Sentenza n. 16756/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha emanato nel corso del giudizio il provvedimento richiesto, disponendo l’ingresso del ricorrente presso una struttura di accoglienza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà definita con separato provvedimento.
Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio delle amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno depositato il provvedimento che ha disposto l’ingresso del ricorrente presso il CAS Casa del Sole, a Nettuno.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, fissata con il decreto di accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La disposizione è richiamata per la definizione della causa in esito alla camera di consiglio.
d.lgs. n. 142 del 2015
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza, dal medesimo presentata, di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015.
Il decreto legislativo è indicato come fonte del circuito nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo; la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’amministrazione ha disposto l’ingresso del ricorrente in una struttura.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, se l’amministrazione emana in corso di causa il provvedimento richiesto, viene meno la materia del contendere.
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