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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18000/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2002, 2003 e 2004, relativi a terreni della contribuente classificati dallo strumento urbanistico come zona D3 e destinati ad attività estrattiva. La CTP aveva annullato integralmente gli avvisi e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente il presupposto impositivo. Il Comune aveva poi ottenuto in Cassazione l’accoglimento del proprio ricorso, con cassazione senza rinvio e rigetto dell’originario ricorso della contribuente, sul rilievo che l’area era comunque suscettibile di edificazione, seppure limitata, e che le censure difensive sulla limitazione edificatoria e sul valore venale erano generiche e non autosufficienti. Le eredi della contribuente hanno quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non necessari ulteriori accertamenti sul reale valore del fondo, trascurando che il terreno ricadeva solo in parte in zona D3 e per il resto in zona F1, totalmente inedificabile, oltre ad altri documenti (relazione tecnica e atto di vendita di particelle non possedute).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l’errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione o negazione di un fatto che la realtà processuale esclude o conferma, e non quando si contesti una valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la precedente ordinanza non aveva omesso di considerare le questioni sul valore venale e sulle limitazioni edificatorie, ma le aveva espressamente esaminate ritenendole generiche e non autosufficienti. Quanto alla dedotta mancata considerazione della parte di terreno in zona F1 e dei documenti allegati, la censura è stata ritenuta una critica alla valutazione compiuta dalla Corte, non un errore di percezione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    L’errore revocatorio presuppone un errore di percezione su un fatto decisivo, non un errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • In sede di revocazione della sentenza della Cassazione, l’errore di fatto rilevante richiede una falsa percezione del contenuto oggettivo degli atti o dei documenti, non essendo sufficiente contestare l’apprezzamento giuridico o la valutazione delle risultanze processuali.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell’omesso esame di documenti o circostanze, miri in realtà a rimettere in discussione il giudizio di merito già compiuto dalla Corte.
  • Se la decisione impugnata ha espressamente affrontato le questioni dedotte e le ha ritenute generiche o non autosufficienti, non può parlarsi di errore di percezione sul fatto.
  • La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia tributaria o sulle prove già vagliate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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