L.R. Basilicata 7/2003
DISCIPLINA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E NORME DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il bilancio 2003 della Regione Basilicata, autorizza indebitamento e stanziamenti per spese e programmi regionali, e introduce misure di razionalizzazione della spesa, soprattutto in sanità, organi collegiali, consulenze e personale. Contiene inoltre varie modifiche settoriali e previsioni con effetti limitati al 2003 o ad altri termini puntualmente indicati.
Bilancio di previsione 2003 e misure di contenimento della spesa della Regione Basilicata
Bilancio di previsione 2003 e contenimento della spesa della Regione Basilicata
Il provvedimento definisce i principali limiti finanziari del bilancio regionale per l’esercizio 2003 e reca numerose misure di contenimento, razionalizzazione e indirizzo della spesa. La disciplina è riferita alla Regione Basilicata e, per molte disposizioni, ha efficacia limitata al 2003 o a specifici esercizi successivi indicati espressamente.
Indebitamento regionale e coperture finanziarie
La legge fissa il limite massimo di indebitamento del bilancio regionale per il 2003 in euro 87.083.721,41, al netto delle operazioni di rimborso prestiti. Una parte rilevante del ricorso al mercato finanziario è destinata al cofinanziamento regionale del POR 2000-2006, mentre la restante quota è destinata a spese di investimento varie. Per il bilancio pluriennale sono fissati anche i limiti di indebitamento per il 2004 e il 2005.
Dotazioni per spese permanenti, sviluppo e programmi cofinanziati
Per il 2003 sono determinate le dotazioni finanziarie per:
- l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e pluriennale;
- il rifinanziamento di leggi regionali per lo sviluppo e il sostegno all’economia;
- il concorso finanziario regionale a programmi sostenuti dallo Stato.
Sono inoltre autorizzati specifici limiti di impegno per interventi di investimento pubblico, con indicazione delle decorrenze e delle scadenze finali nelle tabelle allegate.
Contributi a enti locali per mutui e investimenti
È autorizzato un limite di impegno ventennale per contributi agli enti locali che contraggono mutui o altre forme di prestito per interventi rientranti nelle tipologie previste dalla normativa regionale richiamata. La domanda può essere presentata una sola volta per esercizio finanziario e, se riguarda più interventi, il prestito deve coprire il costo complessivo. Il contributo è liquidato direttamente agli enti beneficiari in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di ammortamento del prestito.
Finanziamento degli enti e organismi dipendenti dalla Regione
La legge determina i contributi di funzionamento per gli enti e organismi regionali dipendenti, ripartendoli nominativamente per ciascun ente indicato nel testo. La previsione vale per l’esercizio 2003 e copre soggetti operanti in ambiti quali turismo, agricoltura, ambiente, diritto allo studio, lavoro e gestione di aree protette.
Programmi comunitari e responsabilità gestionali
Per il POR 2000-2006, per l’iniziativa Equal e per Leader Plus sono definite le dotazioni finanziarie 2003 nei limiti degli stanziamenti indicati. I dirigenti generali dei dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione del POR e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento. Il coordinamento e la gestione dei programmi operativi comunitari sono attribuiti al CICO, con relativa struttura amministrativa posta alle sue dipendenze funzionali.
Sedi degli uffici regionali e spese infrastrutturali
La legge fissa per il 2003 il tetto massimo di spesa per acquisto o costruzione di edifici da destinare a uffici regionali. La copertura della spesa ulteriore è rinviata agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2003-2005.
Misure di efficienza, consulenze e organi collegiali
Per il triennio 2003-2005 la Regione introduce vincoli stringenti di contenimento della spesa:
- divieto di istituire nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli e altri organismi collegiali con oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- divieto di ampliare gli organismi esistenti con ulteriori componenti o di aumentare i compensi;
- possibilità di autorizzare consulenze e collaborazioni esterne solo entro un limite complessivo pari all’80% dei costi sostenuti o impegnati nel 2002, con esclusione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE.
I Presidenti del Consiglio regionale e della Regione sono individuati come responsabili della vigilanza. I dirigenti generali devono inoltre assicurare il rispetto dei vincoli di spesa, trasmettendo mensilmente un report sull’andamento della spesa.
Indirizzi per la contrattazione integrativa
Per la Giunta e il Consiglio regionale, nonché per gli enti dipendenti, sono previsti atti di indirizzo unificati in materia di applicazione degli istituti economici demandati alla contrattazione integrativa decentrata. Gli amministratori degli enti dipendenti rispondono del rispetto di tali indirizzi.
Misure sanitarie e socio-sanitarie
Nel settore sanitario la legge interviene su più fronti:
- promuove sperimentazioni gestionali nel settore socio-sanitario;
- consente, per il contenimento della spesa sanitaria, il blocco totale o parziale delle assunzioni del personale del servizio sanitario, salvo il personale del 118;
- consente che il blocco si estenda ai rapporti convenzionali con professionisti esterni;
- istituisce una commissione regionale per l’uso appropriato del farmaco e il contenimento della spesa farmaceutica;
- consente ulteriori misure, anche di compartecipazione degli utenti, in funzione del contenimento della spesa farmaceutica.
La Giunta definisce le modalità prescrittive, di accesso ed erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza e disciplina le prestazioni extra-LEA erogabili a carico del SSR, gratuite per i soli residenti lucani quando previste dalla Regione. È inoltre prevista la possibilità di erogare ausili, protesi e alimenti speciali a favore di residenti affetti da particolari patologie o menomazioni, nel rispetto delle risorse disponibili.
Modifiche alla disciplina sanitaria regionale
La legge modifica varie disposizioni sanitarie regionali, tra cui:
- protocolli d’intesa tra Regione, Aziende sanitarie e Università per formazione e collaborazione assistenziale;
- utilizzo o distacco di personale delle Aziende sanitarie presso la Regione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale;
- trasferimento di beni e attrezzature tra enti del sistema sanitario, con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- disciplina della sperimentazione gestionale del CROB, inclusa la proroga o il rinnovo di sperimentazioni già avviate;
- sostituzione della locuzione “enti ospedalieri” con quella di “Aziende unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ed altre strutture sanitarie pubbliche”.
Invalidi civili e provvidenze assistenziali
Per far fronte al trasferimento delle funzioni sugli invalidi civili, la legge autorizza una specifica spesa per il 2003. La Giunta può delegare l’attività concessoria all’INPS e costituire nuclei di supporto per smaltire gli arretrati. Sono disciplinati anche il ruolo consulenziale dei componenti delle commissioni mediche nei giudizi promossi contro i loro accertamenti e alcuni requisiti di incompatibilità per la nomina nelle commissioni.
Servizi sociali e autorizzazioni provvisorie
Nelle more dell’adeguamento alla legge quadro sui servizi sociali, i Comuni rilasciano autorizzazioni provvisorie all’esercizio di servizi e strutture a ciclo diurno e residenziale, previa verifica dei requisiti minimi. Restano ferme le norme su sicurezza, edilizia, igiene e antincendio. Sono fatti salvi, in via provvisoria, i titoli abilitativi già rilasciati per strutture socio-sanitarie e sociali, se conformi ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti.
Misure per disabilità e barriere architettoniche
In occasione dell’Anno Europeo delle persone con disabilità la Regione stanzia risorse per iniziative specifiche e promuove interventi innovativi per migliorare i contesti abitativi delle persone con disabilità. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta deve emanare un bando per interventi distributivi, impiantistici, tecnologici e domotici. Il contributo regionale in conto capitale non può superare il 50% degli oneri complessivi, compresi quelli tecnici. Le economie del bando sono destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Trasporto pubblico locale
In via provvisoria, fino alla revisione complessiva del sistema tariffario regionale, le tariffe dei servizi di trasporto della Società Ferrovie Appulo Lucane sulle relazioni interregionali tra Basilicata e Puglia sono adeguate alle corrispondenti tariffe pugliesi. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della legge regionale sul trasporto pubblico locale.
