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Legge

L.R. Basilicata 1/2003

"Costituzione Consulta Regionale di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata una Consulta per la protezione e tutela dei minori, con compiti di formazione, sensibilizzazione e parere sui criteri di utilizzo del Fondo nazionale infanzia e adolescenza. Prevede composizione, raccordo con l’Osservatorio regionale, relazioni periodiche e copertura finanziaria a carico del bilancio 2003 e successivi.

Istituzione della Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori in Basilicata

Istituzione della Consulta regionale per la tutela dei minori

La legge regionale della Basilicata istituisce presso la Presidenza del Consiglio regionale la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori. Il provvedimento disciplina anche composizione, funzioni, raccordi istituzionali, obblighi di relazione e copertura finanziaria.

Funzioni della Consulta

La Consulta opera per consolidare e rafforzare le azioni a favore dei minori, in stretto raccordo con l’Ufficio Programmazione e Promozione Sociale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale. Le sue funzioni principali sono:

  • promuovere percorsi formativi interdisciplinari rivolti a genitori, medici, insegnanti, avvocati, magistrati e operatori delle forze dell’ordine, finalizzati ad acquisire conoscenze di base su prevenzione, rilevazione, tutela e trattamento delle situazioni di pregiudizio per l’infanzia;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mediante pubblicazioni, conferenze, seminari, ricerche e altri strumenti informativi, per diffondere una cultura dell’infanzia;
  • esprimere parere obbligatorio sui criteri di utilizzo della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza assegnata alla Regione Basilicata.

Composizione e organizzazione

La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato. Fanno parte di diritto, con nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio regionale, rappresentanti di istituzioni giudiziarie, amministrative, scolastiche, associative e professionali, tra cui:

  • Presidente del Tribunale per i minorenni o magistrato delegato;
  • dirigenti generali dei Dipartimenti regionali competenti o loro delegati;
  • Difensore civico regionale;
  • dirigenti scolastici delle Province di Potenza e Matera o loro delegati;
  • rappresentanti di ANCI, UPI, volontariato, cooperative sociali, consultori familiari, Commissione regionale dell’immigrazione, Ordine degli psicologi, Ordine degli assistenti sociali, SOIS, Ufficio distrettuale del Servizio sociale per i minorenni;
  • un esperto di politiche sociali indicato dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale. Ai membri spetta il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono curati dal Dirigente generale del Dipartimento del Consiglio regionale.

Osservatorio regionale per il disagio minorile

Nell’ambito dell’Osservatorio regionale sulle politiche sociali, presso l’Ufficio Programmazione e Promozione Sociale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, è istituita una sezione dedicata alla protezione e pubblica tutela dei minori. La sezione svolge raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati su infanzia e adolescenza in ambito regionale, in coerenza con la legge statale n. 451 del 1997. L’attività si svolge in raccordo con l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia, nonché con il Servizio epidemiologico regionale per gli aspetti sanitari. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

Relazioni periodiche e uso dei dati

La Consulta riferisce semestralmente al Presidente della Regione sulla condizione dei minori in Basilicata e sui risultati conseguiti. Entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione dettagliata sui dati acquisiti dall’Osservatorio e sull’attività svolta. La relazione, approvata dal Consiglio regionale previo parere delle Commissioni competenti, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale e costituisce riferimento per le politiche di assistenza ai minori. In sede di relazione la Consulta può proporre innovazioni normative e amministrative.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri della legge sono posti a carico delle risorse iscritte alla U.P.B. 0111.01 "Funzionamento del Consiglio Regionale" del bilancio di previsione 2003 e delle corrispondenti unità previsionali degli esercizi successivi. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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