Cassazione Penale, Sentenza n. 16511/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di dissequestro relativa a provvedimento del GIP del 21.7.2025 connesso a reati tributari (art. 2 Dlgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva plurimi vizi: 1) omessa trasmissione al riesame di parte degli atti sequestrati (documenti del 23.6.2025) con pregiudizio per l'esercizio delle facoltà difensive; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza/ruolo di amministratore di fatto) e censura della conclusione basata sul principio del "non poteva non sapere"; 3) carenza motivazionale sul periculum in mora (uso delle argomentazioni difensive e assenza di elementi concreti a fondare il pericolo di dispersione patrimoniale); 4) mancata autonoma valutazione nel decreto di sequestro circa la qualifica di amministratore di fatto; 5) contestazione della qualificazione di amministratore di fatto sulla base di elementi probatori e dichiarazioni raccolte; 6) mancata valutazione e motivazione degli elementi prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi limitandosi ai profili di legittimità. Ha ritenuto infondati i gravami relativi all'assenza di autonoma valutazione sul ruolo di amministratore di fatto e alla maggior parte delle censure di motivazione, osservando che la qualificazione di amministratore di fatto è questione di fatto riservata al giudice e motivata nell'ordinanza impugnata. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla insufficiente motivazione sul periculum in mora: il tribunale aveva fondato il periculum su elementi generici e sull'uso di brani dell'atto difensivo, senza indicare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il rischio attuale di dispersione patrimoniale. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo del periculum in mora e ha disposto il rinvio al tribunale di Udine per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Norme richiamate
Decreto legislativo 74/2000, art. 2
reati tributari ex art. 2 del Dlgs. 74/2000
individuazione del tipo di reato che ha giustificato il sequestro preventivo; usato come parametro sostanziale dell'accusa ma non oggetto di disamina delegata in sede di cassazione sul merito
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
art. 309, comma 9, c.p.p.
consentita la motivazione per relationem alle informative di polizia giudiziaria se i dati sono autoevidenti, purché la parte che denuncia omissioni indichi criticità specifiche emergenti dagli atti
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
disposizione richiamata per il rinvio al tribunale competente per riesaminare la questione relativa al periculum in mora dopo annullamento parziale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di sindacabilità limitata in materia di misure cautelari)
richiami a diverse pronunce (es. Sez. 5, n. 7273 del 12/12/2024; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013)
la Corte di cassazione sindaca in sede cautelare solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; il controllo non può trasformarsi in sindacato di merito o accertamento degli elementi di fatto salvo evidenze ictu oculi
Massime di principio
- La mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame configura motivo utile solo se quegli atti risultano determinanti per la misura: l'onere è del ricorrente di dimostrare la decisività degli atti non trasmessi
- La Corte di cassazione in materia di misure reali o preventive effettua un controllo limitato a profili di legittimità e a vizi motivazionali evidenti; non sostituisce il giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti
- Per provare il periculum in mora (rischio di dispersione patrimoniale) il giudice deve indicare elementi concreti, aggiornati e specifici; argomentazioni generiche o il richiamo a frasi dell'atto difensivo non sono sufficienti
- La qualificazione di amministratore di fatto è valutazione di fatto che richiede elementi sintomatici di inserimento organico nelle funzioni direttive dell'impresa; quando sufficientemente motivata è difficilmente sindacabile in cassazione
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile se i dati richiamati sono autoevidenti e la parte che denuncia omissioni indica criticità specifiche: la semplice ripetizione della richiesta del PM non implica automaticamente vizio di autonoma valutazione
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