Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di un’esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito nei confronti di una debitrice, con intervento di più creditori, la procedura subiva una sospensione di fatto per la rinuncia del creditore procedente e per la proposizione, da parte della debitrice, di un’istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione ex art. 52 c.p.c., poi dichiarata inammissibile. Dopo tale esito, il giudice dell’esecuzione fissava nuovamente l’udienza che non si era tenuta per l’indisponibilità del fascicolo. La debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di nuova fissazione dell’udienza, sostenendo che il processo esecutivo dovesse considerarsi estinto per mancata riassunzione entro il termine di sei mesi di cui all’art. 54 c.p.c. (come indicato nel ricorso). In sede di merito chiedeva dunque anche la declaratoria di estinzione del processo esecutivo. I motivi di ricorso in cassazione, proposti contro la sentenza che aveva rigettato l’opposizione e contro la successiva correzione di errore materiale, investivano sostanzialmente la legittimità della rifissazione dell’udienza, la pretesa sospensione/riattivazione del processo per effetto dell’istanza di ricusazione, e la mancata declaratoria di estinzione; la Corte, tuttavia, non esamina nel merito tali censure perché ritiene l’opposizione in radice improponibile.
La decisione
La Corte dichiara che la causa non poteva essere proposta e cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (nel dispositivo è richiamato il comma 2, ma la motivazione afferma il comma 3). Ritiene che l’originaria opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse inammissibile/improponibile perché rivolta contro un atto meramente ordinatorio e preparatorio, non immediatamente lesivo, consistente nella sola rifissazione dell’udienza; inoltre reputa inammissibile anche la domanda nuova di estinzione del processo esecutivo, proposta solo nella fase di merito, sia perché estranea all’atto introduttivo dell’opposizione, sia perché i provvedimenti in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo ex art. 630 c.p.c. La Corte rigetta implicitamente ogni altra questione, compresa quella sulle spese, che vengono però nuovamente regolate: la ricorrente è condannata a rifondere le spese del giudizio di merito alle controparti costituite e quelle del giudizio di legittimità al solo controricorrente; non viene pronunciata condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
L’istanza di ricusazione del giudice non produce automaticamente sospensione del processo quando sia dichiarata inammissibile per carenza ictu oculi dei requisiti formali.
Richiamato dalla parte ricorrente quale termine perentorio di riassunzione; la Corte non ne fa applicazione nel merito, perché reputa improponibile la domanda di estinzione proposta nell’opposizione.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che ne faccia richiesta; la Corte riconosce la distrazione per alcune parti costituite.
La Corte esclude i presupposti per la condanna aggravata della ricorrente, valorizzando la peculiarità della vicenda e il fatto che l’inammissibilità non era stata evidenziata con immediatezza.
L’opposizione agli atti esecutivi richiede un interesse attuale alla rimozione dell’atto; un atto meramente ordinatorio e preparatorio, privo di immediata lesività, non è impugnabile.
Legittima la riunione dei ricorsi contro la medesima sentenza.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale e per il deposito di memoria.
La Corte cassa senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
L’opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo contro atti esecutivi o provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione che abbiano autonoma rilevanza e concreta incidenza dannosa; non è ammessa contro atti meramente preparatori come la semplice rifissazione dell’udienza.
Tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono impugnabili solo con reclamo nelle forme previste dalla norma, non con opposizione ex art. 617 c.p.c.
Massime di principio
- Sono opponibili ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi o i provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione che abbiano autonoma rilevanza e producano una concreta e attuale incidenza dannosa nella sfera giuridica del soggetto interessato; restano esclusi gli atti meramente preparatori o di direzione del processo, privi di immediata lesività.
- La mera rifissazione di un’udienza già precedentemente fissata, resa necessaria da un impedimento oggettivo e funzionale alla futura adozione di un provvedimento esecutivo, ha natura meramente ordinatoria e ripristinatoria e non è di per sé impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.
- L’istanza di ricusazione del giudice non sospende automaticamente il processo quando sia dichiarata inammissibile per difetto ictu oculi dei requisiti formali; in tal caso il processo prosegue senza necessità di riassunzione o di ulteriori impulsi di parte o d’ufficio.
- Nel giudizio di opposizione esecutiva a cognizione piena non possono essere introdotte domande o contestazioni nuove non contenute nell’atto introduttivo dell’opposizione originaria.
- Le questioni relative all’estinzione del processo esecutivo e i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione sono soggetti al solo reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c.; non possono essere veicolati mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. né mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Quando l’opposizione è improponibile perché la causa non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., assorbendo l’esame dei motivi di merito.
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