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Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 3532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

ADM aveva rettificato la dichiarazione doganale di importazione delle fotocamere "Polaroid Cube" e "Polaroid Cube Plus", riclassificandole da "fotocamere digitali" (esenti da dazio) a "videocamere digitali: altri" con dazio al 14% e classificando gli accessori come lavori di materie plastiche (aliquota 6,5%), oltre ad irrogare sanzioni. Le contribuenti impugnavano, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado, che le macchine erano fotocamere digitali e che gli accessori erano parti serventi. ADM ricorse in Cassazione contestando la relativa applicazione del diritto dell'Unione (in particolare la corretta sussunzione tariffaria secondo i Regolamenti e le note della Nomenclatura Combinata) e l'interpretazione della nozione di "parti" ai fini tariffari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ADM: ha ritenuto errata la valutazione della CTR circa i criteri distintivi tra fotocamere digitali, videocamere digitali e action cam, ha chiarito i principi giuridici applicabili (tra cui la rilevanza della capacità di registrare video con risoluzione 800×600 a 23 fps per almeno 30 minuti come elemento discriminante per escludere la classificazione tra fotocamere) e ha escluso l'essenzialità della funzione zoom. Ha altresì stabilito che la CTR ha travisato la nozione di "parti": non è sufficiente che un accessorio sia servente o destinato principalmente ad un apparecchio, occorre provare che esso sia indispensabile e che condizioni il funzionamento meccanico o elettrico. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale per i necessari accertamenti sulla effettiva capacità di registrazione video dei dispositivi e sulla natura indispensabile degli accessori.

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014

    citato nel gravame dell'ADM come riferimento per la classificazione delle action cam

    La Corte segnala che il Reg. 876/2014 non è applicabile perché dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia nella sentenza GROFA (C-435/15 e C-666/15); pertanto non può essere usato per modificare i criteri previsti dalla NC

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 (Tariffa e disposizioni preliminari)

    Regole generali di interpretazione (Regole 1-3) e disposizioni preliminari alla TARIC

    Fornisce il quadro normativo per la classificazione: prevalgono testo delle voci e note; Regola 3 e Regola 1 guidano la classificazione dei prodotti misti e delle parti; la Corte richiede applicazione corretta delle Regole 2 e 3 per accessori e parti

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) e del Sistema Armonizzato (SA)

    Richiamate ampiamente (es. definizioni e limiti per le sottovoci 8525)

    Le note esplicative definiscono i criteri tecnici-oggettivi per distinguere fotocamere da videocamere (es. capacità di registrare video per 30 minuti a dati parametri) e chiariscono esclusioni come i treppiedi; sono mezzi interpretativi essenziali

  • Regolamento (UE) n. 458/2014

    richiamato per le differenze analitiche tra videocamere e action cam

    Conferma criteri di distinzione fra camcorder e action cam, utilizzato come supporto interpretativo insieme alla giurisprudenza comunitaria

  • Nota 2, Sezione XVI della NC (capitoli 84 e 85)

    Citata testualmente per la disciplina delle parti di macchine

    Stabilisce regole per classificare le parti: le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina vanno classificate con la voce della macchina; tuttavia la Corte ricorda che per qualificare un bene come "parte" si richiede imprescindibilità nel funzionamento meccanico/ elettrico

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. GROFA C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; GROFA e altri citati)

    numerose sentenze richiamate nella motivazione

    La giurisprudenza comunitaria determina i criteri applicativi della NC: criterio decisivo sono le caratteristiche oggettive e la funzione principale; in particolare GROFA ha dichiarato invalido il Reg. 876/2014 e ha precisato la rilevanza della capacità di registrare da fonti esterne per le videocamere 'other'

Massime di principio

  • La classificazione doganale si basa sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene e sulla funzione principale dichiarata e percepita dal consumatore; per prodotti multi-funzione va scelta la funzione principale secondo la nota 3 della Sezione XVI.
  • Per distinguere fotocamere digitali da videocamere digitali (camcorder) il criterio essenziale per i dispositivi a doppia funzione è la capacità di registrare video continuativi: risoluzione di almeno 800×600 pixel a 23 fps e durata ininterrotta di almeno 30 minuti costituiscono elemento discriminante che esclude la classificazione come "fotocamera".
  • La presenza di zoom ottico non è condizione essenziale per qualificare un dispositivo come videocamera; la mancanza dello zoom non impedisce la classificazione come videocamera se sussistono gli altri requisiti rilevanti.
  • Per distinguere videocamere "other" (es. action cam) è determinante l'eventuale capacità di registrare file audio/video provenienti da fonti esterne all'obiettivo integrato; tale caratteristica le avvicina alla sottovoce "videocamere: altri".
  • Il Regolamento di esecuzione non può modificare la portata delle voci della NC in contrasto con la normativa e la giurisprudenza: provvedimenti comunitari che estendano le voci oltre il contenuto della NC possono essere dichiarati invalsi e quindi non applicabili.
  • Un accessorio va classificato come "parte" di una macchina solo se è indispensabile e condiziona il funzionamento meccanico o elettrico della macchina; se ciò non è dimostrabile si deve classificare l'accessorio secondo la materia di cui è composto (Regola 3 e Nota 2 Sezione XVI).
  • Alcuni articoli espressamente esclusi dalle voci (es. treppiedi) devono essere classificati in base alla loro materia costitutiva e non come parti delle macchine a cui sono serventi.

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