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Legge

L.R. Basilicata 6/2003

"Prosecuzione attività dei Lavori Socialmente Utili (L.S.U.)".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 6/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata proroga la prosecuzione dei LSU dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, coordinando i contributi previsti da precedenti leggi regionali e spostando al 30 giugno 2003 alcuni termini di stabilizzazione. Modifica inoltre la disciplina sui beneficiari dei contributi, includendo anche enti e amministrazioni commissariali che non abbiano già svolto LSU. Copertura finanziaria per il 2003 pari a 2 milioni di euro.

Prosecuzione delle attività dei lavori socialmente utili (LSU) e adeguamenti dei contributi regionali

Prosecuzione delle attività dei lavori socialmente utili in Basilicata

La legge regionale disciplina la prosecuzione delle attività di lavori socialmente utili nella Regione Basilicata per un periodo limitato, connesso all’esercizio 2003. Interviene anche sulla platea dei soggetti ammessi ai contributi regionali e sui termini per la stabilizzazione dei lavoratori.

Ambito temporale di applicazione

Le attività relative ai lavori socialmente utili possono proseguire dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003 beneficiando dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60 e dalla L.R. 30 dicembre 2002, n. 40.

Proroga dei termini e condizioni per l’erogazione dei contributi

La disciplina già prevista dalla L.R. 5 luglio 2002, n. 26 viene coordinata con un nuovo termine finale:

  • il riferimento temporale “entro il 31.12.2002” è sostituito con “entro il 30 giugno 2003”;
  • per i comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti, la percentuale minima di stabilizzazione del 30% della platea deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2003.

L’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 60/2000 e dalla L.R. 40/2002 resta subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 1, della L.R. 26/2002, come modificato dalla stessa legge regionale.

Estensione dei beneficiari e modifiche alla disciplina dei contributi

La legge amplia l’ambito soggettivo della disciplina regionale sui contributi per i LSU. In particolare:

  • vengono rimosse le limitazioni che facevano riferimento agli enti che non avessero già realizzato progetti LSU o utilizzato lavoratori LSU;
  • si chiarisce espressamente che le disposizioni si applicano anche agli enti che non abbiano mai in precedenza realizzato progetti di LSU o utilizzato lavoratori socialmente utili;
  • tra i soggetti interessati vengono ricomprese, oltre alle Comunità Montane, anche le amministrazioni a gestione commissariale previste dalla L.R. 26/2002.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in 2.000.000 euro e trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale 2003.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua efficacia è quindi immediata, ma la disciplina sostanziale riguarda un periodo già definito e limitato al primo semestre 2003.

Testo integrale

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