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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25184/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione che aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso originario, deducendo violazione del principio di specialità (artt. 699 e 721 c.p.p. e art. 26 L. 22/04/2005, n. 69) con riferimento ai reati-fine contestati ai capi 38, 49 e 50 (art. 73 D.P.R. n. 309/1990). Sosteneva di non aver rinunciato al principio di specialità, che i reati-fine erano stati consumati in data antecedente alla sua consegna allo Stato italiano (in particolare il capo 38 sarebbe stato consumato il 2 giugno 2018, con arrivo del carico ad Anversa), e quindi che mancava la procedibilità. Denunciava inoltre che il mandato d'arresto europeo (M.a.e.) e la dichiarazione di non rinuncia erano stati allegati al ricorso originario e che la Prima Sezione aveva errato nel ritenere la questione del tempus commissi un profilo di fatto devoluto al giudice di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che, anche riconoscendo che il M.a.e. e la dichiarazione di non rinuncia fossero effettivamente agli atti, tale circostanza non avrebbe mutato l'esito della decisione e non configura l'errore di fatto rimediabile ex art. 625-bis c.p.p. La questione del tempo di consumazione del reato di importazione (capo 38) è stata qualificata come profilo di fatto devoluto al giudice di merito e la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la consumazione dell'importazione richiede l'assunzione, da parte dell'importatore, della gestione dell'attività finalizzata al trasferimento nello Stato; l'arrivo del carico nel porto estero (Anversa, 2/6/2018) va considerato l'epilogo di una precedente attività organizzativa e non automaticamente la data di consumazione. Conseguentemente la censura del ricorrente è stata respinta. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al principio di specialità e alla disciplina dei rapporti con procedimenti internazionali; utilizzato quale norma collaterale alla doglianza sul mancato rispetto del principio di specialità

  • art. 721 cod. proc. pen.

    Citate in relazione al principio di specialità e alla rilevanza temporale degli atti di consegna/estradizione nell'ambito del procedimento

  • art. 26 legge 22/04/2005 n. 69

    Norma sulla cooperazione giudiziaria e principio di specialità; richiamata come riferimento normativo per la tutela del beneficiario della consegna rispetto a procedimenti per fatti anteriori

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Previsione del delitto di traffico/importazione di stupefacenti; centrale per determinare il 'tempo' di consumazione e la rilevanza ai fini della specialità

  • art. 80 D.P.R. 309/1990

    Aggravante/particolari disposizioni in materia di stupefacenti richiamate nell'imputazione

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rimedio per errore di fatto nel giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che l'errore lamentato non fosse un mero errore percettivo ma una valutazione di merito (di giudizio), quindi non sindacabile con il rimedio previsto da tale norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Le questioni sul 'tempus commissi delicti' sono, di regola, profili di fatto e vanno trattate e provate nel giudizio di merito: la Cassazione non è la sede ordinaria per nuovo esame probatorio o per contestare valutazioni di fatto già compiute.
  • L'errore materiale o la mancata acquisizione di documenti agli atti (es. MAE) possono non essere rilevanti ai fini dell'art. 625-bis se l'eventuale diversa rappresentazione non avrebbe mutato la valutazione di merito o se il profilo dedotto costituisce giudizio di valutazione e non mera percezione fattuale.
  • In tema di importazione di stupefacenti, la consumazione del reato richiede, nella giurisprudenza maggioritaria, l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività finalizzata al trasferimento effettivo nel territorio nazionale; la mera conclusione dell'accordo o il semplice arrivo del carico all'estero non sempre coincidono con la consumazione, salvo che non emergano atti univoci e idonei a determinare l'effettivo introito nello Stato.
  • Se si intende invocare il principio di specialità per ottenere l'irprocedibilità rispetto a fatti anteriori alla consegna/estradizione, è necessario formulare la questione in modo specifico e documentarla compiutamente nel processo di merito; in Cassazione tale doglianza richiede che il profilo sia di diritto e non una nuova valutazione di fatto.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili, è opportuno allegare e mettere in evidenza sin dal primo grado e in appello tutti i documenti rilevanti (MAE, dichiarazioni di non rinuncia, date precise) e articolare chiaramente la rilevanza temporale rispetto alla consegna, indicando perché le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito sarebbero errate e non semplici apprezzamenti.

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