Sentenza del 06/02/2023 n. 3532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM aveva rettificato la dichiarazione doganale di importazione delle fotocamere "Polaroid Cube" e "Polaroid Cube Plus", riclassificandole da "fotocamere digitali" (esenti da dazio) a "videocamere digitali: altri" con dazio al 14% e classificando gli accessori come lavori di materie plastiche (aliquota 6,5%), oltre ad irrogare sanzioni. Le contribuenti impugnavano, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado, che le macchine erano fotocamere digitali e che gli accessori erano parti serventi. ADM ricorse in Cassazione contestando la relativa applicazione del diritto dell'Unione (in particolare la corretta sussunzione tariffaria secondo i Regolamenti e le note della Nomenclatura Combinata) e l'interpretazione della nozione di "parti" ai fini tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ADM: ha ritenuto errata la valutazione della CTR circa i criteri distintivi tra fotocamere digitali, videocamere digitali e action cam, ha chiarito i principi giuridici applicabili (tra cui la rilevanza della capacità di registrare video con risoluzione 800×600 a 23 fps per almeno 30 minuti come elemento discriminante per escludere la classificazione tra fotocamere) e ha escluso l'essenzialità della funzione zoom. Ha altresì stabilito che la CTR ha travisato la nozione di "parti": non è sufficiente che un accessorio sia servente o destinato principalmente ad un apparecchio, occorre provare che esso sia indispensabile e che condizioni il funzionamento meccanico o elettrico. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale per i necessari accertamenti sulla effettiva capacità di registrazione video dei dispositivi e sulla natura indispensabile degli accessori.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
citato nel gravame dell'ADM come riferimento per la classificazione delle action cam
La Corte segnala che il Reg. 876/2014 non è applicabile perché dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia nella sentenza GROFA (C-435/15 e C-666/15); pertanto non può essere usato per modificare i criteri previsti dalla NC
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (Tariffa e disposizioni preliminari)
Regole generali di interpretazione (Regole 1-3) e disposizioni preliminari alla TARIC
Fornisce il quadro normativo per la classificazione: prevalgono testo delle voci e note; Regola 3 e Regola 1 guidano la classificazione dei prodotti misti e delle parti; la Corte richiede applicazione corretta delle Regole 2 e 3 per accessori e parti
Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) e del Sistema Armonizzato (SA)
Richiamate ampiamente (es. definizioni e limiti per le sottovoci 8525)
Le note esplicative definiscono i criteri tecnici-oggettivi per distinguere fotocamere da videocamere (es. capacità di registrare video per 30 minuti a dati parametri) e chiariscono esclusioni come i treppiedi; sono mezzi interpretativi essenziali
Regolamento (UE) n. 458/2014
richiamato per le differenze analitiche tra videocamere e action cam
Conferma criteri di distinzione fra camcorder e action cam, utilizzato come supporto interpretativo insieme alla giurisprudenza comunitaria
Nota 2, Sezione XVI della NC (capitoli 84 e 85)
Citata testualmente per la disciplina delle parti di macchine
Stabilisce regole per classificare le parti: le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina vanno classificate con la voce della macchina; tuttavia la Corte ricorda che per qualificare un bene come "parte" si richiede imprescindibilità nel funzionamento meccanico/ elettrico
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. GROFA C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; GROFA e altri citati)
numerose sentenze richiamate nella motivazione
La giurisprudenza comunitaria determina i criteri applicativi della NC: criterio decisivo sono le caratteristiche oggettive e la funzione principale; in particolare GROFA ha dichiarato invalido il Reg. 876/2014 e ha precisato la rilevanza della capacità di registrare da fonti esterne per le videocamere 'other'
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene e sulla funzione principale dichiarata e percepita dal consumatore; per prodotti multi-funzione va scelta la funzione principale secondo la nota 3 della Sezione XVI.
- Per distinguere fotocamere digitali da videocamere digitali (camcorder) il criterio essenziale per i dispositivi a doppia funzione è la capacità di registrare video continuativi: risoluzione di almeno 800×600 pixel a 23 fps e durata ininterrotta di almeno 30 minuti costituiscono elemento discriminante che esclude la classificazione come "fotocamera".
- La presenza di zoom ottico non è condizione essenziale per qualificare un dispositivo come videocamera; la mancanza dello zoom non impedisce la classificazione come videocamera se sussistono gli altri requisiti rilevanti.
- Per distinguere videocamere "other" (es. action cam) è determinante l'eventuale capacità di registrare file audio/video provenienti da fonti esterne all'obiettivo integrato; tale caratteristica le avvicina alla sottovoce "videocamere: altri".
- Il Regolamento di esecuzione non può modificare la portata delle voci della NC in contrasto con la normativa e la giurisprudenza: provvedimenti comunitari che estendano le voci oltre il contenuto della NC possono essere dichiarati invalsi e quindi non applicabili.
- Un accessorio va classificato come "parte" di una macchina solo se è indispensabile e condiziona il funzionamento meccanico o elettrico della macchina; se ciò non è dimostrabile si deve classificare l'accessorio secondo la materia di cui è composto (Regola 3 e Nota 2 Sezione XVI).
- Alcuni articoli espressamente esclusi dalle voci (es. treppiedi) devono essere classificati in base alla loro materia costitutiva e non come parti delle macchine a cui sono serventi.
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