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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10895/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da unintimazione di pagamento relativa a una pluralite0 di cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente per un importo complessivo di euro 454.696,31. In primo grado era stata accolta solo parzialmente limpugnazione, ritenendosi regolarmente notificate le cartelle ma maturata, tra la notifica delle cartelle e la successiva intimazione, la prescrizione dei crediti. In appello, la CTR ha invece ritenuto provata la notifica di una precedente intimazione del 22.11.2016 avente ad oggetto le medesime pretese, ha valorizzato la regolarite0 della notifica tramite deposito in casa comunale e raccomandata informativa, e ha reputato infondate le contestazioni sulla firma e sulla copia dellavviso di ricevimento. Con lunico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dellart. 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe attribuito valore di prova legale allavviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa, senza considerare i rilievi difensivi e senza tenere conto che si trattava, a suo dire, di notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c.; ha inoltre contestato che la firma illeggibile fosse stata apposta nello spazio del familiare convivente e ha dedotto che loggetto della contestazione riguardava il contenuto intrinseco dellattestazione dell'agente postale, ossia l'effettiva esistenza del rapporto di parentela e convivenza del consegnatario non identificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva delle resistenti, ma ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che la censura sullart. 116 c.p.c. fosse in parte inammissibile e in parte infondata, perche9 la CTR non aveva attribuito prova legale al documento in modo scorretto, ma lo aveva valutato nel merito. La Corte ha inoltre affermato che la raccomandata informativa relativa al deposito ha natura di raccomandata ordinaria, che lilleggibilite0 della firma non incide sulla validite0 della notifica e che la contestazione del contenuto dellattestazione dellagente postale, in quanto inerente alla veridicite0 di quanto attestato nellavviso di ricevimento, richiedeva querela di falso. Il ricorso e8 stato quindi respinto; non sono state liquidate spese per la tardiva costituzione delle controparti, ma e8 stata applicata la condanna alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 380-bis c.p.c. e dato atto dellulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dellart. 116 c.p.c. e8 configurabile solo se il giudice di merito attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o, viceversa, valuta con prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola; nel caso concreto la CTR ha semplicemente valutato il materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza e8 stata veicolata come vizio di violazione di legge, ma la Corte ne ha escluso la fondatezza perche9 mirava in sostanza a una rivalutazione del merito.

  • art. 140 c.p.c.

    La raccomandata informativa collegata al deposito non assume la natura dellatto da notificare e, quanto al regime probatorio, resta valutabile secondo le regole della raccomandata informativa/ordinaria, salvo querela di falso per contestare le attestazioni rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura era anche carente di autosufficienza perche9 non riportava adeguatamente il contenuto dellavviso di ricevimento e non spiegava in modo decisivo le conseguenze probatorie della dedotta modalite0 di notifica.

  • art. 7, comma 2, legge n. 890 del 1982

    In caso di consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, la validite0 della consegna puf2 essere affermata anche quando la firma sia illeggibile, se non risulta una consegna a soggetto diverso da quelli indicati dalla norma.

  • art. 8, legge n. 890 del 1982

    L'attestazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, circa l'esecuzione della notificazione, fa fede fino a querela di falso.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione del processo tributario e8 prevista solo nei casi di querela di falso o di questione pregiudiziale sullo stato o la capacite0 delle persone, nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 2700 c.c.

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento, come l'originale, ha natura di atto pubblico e fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte esclude l'applicazione di tale condanna perche9 le controparti erano tardivamente costituite e quindi inammissibili.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La sanzione ha natura pubblicistica e puf2 essere irrogata a favore della collettivite0 anche in assenza di una valida costituzione della parte vittoriosa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conferma la proposta di definizione accelerata e comporta la condanna prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dellulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 2948 c.c.

    Citato nel giudizio di merito come base del termine di prescrizione ritenuto applicabile ad alcuni crediti.

  • art. 2946 c.c.

    Citato nel giudizio di merito come base del termine ordinario di prescrizione per altri crediti.

Massime di principio

  • In sede di legittimite0, la violazione dell'art. 116 c.p.c. e8 deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un regime di valutazione diverso da quello imposto dalla legge; non e8 ammissibile usarla per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La raccomandata informativa che comunica il deposito dell'atto ex art. 140 c.p.c. ha funzione meramente informativa e il suo avviso di ricevimento, se sottoscritto dall'agente postale, e8 assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso per quanto attestato dal pubblico ufficiale.
  • L'illeggibilite0 della firma apposta sull'avviso di ricevimento, di per se9, non determina nullite0 della notificazione quando la consegna risulti avvenuta all'indirizzo del destinatario e non emerga la consegna a soggetto estraneo a quelli legittimati.
  • Se la contestazione investe la veridicite0 del contenuto dell'attestazione dell'agente postale o la reale identite0/qualite0 del consegnatario, la contestazione deve essere proposta con querela di falso, non essendo sufficiente il semplice disconoscimento.
  • Nel giudizio tributario il disconoscimento di un documento probatorio deve essere specifico e tempestivo; contestazioni generiche o contraddittorie non sono idonee a scalfire la prova documentale valutata dal giudice di merito.
  • L'avviso di ricevimento e il suo duplicato, in quanto atti muniti di fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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