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Ordinanza

Ordinanza n. 537/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto del Direttore Generale dell’USR Emilia Romagna dd 10.6.2026, recante approvazione della graduatoria di merito e della relativa integrazione per la classe di concorso A019 nell’ambito del concorso bandito con DDG n. 2939 dd 9.10.2025, limitatamente alla posizione del ricorrente e nei limiti del suo interesse; - della scheda individuale di valutazione titoli del ricorrente dd 25.4.2026 in parte qua; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, incluse le istruzioni operative e la Guida operativa per l’utente dd 9.10.2025 in parte qua.

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria di merito e della relativa integrazione per la classe di concorso A019, scheda individuale di valutazione dei titoli e atti connessi, nell’ambito del concorso bandito nel 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha chiesto l’annullamento, anche in via cautelare, della graduatoria concorsuale limitatamente alla propria posizione, della scheda individuale di valutazione dei titoli e degli atti connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito del ricorso. Rilevata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, poiché effettuata alla PEC istituzionale dell’Amministrazione statale anziché presso l’Avvocatura dello Stato, e constatata la mancata costituzione dell’Amministrazione, il TAR ha disposto la rinnovazione della notifica.

La decisione

Il TAR ha qualificato la notificazione come nulla, non inesistente, e dunque regolarizzabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di rinnovarla presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste entro tre giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi tre giorni dal suo perfezionamento. Ha rinviato al 18 novembre 2026 la trattazione dell’istanza cautelare, senza decidere sul fumus o sul periculum e senza provvedere sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    La notificazione degli atti introduttivi dei giudizi contro un’Amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione all’indirizzo PEC istituzionale dell’Amministrazione è nulla.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    disposizione la cui perdurante vigenza è confermata dall’art. 41 comma 3 c.p.a.

    La disposizione che impone la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato continua a trovare applicazione nel processo amministrativo.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione conserva gli effetti della domanda e impedisce le decadenze, senza che sia necessario valutare se l’errore sia imputabile a colpa del notificante.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto introduttivo del giudizio contro un’Amministrazione statale sottoposta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura, a pena di nullità; la notificazione alla PEC istituzionale dell’Amministrazione non equivale alla notificazione prescritta.
  • Se la notificazione è nulla, non inesistente, e il destinatario non si costituisce, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza anche quando la nullità sia imputabile al notificante.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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