manifestamente illogica del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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