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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36391/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito che l’aveva ritenuta responsabile dei delitti di ricettazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., contestando l’accertamento probatorio perché asseritamente fondato sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e inosservanza degli artt. 20-bis c.p., 545-bis e 546 c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il difetto di motivazione sulle ragioni per cui non era stata disposta la conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva. La data e il giudice di merito della sentenza impugnata, la pena inflitta e i dettagli fattuali delle condotte non sono indicati nel testo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico perché riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le loro argomentazioni, che avevano valorizzato plurimi e convergenti elementi probatori a sostegno della versione della persona offesa. La Corte ha inoltre ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l’affermazione di responsabilità, purché ne siano motivate la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca; requisito ritenuto soddisfatto nel caso concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della Corte territoriale sulle ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva è stata giudicata lineare, coerente e adeguata all’esame delle deduzioni difensive. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    sull’accertamento probatorio dei delitti di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen.

    La decisione dà conto della conferma, da parte dei giudici di merito, della responsabilità per ricettazione sulla base degli elementi probatori valutati nel caso concreto; non formula una regola interpretativa specifica sulla fattispecie.

  • art. 493-ter c.p.

    sull’accertamento probatorio dei delitti di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen.

    La decisione dà conto della conferma, da parte dei giudici di merito, della responsabilità per il delitto previsto da questa norma sulla base degli elementi probatori valutati nel caso concreto; non formula una regola interpretativa specifica sulla fattispecie.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione e la violazione degli artt. 192 comma 2 e 546 comma 1, lett. e) cod.proc. pen. in relazione all’accertamento probatorio dei delitti di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen.

    La disposizione è richiamata quale parametro della censura probatoria della ricorrente. La Corte respinge il motivo per aspecificità e precisa, quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la regola di valutazione applicabile.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono assoggettate alle regole di riscontro previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole fondare la responsabilità, se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione e la violazione degli artt. 192 comma 2 e 546 comma 1, lett. e) cod.proc. pen. in relazione all’accertamento probatorio dei delitti di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen.

    La norma è invocata dalla ricorrente in relazione alla dedotta carenza motivazionale sull’accertamento della responsabilità; la censura è stata dichiarata aspecifica perché non criticava puntualmente le ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 20-bis c.p.

    le ragioni rese dalla Corte territoriale appaiono connotate, invece, da lineare e coerente logicità e dal congruo esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla conversione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall’art. 20 bis cod. pen.)

    La decisione ritiene adeguatamente motivata la valutazione delle ragioni ostative alla conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva prevista dall’art. 20-bis c.p.

  • art. 545-bis c.p.p.

    il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 20 bis cod. pen., 545 bis e 546 cod. proc. pen., inerente al trattamento sanzionatorio

    La norma è richiamata nell’ambito della censura relativa al trattamento sanzionatorio e alla mancata conversione della pena detentiva; la Corte giudica manifestamente infondato il motivo, rilevando l’adeguatezza della motivazione di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 20 bis cod. pen., 545 bis e 546 cod. proc. pen., inerente al trattamento sanzionatorio

    La norma è richiamata quale parametro della censura motivazionale sulla mancata sostituzione della pena; la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia esposto in modo coerente e congruo le ragioni ostative.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La decisione applica la conseguenza processuale dell’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento dell’affermazione di responsabilità; il giudice deve però motivare sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • La censura di difetto di motivazione sul mancato ricorso a una pena sostitutiva è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo lineare e coerente le ragioni ostative alla sostituzione e dà congruo conto delle deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazioneProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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