Cassazione Penale, Ordinanza n. 38414/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado, emessa dal giudice dell'udienza preliminare, ha recepito un accordo di applicazione della pena nei confronti dell'imputato per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 495 c.p.). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo perché, al momento del fermo e della verifica dell'identità personale, non gli sarebbero stati dati gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.; secondo la difesa, ciò, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, escluderebbe la punibilità per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il gravame era proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che per la sentenza di patteggiamento ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere probatorio e consente una motivazione sintetica, comprensiva del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
indicato come titolo di reato per cui era stato applicato il patteggiamento; la Corte non entra nel merito della configurabilità nel caso concreto perché il ricorso è inammissibile.
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per il dovere del giudice di verificare l'eventuale evidenza di cause di non punibilità; nel patteggiamento il controllo va svolto nei limiti essenziali richiamati dalla giurisprudenza.
art. 64 c.p.p.
norma invocata dalla difesa per sostenere che la mancata formulazione degli avvertimenti al momento della verifica dell'identità personale impedirebbe la punibilità per il reato contestato.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente previsti.
art. 444 c.p.p.
richiamato per definire il giudizio di applicazione della pena su richiesta, nel quale l'accordo tra le parti incide sul regime del controllo di legittimità.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 27 Cost.
richiamato come parametro per la verifica della congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
disposizione che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
sentenza Corte cost. n. 111 del 5 giugno 2023
citata dalla difesa a sostegno dell'assunto secondo cui, in mancanza degli avvertimenti ex art. 64 c.p.p., non sarebbe punibile il reato di cui all'art. 495 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
- L'accordo di applicazione della pena esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza, purché il giudice dia conto della qualificazione giuridica, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce questioni attinenti alla punibilità o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma tali questioni non rientrano nei vizi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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