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Sentenza

Sentenza n. 16756/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202610299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha emanato nel corso del giudizio il provvedimento richiesto, disponendo l’ingresso del ricorrente presso una struttura di accoglienza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà definita con separato provvedimento.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio delle amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno depositato il provvedimento che ha disposto l’ingresso del ricorrente presso il CAS Casa del Sole, a Nettuno.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, fissata con il decreto di accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    La disposizione è richiamata per la definizione della causa in esito alla camera di consiglio.

  • d.lgs. n. 142 del 2015

    Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza, dal medesimo presentata, di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015.

    Il decreto legislativo è indicato come fonte del circuito nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo; la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’amministrazione ha disposto l’ingresso del ricorrente in una struttura.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, se l’amministrazione emana in corso di causa il provvedimento richiesto, viene meno la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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