Circolare numero 145 del 28-11-2019
Con il decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la riduzione contributiva dell’11,50% confermata per il 2019 in favore delle imprese edili e ne illustra ambito di applicazione, condizioni di accesso e modalità operative. Il beneficio riguarda specifiche categorie di datori di lavoro dell’industria e dell’artigianato, si applica agli operai a tempo pieno per 40 ore settimanali e non ai part-time, ed è subordinato a regolarità contributiva, rispetto della normativa retributiva e assenza di condanne in materia di sicurezza sul lavoro. Sono inoltre disciplinati l’invio telematico delle istanze tramite Cassetto previdenziale, i codici di autorizzazione e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, compresi i casi di matricole sospese o cessate e le scadenze per la fruizione e la presentazione delle domande.
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili per l’anno 2019
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili - anno 2019
La circolare illustra la conferma, per il 2019, della riduzione contributiva dell’11,50% destinata alle imprese edili e ne disciplina le condizioni di accesso, l’ambito applicativo e le modalità di fruizione. Il beneficio opera su una platea limitata di datori di lavoro e richiede specifici adempimenti telematici, oltre al rispetto di requisiti contributivi, retributivi e di sicurezza.
Quadro normativo e finalità
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 settembre 2019, pubblicato il 4 novembre 2019, ha confermato per l’anno 2019 la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. La circolare ha quindi lo scopo di riepilogare la disciplina e fornire le istruzioni operative per il godimento dell’agevolazione.
Soggetti ammessi e ambito di applicazione
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019 l’agevolazione spetta ai datori di lavoro:
- del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- del settore artigianato con codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica esclusivamente agli operai occupati per 40 ore settimanali. Ne resta escluso il lavoro a tempo parziale.
Base di calcolo e esclusioni oggettive
La base di calcolo della riduzione deve essere determinata in conformità alle disposizioni richiamate dalla circolare e, in particolare, deve essere ridotta in forza dell’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005. Inoltre, la base deve essere calcolata al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
L’agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
La nota richiamata precisa inoltre che non costituiscono attività in senso stretto e sono quindi escluse dalla riduzione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, identificate con specifici codici Ateco 2007 e codici statistici contributivi, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Requisiti per accedere al beneficio
L’accesso alla riduzione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni:
- regolarità contributiva attestata tramite DURC, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
- rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- rispetto delle regole in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989;
- assenza di condanne passate in giudicato per violazioni della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente l’applicazione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006.
La riduzione non spetta inoltre quando per gli stessi lavoratori siano già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato o l’"Incentivo Occupazione Sviluppo Sud" per le assunzioni effettuate nel 2019.
Incompatibilità con i contratti di solidarietà
La circolare ribadisce, in continuità con quanto già chiarito dalla circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, che l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. L’esclusione opera però solo per i lavoratori ai quali è applicata la riduzione d’orario.
Presentazione delle domande e controlli
Le istanze per ottenere la riduzione relativa all’anno 2019 devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale aziende, nella sezione "Comunicazioni on-line" e nella funzionalità "Invio nuova comunicazione".
Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato dei sistemi informativi centrali dell’Istituto, che verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con il beneficio. Le istanze vengono definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di esito positivo viene attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, valido per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020. L’esito è consultabile nel Cassetto previdenziale aziende.
Fruizione del beneficio e gestione degli arretrati
Lo sgravio riguarda comunque il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2019. I datori di lavoro autorizzati possono esporre il beneficio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
- beneficio corrente: codice causale L206;
- recupero degli arretrati: codice causale L207.
Per gli operai non più in forza, il beneficio può essere fruito nel primo flusso Uniemens utile con gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in carico, senza valorizzare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero; deve invece essere valorizzato l’elemento NFOR, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.
La fruizione del beneficio tramite le denunce contributive Uniemens è consentita fino al mese di competenza febbraio 2020.
Matricole sospese o cessate
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che intenda recuperare lo sgravio per i mesi precedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare.
La struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati in questo modo devono poi utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig per la fruizione dello sgravio spettante.
Indebita fruizione e recupero delle somme
Qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territoriali competenti procedono al recupero delle somme indebitamente fruite e attivano, oltre a ciò, le iniziative nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Termine per la presentazione delle istanze
Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 possono essere presentate fino al 15 marzo 2020.
Punti principali
Conferma della misura per il 2019
Il decreto ministeriale 24 settembre 2019 ha confermato per l’anno 2019 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995. La circolare fornisce il quadro normativo e le istruzioni operative per usufruire dell’agevolazione.
Ambito soggettivo e oggettivo del beneficio
La riduzione spetta, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, ai datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e del settore artigianato con codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda solo gli operai occupati per 40 ore settimanali; non è quindi applicabile al lavoro a tempo parziale.
Base di calcolo ed esclusioni
La base di calcolo della riduzione deve essere ridotta in applicazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, nonché determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. L’agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono inoltre escluse, per nota richiamata, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori simili con specifici codici Ateco e codici statistici contributivi.
Condizioni di accesso e incompatibilità
Per accedere al beneficio occorre il rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, con regolarità contributiva attestata dal DURC, e il rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili. Deve inoltre essere rispettato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile. I datori di lavoro non devono aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente. La riduzione non spetta quando per gli stessi lavoratori siano previste altre agevolazioni contributive, come l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato o l’"Incentivo Occupazione Sviluppo Sud". Non spetta inoltre in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali è applicata la riduzione d’orario.
Domande, controlli e codice di autorizzazione
Le istanze per l’anno 2019 devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" disponibile nel Cassetto previdenziale aziende. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020, con visualizzazione dell’esito nel Cassetto previdenziale aziende. Lo sgravio riguarda comunque il periodo gennaio-dicembre 2019.
Recuperi, indebiti e matricole sospese o cessate
Se viene accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere il beneficio, le strutture territoriali attivano le azioni verso l’autorità giudiziaria e procedono al recupero delle somme indebitamente fruite. Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti il datore di lavoro deve usare la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende e allegare una dichiarazione conforme al fac-simile allegato; la struttura territoriale, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese di attività della matricola. In tali casi la fruizione avviene tramite la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Esposizione nel flusso Uniemens e termini
I datori di lavoro autorizzati espongono il beneficio corrente nel flusso Uniemens con il codice causale L206, mentre per il recupero degli arretrati utilizzano il codice L207. Per gli operai non più in forza, il beneficio si espone nel primo flusso Uniemens utile con gli stessi elementi previsti per gli operai in carico, senza valorizzare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero; va invece valorizzato l’elemento NFOR. La fruizione è consentita fino al mese di competenza febbraio 2020. Le domande per la riduzione relativa al 2019 possono essere inviate fino al 15 marzo 2020.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 nov 2019Circolare numero 144 del 22-11-2019
- Circolare · 21 nov 2019Circolare numero 143 del 21-11-2019
- Circolare · 20 nov 2019Circolare numero 142 del 20-11-2019
- Circolare · 6 dic 2019Circolare numero 146 del 06-12-2019
- Circolare · 19 nov 2019Circolare numero 141 del 19-11-2019
- Circolare · 18 nov 2019Circolare numero 140 del 18-11-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →