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Ordinanza

Ordinanza n. 869/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/2024 del Tribunale di Castrovillari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Ha dichiarato che, una volta divenuto esecutivo, il decreto era stato notificato al Comune il 21 novembre 2024, ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Dagli atti risultava tuttavia soltanto la prova della notifica del decreto in data 11 luglio 2024, quando il titolo non era ancora esecutivo. Il Tribunale ha quindi rilevato la necessità di verificare la rituale notifica del titolo esecutivo e, conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto che la ricorrente depositi, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, la prova della notifica al Comune del titolo esecutivo avvenuta il 21 novembre 2024. La produzione è stata ritenuta necessaria per verificare la decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e l'ammissibilità del ricorso. È stata fissata la successiva camera di consiglio per il 16 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'ottemperanza né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La prova della notifica del titolo esecutivo all'amministrazione è necessaria per verificare la decorrenza del termine dilatorio e l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova della notifica del titolo quando esso è divenuto esecutivo è necessaria per verificare la decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La notifica del decreto ingiuntivo effettuata prima che il decreto sia divenuto esecutivo non è idonea, da sola, a far decorrere il termine dilatorio per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • Quando dagli atti non risulta la prova della notifica del titolo esecutivo nella data allegata dalla parte, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine per il deposito della relativa documentazione e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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