Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 5/2003

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.21 del 27 marzo 2000 - Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 5/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 21/2000 sul servizio volontario di vigilanza ambientale: ridefinisce il servizio delle guardie ecologiche, sostituisce riferimenti organizzativi, fissa i termini annuali per la domanda di accesso al titolo di GEV e riorganizza la commissione esaminatrice. Abroga inoltre una previsione dell’art. 10. Misure vigenti dalla pubblicazione del 22 gennaio 2003.

Modifiche alla disciplina del servizio volontario di vigilanza ambientale e delle guardie ecologiche volontarie

Modifiche alla disciplina del servizio volontario di vigilanza ambientale in Basilicata

La legge regionale interviene sulla L.R. Basilicata 27 marzo 2000, n. 21, che disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale e le guardie ecologiche volontarie (GEV). Il provvedimento aggiorna denominazioni, procedure di accesso, composizione dell’organo valutatore e modalità di abilitazione all’esercizio delle funzioni.

Istituzione e denominazione del servizio

La finalità originaria della disciplina viene riformulata in modo da prevedere espressamente che la Regione, in attuazione delle norme statali richiamate, istituisce il Servizio Volontario delle Guardie ecologiche. La modifica consolida il quadro già previsto dalla legge del 2000, senza introdurre un diverso ambito territoriale o settoriale: la disciplina resta limitata alla Regione Basilicata e alla vigilanza ambientale svolta dai volontari autorizzati.

Aggiornamento delle denominazioni amministrative

Ovunque ricorra nella legge del 2000 l’espressione “Ufficio Foreste e Tutela del Territorio”, questa deve intendersi sostituita con “Struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale”. Si tratta di un adeguamento organizzativo che incide sui riferimenti interni dell’amministrazione regionale competente.

Accesso al titolo di Guardia ecologica volontaria

Per acquisire il titolo di GEV, gli interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente entro i termini fissati annualmente da un apposito bando. Il bando deve essere pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno. La disciplina, quindi, lega l’accesso alla procedura annuale di selezione e alla pubblicazione del relativo avviso nei termini stabiliti.

Commissione per la valutazione degli aspiranti GEV

La composizione della Commissione viene rideterminata e deve, ove possibile, rispettare il principio di pari opportunità richiamato dalla normativa statale. Ne fanno parte:

  • il Dirigente regionale della struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale, con funzioni di presidente;
  • un funzionario di pubblica sicurezza designato dal Prefetto;
  • un funzionario del Corpo Forestale dello Stato designato dal Coordinamento regionale del C.F.S.;
  • un dirigente o funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;
  • un dirigente o funzionario regionale esperto in discipline giuridiche;
  • un dirigente o funzionario del Dipartimento Ambiente e Territorio;
  • un dirigente o funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale.

Abilitazione all’esercizio delle funzioni

La Guardia Ecologica Volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni solo dopo aver prestato giuramento davanti al Sindaco, secondo il richiamo normativo indicato dalla legge. Il giuramento costituisce dunque il passaggio formale necessario per operare legittimamente.

Disposizioni soppresse

Viene soppressa una previsione del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 21/2000. Il testo fornito non ne riporta il contenuto originario, ma l’effetto è l’eliminazione di quella specifica disposizione dal corpo normativo vigente.

Decorrenza ed efficacia

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è da osservarsi come legge regionale dalla pubblicazione. Non risultano indicati nel testo limiti temporali di applicazione diversi da quelli ordinari della sua efficacia normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.