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Decreto dirigenziale n. 11 del 30/01/2023

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti11

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ISARail S.p.A. come organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Regolamento (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto disciplina durata della qualifica, obblighi operativi, vigilanza affidata ad ACCREDIA, termini di rinnovo e ipotesi di sospensione o revoca, richiamando il quadro europeo e nazionale in materia ferroviaria e di accreditamento.

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019

Qualifica di ISARail S.p.A. come organismo di certificazione ECM

Il decreto qualifica ISARail S.p.A. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per i carri merci e per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza ferroviaria, sull’interoperabilità del sistema ferroviario e sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato, il Regolamento (UE) n. 445/2011, il Regolamento (UE) 2016/796 sull’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, il Regolamento (UE) n. 779/2019, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57.

Nel procedimento sono valorizzati:

  • il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario;
  • la Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 260 del 1 luglio 2019;
  • la comunicazione del 18 ottobre 2019 alla Commissione europea e all’ERA sulle procedure di qualifica degli organismi di certificazione ECM;
  • il precedente Decreto n. 6 del 4 febbraio 2020, con cui ISARail S.p.A. era già stata qualificata quale organismo di certificazione competente;
  • la delibera ACCREDIA del 21 dicembre 2022;
  • l’istanza di qualifica presentata da ISARail S.p.A. il 23 gennaio 2023, con successiva integrazione documentale richiesta dal Ministero il 26 gennaio 2023.

Contenuto dispositivo della qualifica

L’articolo 1 dispone formalmente la qualifica della società ISARail S.p.A., con sede legale in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019, per entrambe le categorie:

  • carri merci;
  • veicoli diversi dai carri merci.

Modalità di svolgimento dell’attività e obblighi dell’organismo

L’articolo 2 disciplina il perimetro operativo della qualifica. L’organismo deve svolgere le attività secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati dal decreto e mantenere invariata la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA.

Inoltre, l’organismo deve:

  • conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
  • tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
  • comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • comunicare ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • trasmettere eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • fornire, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto, il decreto rinvia al d.lgs. n. 57/2019, alla direttiva 2016/797/UE, al Reg. UE n. 779/2019 e agli atti emanati dal MIT.

Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio

L’articolo 3 attribuisce la vigilanza sull’attività dell’organismo all’Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA, al fine di verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni.

La qualifica ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.

L’articolo 4 prevede il regime dei provvedimenti conseguenti a irregolarità o perdita dei requisiti:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di reiterazione dopo diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni o di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione;
  • sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento che fonda la qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche a ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.

Decorrenza, durata e pubblicazione

L’articolo 5 stabilisce che il decreto ha efficacia dal 3 aprile 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 4 febbraio 2020, e resta valido fino al 15 dicembre 2026, data di scadenza dell’Allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0227PRD REV. 000 rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema di certificazione di prodotto conforme alla UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.

Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell’organismo di certificazione

ISARail S.p.A., con sede legale in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci.

Base normativa e istruttoria

Il decreto si fonda sulla disciplina europea in materia di accreditamento, sicurezza ferroviaria e certificazione ECM, richiamando tra l’altro i regolamenti (CE) n. 765/2008, (UE) n. 445/2011 e n. 779/2019, le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i d.lgs. n. 50/2019 e n. 57/2019. L’istruttoria tiene conto della precedente qualifica di ISARail (decreto direttoriale n. 6 del 4 febbraio 2020), della delibera ACCREDIA del 21 dicembre 2022 e dell’istanza presentata il 23 gennaio 2023, integrata su richiesta del Ministero.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati, mantenere la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti dell’attività di certificazione e metterli a disposizione del Ministero e di ANSFISA. Inoltre, deve comunicare al MIT i rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, le variazioni che incidano sulla notifica, eventuali richieste delle autorità di vigilanza e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e sanzioni

La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La qualifica dura quanto il certificato di accreditamento e, per il rinnovo, la domanda deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 almeno due mesi prima della scadenza. Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca nei casi di violazioni, perdita dei requisiti o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione; in caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere subito l’attività e informare Ministero e ANSFISA.

Durata ed efficacia del decreto

Il provvedimento ha efficacia dal 3 aprile 2023, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e resta valido fino al 15 dicembre 2026, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0227PRD REV. 000 rilasciato da ACCREDIA. Il decreto è pubblicato sul sito del MIT e di ANSFISA.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariacertificazione e accreditamentoorganismi di valutazione della conformitàfinanziamenti e contributi

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