Sentenza n. 1665/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Catanzaro fondato su precedenti di polizia e su un deferimento per favoreggiamento personale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, con il quale era stato avvertito della ritenuta pericolosità sociale, invitato a tenere una condotta conforme alla legge e informato della possibile proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale in caso di reiterazione di condotte antigiuridiche. Il provvedimento era fondato su precedenti di polizia per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché sul deferimento in stato di libertà per favoreggiamento personale. Con il primo motivo sono stati dedotti eccesso di potere, carenza di congrua motivazione e genericità, assumendo l'assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una effettiva dedizione alla commissione di reati, l'omesso accertamento dei presupposti dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, l'assenza di una esplicitazione dell'interesse pubblico prevalente e la genericità delle prescrizioni. Con il secondo motivo è stata dedotta l'illegittimità dell'atto per vizi di merito e inopportunità, sostenendo che la misura non fosse idonea a tutelare l'interesse pubblico e imponesse un sacrificio ingiustificato all'interesse privato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l'avviso orale come misura preventiva, non sanzionatoria, caratterizzata da un minimo impatto sui diritti di libertà e diretta a prevenire future condotte lesive della sicurezza e dell'incolumità pubblica mediante un avvertimento e l'invito a osservare la legge. Ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale abbia natura prognostica e non richieda prove compiute della commissione di reati o una previa sentenza penale: sono sufficienti risultanze fattuali complessivamente idonee a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e a ricondurre ragionevolmente il soggetto a una delle categorie dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, i precedenti per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, unitamente al deferimento per favoreggiamento personale, sono stati ritenuti elementi sufficienti e non irragionevolmente valutati dall'amministrazione. Il giudice ha inoltre affermato che l'amministrazione può autonomamente apprezzare tali fatti ai fini preventivi, indipendentemente dalla successiva evoluzione dei procedimenti penali, e che non erano ravvisabili insufficienza, illogicità o incongruità della motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente alla mera opportunità della scelta amministrativa, estranea al sindacato giudiziale salvo che emerga un eccesso di potere comprovato da elementi sintomatici, non allegati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Individua le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione; l'appartenenza può essere desunta da una situazione complessiva rivelatrice di pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina l'avviso orale del Questore, inteso come misura preventiva consistente nell'avvertimento della pericolosità sociale e nell'invito a tenere una condotta conforme alla legge.
artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Sono richiamati nel provvedimento quale quadro normativo della possibile proposta di applicazione di misure di prevenzione personali in caso di reiterazione di comportamenti antigiuridici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore è una misura preventiva e non sanzionatoria, avente un limitato impatto sui diritti di libertà, finalizzata a prevenire future condotte lesive della sicurezza e dell'incolumità pubblica mediante l'avvertimento della pericolosità sociale e l'invito a osservare la legge.
- Ai fini dell'adozione dell'avviso orale non è necessaria una sentenza penale irrevocabile né la prova compiuta della commissione di reati; sono sufficienti risultanze fattuali complessivamente idonee a fondare, secondo una valutazione prognostica ragionevole, l'appartenenza del destinatario a una categoria di soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
- L'amministrazione può autonomamente valutare precedenti di polizia e fatti oggetto di procedimenti penali, anche prima o indipendentemente dalla loro definizione giudiziaria, ai fini della prevenzione, purché la valutazione complessiva sia sorretta da motivazione non insufficiente, illogica o incongrua.
- Il sindacato giurisdizionale sull'avviso orale riguarda la legittimità dell'esercizio del potere e l'eventuale eccesso di potere desumibile da elementi sintomatici; non può estendersi alla mera opportunità della misura in assenza di specifici elementi di irragionevolezza o sviamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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