Ordinanza n. 1588/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore, notificato il 6 dicembre 2024, con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata il 10 novembre 2022. Dal testo emerge che il diniego fondava il giudizio di pericolosità sociale sulla condanna riportata per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2017 e, specificamente, sul deferimento all’autorità giudiziaria del 14 marzo 2023 per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativi a fatti del marzo 2023. La Questura aveva attribuito rilievo al deferimento ritenendo ancora pendente il procedimento penale presso la Procura della Repubblica competente. Il ricorrente ha prodotto il certificato ex art. 335 c.p.p. e il certificato dei carichi pendenti, dai quali non risultavano procedimenti pendenti o iscrizioni suscettibili di comunicazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. La Questura dovrà depositare entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione documentata sul procedimento penale originato dal deferimento del 14 marzo 2023, indicando il numero di iscrizione, i fatti e i reati contestati, lo stato attuale del procedimento e gli eventuali provvedimenti giudiziari adottati, nonché producendo l’atto di deferimento e ogni documento utile. Dovrà inoltre chiarire se, alla data di adozione del diniego, il procedimento fosse effettivamente pendente e quali elementi avessero fondato tale affermazione. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento del diniego né sulle spese.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni poste a fondamento della richiesta di chiarimenti e della produzione documentale istruttoria a carico dell’amministrazione.
art. 335 c.p.p.
Richiamato con riguardo al certificato prodotto dal ricorrente, dal quale non risultavano procedimenti pendenti o iscrizioni suscettibili di comunicazione.
art. 81, secondo comma, c.p.
Indicazione della norma incriminatrice relativa a uno dei reati oggetto del deferimento valorizzato nel diniego.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicazione della norma incriminatrice relativa ai reati in materia di sostanze stupefacenti posti a base del deferimento considerato dalla Questura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fonda il giudizio di attuale pericolosità sociale anche sulla pendenza di un procedimento penale, l’amministrazione deve poter documentare l’effettiva esistenza e lo stato di quel procedimento alla data di adozione del provvedimento.
- In presenza di certificati prodotti in giudizio dai quali non risultino procedimenti pendenti o iscrizioni comunicabili, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per verificare la corrispondenza tra il presupposto penale valorizzato dall’amministrazione e la situazione processuale effettiva.
- L’amministrazione chiamata a chiarire il fondamento di un giudizio di pericolosità sociale deve indicare gli elementi concreti sui quali ha fondato l’affermazione della pendenza del procedimento e produrre la documentazione relativa al deferimento, ai reati contestati e agli eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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