Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, un creditore aveva presentato istanza di ammissione al passivo. Il primo progetto di stato passivo gli era stato comunicato personalmente a mezzo PEC; dopo la scadenza del termine di 15 giorni per le osservazioni e dopo la morte del precedente difensore, il creditore aveva nominato un nuovo difensore e successivamente aveva depositato osservazioni e documentazione. La liquidatrice aveva poi predisposto ulteriori progetti di stato passivo, ma il giudice delegato e poi il tribunale avevano ritenuto tardive le osservazioni, dichiarando definitivo il passivo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14-octies l. n. 3/2012, sostenendo che le osservazioni del 6.7.2023 erano tempestive perché riferite al secondo progetto di stato passivo, che andava considerato nuovo e aperto a tutti i creditori; ha inoltre contestato la natura perentoria del termine di 15 giorni; 2) violazione degli artt. 141 e 301 c.p.c., sostenendo che la morte del difensore avrebbe determinato interruzione del processo e nullità degli atti successivi, con conseguente invalidità della comunicazione effettuata al creditore personalmente. La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine di 15 giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo nella liquidazione del patrimonio abbia natura perentoria, in quanto termine di fonte legale con funzione acceleratoria, superabile solo mediante rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Ha inoltre affermato che il "nuovo progetto" ex art. 14-octies, comma 3, l. n. 3/2012 serve a dare seguito alle osservazioni tempestive accolte dal liquidatore e consente eventuali osservazioni solo sulle posizioni modificate, non sulla parte del progetto rimasta invariata per mancata tempestiva contestazione. Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 301 c.p.c. perché la procedura di liquidazione del patrimonio ha natura autonoma e amministrativa, non essendo un processo contenzioso pendente; la comunicazione al creditore personalmente, peraltro, aveva raggiunto il suo scopo, essendosi egli attivato per nominare un nuovo difensore. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite, una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c., e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14-ter l. n. 3/2012
richiamato come base della procedura di liquidazione del patrimonio nel cui ambito si forma lo stato passivo
art. 14-octies l. n. 3/2012
il termine di 15 giorni per le osservazioni ha natura perentoria; il nuovo progetto ex comma 3 riguarda le osservazioni tempestive accolte e non riapre integralmente il contraddittorio sulle posizioni rimaste invarianti
art. 141 c.p.c.
non incide sulla validità della comunicazione al creditore personalmente nel contesto della procedura esaminata
art. 301 c.p.c.
l'istituto dell'interruzione del processo non si applica alla fase amministrativa della liquidazione del patrimonio, che non è un processo contenzioso pendente
art. 153 c.p.c.
la tardività delle osservazioni può essere superata solo tramite rimessione in termini
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la mancata adesione alla proposta rileva ai fini delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
art. 360-bis c.p.c.
richiamato come base dell'inammissibilità del ricorso, in presenza di questioni già coperte da orientamento consolidato
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna equitativa a favore della controparte, in ragione della proposizione di ricorso inammissibile/manifestamente infondato
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza dell'abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
disposto il raddoppio del contributo unificato
art. 14-octies, comma 1, l. n. 3/2012
prevede la comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori interessati e il termine per le osservazioni
art. 14-octies, comma 3, l. n. 3/2012
consente la formazione di un nuovo progetto quando il liquidatore ritiene fondate osservazioni tempestive
art. 14-octies, comma 4, l. n. 3/2012
prevede il rimedio del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato
art. 96 c.p.c.
la Corte qualifica la condotta processuale come abusiva quando il ricorso non si conforma alla proposta di definizione poi confermata nella decisione
Massime di principio
- Nella liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, il termine assegnato ai creditori per formulare osservazioni al progetto di stato passivo ha natura perentoria, perché inserito in un procedimento legalmente scandito e acceleratorio; la sua inosservanza preclude la contestazione successiva, salvo rimessione in termini.
- Il "nuovo progetto" di stato passivo predisposto dal liquidatore a seguito di osservazioni accolte non riapre integralmente il contraddittorio su tutte le posizioni già non contestate tempestivamente, ma consente osservazioni solo sulle modifiche introdotte.
- La disciplina dell'interruzione del processo per morte del difensore non si applica alle fasi amministrative di formazione del passivo nella liquidazione del patrimonio, che non costituiscono un processo contenzioso pendente davanti all'autorità giudiziaria.
- La comunicazione effettuata alla parte personalmente è idonea quando raggiunge lo scopo, anche se nel frattempo sia venuto meno il difensore domiciliatario, e la parte si sia comunque attivata per la nomina di un nuovo difensore.
- La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, quando la decisione finale ne confermi integralmente la valutazione, può integrare i presupposti per le sanzioni processuali di cui all'art. 96 c.p.c.
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