Sentenza n. 2559/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che i provvedimenti sopravvenuti di archiviazione e restituzione delle armi avevano integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso, eliminando ogni contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento complessivo del processo.
Atto impugnato: verbale di ritiro delle armi e della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 agosto 2024 con cui la Questura di Palermo aveva ritirato le armi da lui detenute e la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ritiro era stato adottato nell’ambito di una vicenda penale e del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della licenza. Nel corso del giudizio il procedimento penale è stato archiviato; successivamente la Prefettura di Palermo ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione delle armi, mentre la Questura ha comunicato l’archiviazione del procedimento finalizzato alla revoca del porto di fucile.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
verbale di ritiro armi ex art. 39 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce la base normativa del ritiro delle armi e della licenza impugnato; la sentenza non esamina nel merito i presupposti sostanziali del potere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, sopravvengono atti o comportamenti dell’amministrazione che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente e fanno venir meno ogni contrasto tra le parti.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’archiviazione del procedimento amministrativo e dalla restituzione dei beni precedentemente ritirati, il giudice deve definire il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in considerazione dell’andamento complessivo del processo.
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