Cassazione Civile, Ordinanza n. 18000/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2002, 2003 e 2004, relativi a terreni della contribuente classificati dallo strumento urbanistico come zona D3 e destinati ad attività estrattiva. La CTP aveva annullato integralmente gli avvisi e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente il presupposto impositivo. Il Comune aveva poi ottenuto in Cassazione l’accoglimento del proprio ricorso, con cassazione senza rinvio e rigetto dell’originario ricorso della contribuente, sul rilievo che l’area era comunque suscettibile di edificazione, seppure limitata, e che le censure difensive sulla limitazione edificatoria e sul valore venale erano generiche e non autosufficienti. Le eredi della contribuente hanno quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non necessari ulteriori accertamenti sul reale valore del fondo, trascurando che il terreno ricadeva solo in parte in zona D3 e per il resto in zona F1, totalmente inedificabile, oltre ad altri documenti (relazione tecnica e atto di vendita di particelle non possedute).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l’errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione o negazione di un fatto che la realtà processuale esclude o conferma, e non quando si contesti una valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la precedente ordinanza non aveva omesso di considerare le questioni sul valore venale e sulle limitazioni edificatorie, ma le aveva espressamente esaminate ritenendole generiche e non autosufficienti. Quanto alla dedotta mancata considerazione della parte di terreno in zona F1 e dei documenti allegati, la censura è stata ritenuta una critica alla valutazione compiuta dalla Corte, non un errore di percezione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio presuppone un errore di percezione su un fatto decisivo, non un errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
art. 380-bis cod. proc. civ.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- In sede di revocazione della sentenza della Cassazione, l’errore di fatto rilevante richiede una falsa percezione del contenuto oggettivo degli atti o dei documenti, non essendo sufficiente contestare l’apprezzamento giuridico o la valutazione delle risultanze processuali.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell’omesso esame di documenti o circostanze, miri in realtà a rimettere in discussione il giudizio di merito già compiuto dalla Corte.
- Se la decisione impugnata ha espressamente affrontato le questioni dedotte e le ha ritenute generiche o non autosufficienti, non può parlarsi di errore di percezione sul fatto.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia tributaria o sulle prove già vagliate.
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