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Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento N. -OMISSIS-del 1° ottobre 2025 del Questore di Latina di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente; - del silenzio - rigetto (ex art. 6 del DPR 1199/1971) sul ricorso gerarchico presentato dal ricorrente alla Prefettura di Latina in data 30 ottobre 2025 avverso il succitato provvedimento di revoca; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 aprile 2026 - del Decreto della Prefettura di Latina n. -OMISSIS- del 1° aprile 2026 avente ad oggetto rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 30 ottobre 2025 contro la revoca del proprio permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inizialmente contestando anche il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto alla Prefettura e, con motivi aggiunti, il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di legittimità dedotti nel merito, né le specifiche censure formulate contro la revoca o contro il provvedimento prefettizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza di un attuale danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati. In particolare, ha rilevato che i decreti di espulsione adottati in conseguenza della revoca sono stati annullati dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, così da consentire al ricorrente di seguire il percorso terapeutico al quale era stato ammesso. La tutela cautelare è stata quindi negata per carenza del periculum in mora attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della materia e della peculiarità del caso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998

    L'annullamento dei decreti di espulsione da parte del giudice ordinario, per consentire al cittadino straniero di seguire il percorso terapeutico cui era stato ammesso, è stato valorizzato dal TAR per escludere l'attualità del danno grave e irreparabile derivante dalla revoca del permesso di soggiorno.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato in relazione al silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, successivamente sostituito dal decreto prefettizio di rigetto impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato in relazione alla protezione dei dati concernenti lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede un danno grave e irreparabile attuale; il periculum in mora non sussiste quando, per effetto di provvedimenti adottati dal giudice ordinario, le conseguenze pregiudizievoli dedotte dal ricorrente risultino concretamente neutralizzate.
  • L'annullamento giudiziale dei provvedimenti consequenziali di espulsione può escludere l'attualità del danno cautelare derivante dalla revoca del permesso di soggiorno, quando consenta allo straniero di permanere sul territorio per seguire un percorso terapeutico cui sia stato ammesso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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