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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 459 del 28/09/2023

Provvedimento del 28 settembre 2023

Garante Privacy459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC per la de-indicizzazione di diversi URL associati al nominativo del reclamante e riferiti a notizie su un’indagine giudiziaria. Per una parte dei link l’Autorità prende atto che non risultano reperibili in associazione al nome dell’interessato e non adotta misure. Per gli altri URL, invece, ritiene fondato il reclamo: gli articoli non sono aggiornati rispetto agli sviluppi favorevoli successivi, in particolare l’archiviazione delle ipotesi di reato e la revoca della misura di prevenzione nei confronti della società, e ordina a Google LLC di rimuoverli dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro venti giorni.

Google LLC: reclamo per de-indicizzazione di URL nei risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, relativi a vicenda giudiziaria conclusa con archiviazione

Google LLC: de-indicizzazione di URL associati a vicenda giudiziaria conclusa con archiviazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato contro Google LLC, relativo alla permanenza nei risultati del motore di ricerca di diversi URL associati al nominativo dell’interessato e riferiti a una vicenda giudiziaria poi conclusasi con esiti favorevoli per il reclamante. Il provvedimento riguarda esclusivamente la de-indicizzazione dei risultati di ricerca e si fonda sulla disciplina del diritto all’oblio nel contesto dei motori di ricerca.

Origine del reclamo e contenuto delle doglianze

Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR l’8 febbraio 2022. Il reclamante ha chiesto che Google LLC rimuovesse dai risultati di ricerca collegati al suo nome diversi URL contenenti articoli giornalistici relativi a un’indagine giudiziaria che lo aveva coinvolto insieme alla società di cui è amministratore delegato.

Secondo quanto rappresentato dall’interessato:

  • il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione del 16 febbraio 2021, con proscioglimento da tutte le ipotesi di reato;
  • la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria applicata alla società si è conclusa positivamente il 2 dicembre 2021;
  • la permanenza online degli articoli, non aggiornati agli sviluppi successivi, diffonderebbe informazioni divenute false o comunque prive di attualità e interesse pubblico;
  • la de-indicizzazione non inciderebbe sul diritto di cronaca, che resterebbe comunque preservato nella sua funzione archivistica e documentale.

Riscontro di Google LLC

A seguito della richiesta istruttoria del Garante dell’8 novembre 2021, Google LLC ha risposto distinguendo due gruppi di URL.

Per 14 URL, la società ha sostenuto che:

  • il nominativo dell’interessato non risultava presente nelle pagine;
  • comunque, tali pagine non comparivano nei risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;
  • pertanto non era necessario alcun intervento.

Per gli altri URL oggetto di reclamo, Google LLC ha dichiarato di non adottare provvedimenti, rimettendosi all’Autorità. Ha però osservato che:

  • gli articoli riguardavano una vicenda giudiziaria del 2020 concernente il reclamante quale amministratore delegato della società;
  • dagli elementi a sua disposizione non emergeva con sufficiente chiarezza l’esito assolutorio o di archiviazione;
  • in assenza di tali elementi, persisteva un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda;
  • la natura giornalistica degli articoli confermava l’interesse pubblico alla notizia.

Valutazioni del Garante su competenza e quadro normativo

Il Garante ha anzitutto ribadito che il trattamento è soggetto al GDPR per effetto delle attività svolte da Google in ambito europeo e che la competenza dell’Autorità italiana discende dall’art. 55, par. 1, GDPR.

Nel valutare la domanda di de-indicizzazione, l’Autorità ha richiamato:

  • l’art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
  • l’art. 21, par. 1, GDPR;
  • le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 sul diritto all’oblio;
  • le Linee guida EDPB n. 5/2019, adottate il 7 luglio 2020.

È stato inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy, con riferimento alla responsabilità per dichiarazioni o documenti falsi resi nel procedimento dinanzi al Garante.

Esito della valutazione sugli URL contestati

Il Garante ha preso atto che, per gli URL indicati da Google come numerati da 1 a 14 nella risposta della società, non risultavano i presupposti per alcun intervento dell’Autorità, poiché non erano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato.

Con riferimento ai restanti URL, l’Autorità ha invece rilevato che:

  • gli articoli erano tutti risalenti al giugno 2020;
  • si riferivano alla medesima fase dell’indagine giudiziaria, nota anche come “operazione Helios”;
  • la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria della società era stata revocata;
  • le ipotesi di reato nei confronti del reclamante risultavano cadute in virtù del decreto di archiviazione del GIP del 16 febbraio 2021;
  • tali circostanze erano suffragate dalla documentazione prodotta e da notizie più recenti reperibili in rete.

Alla luce di ciò, il Garante ha ritenuto che gli URL rinviassero a contenuti non aggiornati rispetto agli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato e ha considerato fondato il reclamo in ordine alla richiesta di de-indicizzazione.

Provvedimento finale

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ha:

  • ingiunto a Google LLC di rimuovere i restanti URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato;
  • fissato il termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento per l’adempimento.

È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nei confronti di Google LLC. L’Autorità ha però precisato che tale annotazione non assume valore di precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare.

Adempimenti successivi, sanzioni e tutela giurisdizionale

Il Garante ha invitato Google LLC, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi attuazione.

È stato altresì ricordato che il mancato riscontro alla richiesta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 166 del Codice.

Infine, è stato indicato che contro il provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato l’8 febbraio 2022, con cui l’interessato ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nominativo, di diversi URL relativi a una vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto insieme alla società di cui è amministratore delegato. Il reclamante ha evidenziato che il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione del 16 febbraio 2021 e che la misura di prevenzione applicata alla società si è conclusa con esito positivo il 2 dicembre 2021.

Posizione di Google LLC

A seguito della richiesta istruttoria del Garante, Google LLC ha sostenuto che per 14 URL non risultava la presenza del nominativo dell’interessato nei contenuti delle pagine e, in ogni caso, che tali pagine non comparivano nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante. Quanto ad altri URL, la società ha affermato di non prendere provvedimenti, rimettendosi all’Autorità, ritenendo sussistente l’interesse pubblico alla notizia e richiamando le linee guida del WP29 sul diritto all’oblio e la natura giornalistica delle pagine.

Valutazioni preliminari e competenza

Il Garante richiama l’applicazione del GDPR ai trattamenti svolti da Google LLC per effetto dello stabilimento in ambito europeo e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR. Richiama inoltre l’art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante, evidenziando la rilevanza delle dichiarazioni rese nel procedimento.

Esame del diritto all’oblio

Ai fini della valutazione della domanda di de-indicizzazione, l’Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Per gli URL indicati da Google come non reperibili in associazione al nome dell’interessato, il Garante prende atto dell’assenza dei presupposti per intervenire. Per gli altri URL, invece, rileva che gli articoli, tutti risalenti al giugno 2020, non risultano aggiornati rispetto agli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato e che la vicenda si è conclusa con elementi documentati in atti, tra cui l’archiviazione delle ipotesi di reato e la revoca della misura di prevenzione della società.

Decisione finale e adempimenti

Il Garante dichiara fondato il reclamo limitatamente ai restanti URL e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ingiunge a Google LLC di rimuovere tali risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Ordina inoltre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non avrà valore di precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare.

Indicazioni ulteriori e rimedi

Google LLC è invitata, ai sensi dell’art. 157 Codice privacy, a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento. È inoltre richiamata la sanzione prevista dall’art. 166 del Codice per il mancato riscontro. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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