Sentenza del 15/02/2018 n. 958 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - motivazione atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità e la responsabilità per una sanzione amministrativa tributaria, con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997. La norma richiede che la violazione sia commessa con consapevolezza, ma tale consapevolezza non coincide necessariamente con il dolo: è sufficiente anche una condotta negligente o imprudente imputabile al contribuente. La mera ignoranza incolpevole o l'assenza di qualsiasi rimproverabilità, invece, possono escludere la sanzione.
La decisione
La Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie, non è necessario dimostrare che il contribuente abbia agito intenzionalmente. È sufficiente la colpa, anche nella forma della mera negligenza. Pertanto, la responsabilità sanzionatoria può sussistere quando il contribuente, pur senza voler violare la norma, non abbia adottato la necessaria diligenza. Dalla massima fornita non risultano indicati né l'esito specifico del ricorso né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto.
Norme richiamate
Art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5, D. Lgs. n. 472/1997 nel prevedere la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, non richiede che la condotta debba essere necessariamente dolosa, sanzionando anche la mera negligenza.
La norma richiede un comportamento cosciente e rimproverabile, ma non necessariamente intenzionale. La colpa, inclusa la semplice negligenza, è sufficiente per applicare la sanzione, salvo che il contribuente dimostri l'assenza di colpa o una causa di non imputabilità.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni tributarie, l'Amministrazione non deve necessariamente provare il dolo del contribuente: può essere sufficiente dimostrare una condotta negligente.
- La consapevolezza richiesta dalla norma riguarda la volontarietà del comportamento materiale, non necessariamente la volontà di violare la legge o di arrecare un danno erariale.
- Il contribuente che intenda contestare una sanzione deve allegare e provare elementi idonei a escludere la colpa, come un errore inevitabile, un'incertezza normativa oggettiva o circostanze imprevedibili e non imputabili.
- La mera buona fede soggettiva o la dichiarazione di non conoscere la regola tributaria, di regola, non bastano a escludere la sanzione se era esigibile un comportamento più diligente.
- La massima fornita non contiene dati sufficienti per determinare con certezza chi abbia vinto il giudizio concreto; l'indicazione del resistente come vincitore riflette soltanto il principio affermato a favore della legittimità della responsabilità per negligenza.
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