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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12688/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato operazioni oggettivamente inesistenti per euro 660.190,00, recuperando a tassazione euro 29.763,52 e irrogando sanzioni per euro 11.086,00. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in CTR, la società proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per asserita mancata valutazione del compendio probatorio prodotto dalla contribuente e per omessa pronuncia. La doglianza era incentrata soprattutto sulla sentenza penale di proscioglimento emessa dal GUP del Tribunale di Milano, che la ricorrente riteneva non adeguatamente considerata dal giudice tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la censura non evidenziava un effettivo vizio di valutazione del materiale probatorio da parte della CTR, ma mirava piuttosto a far valere gli effetti della sentenza penale di proscioglimento. Sul punto, la Corte ha esaminato lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha escluso la sua applicazione vincolante nel caso concreto, poiché la sentenza penale invocata non era una sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione, bensì una pronuncia del GUP. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di operazioni ritenute inesistenti, l’onere probatorio della fittizietà incombe sull’Amministrazione, ma il contribuente deve offrire prova contraria solo dopo che tale onere sia stato assolto. La Corte ha poi rilevato che la CTR aveva motivato in modo congruo sull’insufficienza della documentazione prodotta e sulla mancata prova dell’effettività delle operazioni contestate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non coglieva un errore di sussunzione o di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito il principio di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti: spetta all’Amministrazione provare la fittizietà dell’operazione, mentre il contribuente fornisce la prova contraria solo dopo l’assolvimento di tale onere.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata disattesa perché la CTR aveva in realtà esaminato il nucleo decisivo della controversia e motivato sulla sufficienza o insufficienza della prova documentale.

  • art. 20 della legge n. 111 del 2023

    È stata richiamata quale legge delega che ha consentito l’intervento normativo successivo in materia di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario.

  • d.lgs. n. 87 del 2024

    È stato considerato ius superveniens rilevante d’ufficio nel giudizio di cassazione pendente, ma applicabile solo nei limiti previsti dalla nuova disciplina.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi."

    La Corte ha affermato che l’efficacia vincolante nel processo tributario richiede una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento; non è sufficiente una pronuncia del GUP.

  • art. 109 TUIR

    È stato richiamato per affermare che, ai fini della deducibilità dei costi inerenti, occorre la prova della loro effettività e la regolare documentazione contabile.

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato per il principio secondo cui la detrazione IVA presuppone fatture e scritture contabili regolari e idonee a rappresentare l’operazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni semplici e prova indiziaria; solo dopo l’assolvimento di tale onere il contribuente è tenuto a dimostrare l’effettività dei costi e delle operazioni contestate.
  • La deduzione dei costi e la detrazione dell’IVA presuppongono una documentazione contabile e fiscale regolare e coerente con l’effettiva esecuzione delle operazioni commerciali.
  • La sentenza penale di assoluzione esplica efficacia vincolante nel processo tributario solo se è irrevocabile, riguarda gli stessi fatti materiali ed è stata pronunciata all’esito del dibattimento; una pronuncia resa dal GUP non integra tale presupposto.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta il nucleo decisivo della controversia e valuta, sia pure negativamente, le prove offerte dalla parte.
  • La mancata disponibilità di parte della documentazione contabile non esonera il contribuente dall’onere di una ricostruzione, per quanto possibile, dell’attività e delle operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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