Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1637

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione del 16 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32023R1637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione apre un’inchiesta ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037 per verificare se le misure compensative già in vigore sul biodiesel originario dell’Indonesia siano eluse tramite spedizioni dalla Cina e dal Regno Unito. Contestualmente ordina la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi qualora l’elusione sia confermata. Il provvedimento detta anche regole procedurali su partecipazione delle parti, riservatezza, esenzioni, collaborazione, trattamento dei dati personali e intervento del consigliere-auditore.

Apertura di un’inchiesta antidumping/antisovvenzioni per possibile elusione delle misure compensative sul biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni spedite dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, con registrazione delle importazioni interessate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati con i codici NC indicati all’articolo 1 e spediti dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Riguarda gli operatori coinvolti nella filiera import/export, gli importatori nell’UE, l’industria dell’Unione, i produttori esportatori in Cina e nel Regno Unito e le autorità doganali degli Stati membri. Restano rilevanti le eventuali esenzioni per i produttori che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione; il regolamento disciplina inoltre tempi e modalità per partecipazione, questionari, audizioni e registrazione delle importazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative sul biodiesel

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 apre un’inchiesta antidifesa commerciale per verificare se le misure compensative definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia siano eluse mediante importazioni spedite dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito. La Commissione ha ritenuto, sulla base della domanda presentata dall’European Biodiesel Board il 4 luglio 2023, che esistano elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento e per disporre la registrazione delle importazioni interessate.

Prodotto interessato e misura potenzialmente elusa

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela. Il regolamento richiama i codici NC e TARIC rilevanti sia per il prodotto originario dell’Indonesia sia per il prodotto spedito dalla Cina e dal Regno Unito, a prescindere dalla dichiarazione di origine. Le misure potenzialmente eluse sono i dazi compensativi definitivi già istituiti sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia.

Elementi di prova dell’elusione

La Commissione indica che, dopo l’istituzione delle misure in vigore, si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi. Tale modificazione sembrerebbe derivare dalla spedizione del prodotto attraverso la Repubblica popolare cinese e il Regno Unito senza sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.

Inoltre, gli elementi di prova sembrano indicare che gli effetti riparatori delle misure siano compromessi sia sul piano quantitativo sia su quello dei prezzi:

  • sarebbero entrati nel mercato dell’Unione volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta;
  • tali importazioni apparirebbero effettuate a prezzi pregiudizievoli.

La Commissione ritiene anche che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o sue parti continuino a beneficiare della sovvenzione, poiché il prodotto e le sue componenti sarebbero prodotti ed esportati in Cina e nel Regno Unito da società indonesiane già ritenute percettrici di sovvenzioni compensabili nel procedimento originario.

Ambito soggettivo della procedura e diritti delle parti interessate

Le parti interessate devono contattare immediatamente la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; entro 37 giorni dalla pubblicazione devono presentare osservazioni, risposte ai questionari, richieste di esenzione e ogni altra informazione utile. Entro lo stesso termine possono chiedere di essere sentite dalla Commissione; per le audizioni relative alla fase di apertura la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore, con indicazione dei motivi.

La Commissione notifica l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, del Regno Unito e dell’Indonesia. Le parti sono invitate a collaborare pienamente, anche tramite TRON.tdi e account EU Login, con corrispondenza elettronica salvo diverse esigenze procedurali.

Richieste di esenzione

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avverrebbe al di fuori dell’Unione, i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta stabiliti in Cina o nel Regno Unito possono ottenere un’esenzione solo dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.

I produttori che intendono chiedere l’esenzione devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore; i questionari e il modulo di richiesta sono disponibili nel fascicolo e sul sito della DG Commercio. La presentazione dei questionari deve avvenire entro 37 giorni dalla pubblicazione.

Registrazione delle importazioni e conseguenze potenziali

La registrazione delle importazioni è disposta ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Tale registrazione serve a consentire, qualora l’inchiesta confermi l’elusione, la riscossione di dazi compensativi per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2019/2092, a decorrere dalla data della registrazione stessa.

La registrazione cessa dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Riservatezza, mancata collaborazione e dati disponibili

Le comunicazioni contenenti informazioni riservate devono essere marcate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficiente a consentire la comprensione della sostanza delle informazioni. Se la riservatezza non è adeguatamente motivata o il riassunto non è idoneo, la Commissione può non considerare tali informazioni, salvo conferme attendibili da fonti affidabili.

In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, tardiva trasmissione, ostacolo grave all’inchiesta o informazioni false/fuorvianti, la Commissione può applicare l’articolo 28 del regolamento di base e fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Per la parte inadempiente l’esito può risultare meno favorevole.

Durata dell’inchiesta, trattamento dati e consigliere-auditore

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni connesse ai diritti di difesa, all’accesso al fascicolo, alla riservatezza e alle proroghe dei termini; il consigliere può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per possibile elusione

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione apre un’inchiesta per accertare se le importazioni nell’Unione di biodiesel/classi merceologiche indicate, spedite dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, eludano le misure imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092. L’inchiesta riguarda il prodotto descritto all’articolo 1, indipendentemente dalla dichiarazione di origine.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Tempistiche procedurali per le parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Devono trasmettere osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione o altre informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore; entro 37 giorni possono essere richieste audizioni in generale, con indicazione dei motivi.

Richieste di esenzione

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni se l’importazione non costituisce elusione. Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, i produttori della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito possono chiedere l’esenzione dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche di cui all’articolo 23, paragrafo 3. La richiesta di esenzione va presentata entro il termine di 15 giorni per la manifestazione di interesse; i questionari devono essere inviati entro 37 giorni.

Onere della collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le fornisce nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Lo stesso vale se le informazioni risultano false o fuorvianti. La mancata o parziale collaborazione può condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata.

Riservatezza e presentazione delle informazioni

Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Se la riservatezza non è motivata o il riassunto è inadeguato, la Commissione può non tener conto delle informazioni, salvo conferma attendibile della loro correttezza.

Canali di comunicazione e modalità operative

Le parti interessate sono invitate a usare la piattaforma TRON.tdi, con account EU Login, per registrazione, deleghe, certificazioni, questionari e corrispondenza. La Commissione comunica di regola via e-mail, salvo richiesta diversa o necessità di posta raccomandata; sono indicati indirizzi e-mail distinti per questioni generali e per ciascuna area geografica interessata.

Durata dell’inchiesta e calendario

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel procedimento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725; è richiamata anche un’informativa privacy disponibile sul sito della DG Commercio.

Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa. Il consigliere può organizzare audizioni e mediare tra parti e servizi della Commissione; le domande devono essere motivate e presentate per iscritto in tempo utile.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativielusione delle misure commercialidoganecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.