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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31737/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto che agiva quale procuratore speciale di un originario attore, nei confronti di tre donne chiamate in giudizio in proprio e quale eredi di un soggetto deceduto, ritenuto responsabile, insieme ad altri familiari, di avere distratto somme dal conto corrente societario di una società in nome collettivo estinta, poi coinvolta in vicende di bancarotta fraudolenta. In appello, le originarie convenute avevano sostenuto di avere rinunciato all'eredità del padre e quindi di non poter rispondere del debito risarcitorio. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione e rigettato la domanda. Avverso tale decisione, gli eredi della parte attrice originaria propongono ricorso principale con tre motivi, tutti centrati sulla condanna alle spese processuali: deducono violazione delle norme sull'accettazione con beneficio d'inventario e sulla condanna alle spese, omessa pronuncia sull'eccezione di limitazione intra vires della condanna, e omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal beneficio d'inventario. Un altro soggetto propone ricorso incidentale tardivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse riconosciuto l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle tre donne e l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi in precedente giudizio, nonché il mancato rilievo della loro qualità di eredi per effetto dell'inadempimento agli obblighi di collazione e inventario.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso incidentale perché notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto per il ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. rispetto alla notificazione del ricorso principale. Accoglie, invece, i motivi del ricorso principale: rileva che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, tempestivamente dedotta e non contestata, limita la responsabilità dell'erede ai beni ereditari anche quanto alle spese di lite. Ne consegue che la condanna alle spese non poteva essere pronunciata in modo pieno e solidale senza tener conto di tale limite. La Corte richiama il principio per cui, quando la qualità di erede beneficiato è allegata e non contestata, le conseguenze della soccombenza si riferiscono alla parte in tale qualità, senza necessità di un'espressa statuizione. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata viene comunque riformata in punto spese e la soccombenza risulta reciproca, la Corte dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 490 c.c.

    l'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari

  • art. 94 c.p.c.

    il beneficio d'inventario si estende, in via ordinaria, anche alle spese processuali

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia sull'eccezione di limitazione intra vires della condanna alle spese

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    base formale del motivo per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    base formale del motivo per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 371 c.p.c.

    il ricorso incidentale deve essere notificato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale

  • art. 335 c.p.c.

    il ricorso successivo, proposto dopo il primo ricorso per cassazione sulla medesima sentenza, va qualificato come incidentale

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo non rileva per la tempestività del ricorso incidentale tardivamente notificato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede, anche per le spese di lite, entro il valore dei beni ereditari ricevuti.
  • Se la parte si costituisce in giudizio come erede beneficiata e tale qualità non è contestata, le conseguenze della soccombenza le sono riferibili in quella qualità anche senza una espressa statuizione del giudice.
  • La domanda del creditore ereditario può essere proposta direttamente contro l'erede beneficiato; il beneficio incide sul limite quantitativo della responsabilità, non sulla legittimazione passiva.
  • Il ricorso per cassazione successivo alla notifica del primo ricorso sulla medesima sentenza, anche se autonomamente proposto, deve essere trattato come ricorso incidentale ed è soggetto al termine di quaranta giorni ex art. 371 c.p.c.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. non sana la tardività del ricorso incidentale notificato oltre il termine proprio previsto per tale mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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