Interventi urgenti su edifici di culto
La Regione autorizza interventi urgenti per salvaguardare la conservazione, la funzionalità e l’agibilità di edifici di culto, comprese pertinenze e impianti tecnologici. Le richieste devono provenire dall’Ordinario diocesano o da un delegato e indicare danni, cause e spesa presumibile. Il contributo è assegnato dalla Giunta in base alle disponibilità di bilancio e i lavori sono eseguiti dalla diocesi. Per immobili vincolati servono le autorizzazioni culturali; l’erogazione avviene in due tranche, 50% all’avvio lavori e saldo a ultimazione.
Servizio idrico integrato e personale trasferito
È modificata la disciplina del trasferimento del personale impiegato in servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio dell’ATO Basilicata: il trasferimento al gestore del servizio idrico integrato avviene in base alla ricognizione degli enti e alle relative qualifiche.
Sistemi turistici locali
La Regione riconosce i Sistemi Turistici Locali come forme organizzative promosse da soggetti pubblici o privati per integrare politiche del turismo, governo del territorio e sviluppo economico sostenibile. La Giunta, sentita l’A.P.T., è autorizzata a disciplinarne costituzione, riconoscimento, attivazione e finanziamento. Gli interventi sono finanziati con il fondo nazionale di cofinanziamento, risorse regionali e risorse POR.
Fondo unico produttivo, canoni idrici e incentivi alle cooperative
La legge modifica la disciplina del Fondo unico regionale, rinviando i criteri di amministrazione delle risorse al Programma di incentivazione alle attività produttive. Introduce inoltre un canone annuo per l’uso delle acque pubbliche, con determinazione delle misure, delle eventuali riduzioni o esenzioni, delle modalità di riscossione e dell’aggiornamento triennale da parte della Giunta. È prevista anche la delega alla Giunta per disciplinare le procedure di rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica.
Per le cooperative, viene abrogata una precedente disposizione e la Giunta può emanare avvisi pubblici per incentivi in regime de minimis.
Esenzione dalla tassa automobilistica regionale
Dal 1° gennaio 2003 i veicoli intestati alla Regione Basilicata o immatricolati a favore della stessa, se utilizzati direttamente dall’amministrazione regionale, sono esenti dalla tassa automobilistica regionale. L’esenzione non vale per i mezzi concessi in uso ad altri soggetti. È istituito un albo dei veicoli esenti e la struttura tributaria regionale cura annualmente l’elenco e il suo aggiornamento semestrale. Per il 2003 l’elenco è prodotto entro il 31 marzo.
Società regionale per funzioni strumentali
La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a capitale interamente regionale, destinata a svolgere attività esclusivamente strumentali e non industriali o commerciali. L’oggetto comprende gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, del demanio e dei beni storico-culturali, partecipazioni societarie, realizzazione di opere e infrastrutture di interesse regionale, nonché funzioni regionali nelle materie dell’industria, energia, telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione. La società può costituire società di scopo e parteciparvi almeno per il 35%.
Agricoltura, OGM e commissione regionale
È rafforzato il divieto di coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati per fini commerciali su terreni del demanio regionale, su terreni di proprietà collettiva e nelle aree limitrofe entro due chilometri. Le sperimentazioni sono ammesse solo secondo procedure specifiche e presso strutture idonee presenti sul territorio regionale.
La commissione regionale in materia è ridefinita nella composizione, sede e durata, con partecipazione di esperti designati da enti pubblici, università, organizzazioni professionali agricole, industria e consumatori.
Compensi di notifica e sanzioni amministrative
Per l’esercizio 2003 le spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario degli atti impositivi e sanzionatori sono fissate in euro 6,00. Per gli atti relativi alla tassa automobilistica regionale il compenso è successivamente elevato a euro 12,50 a decorrere dal 2017. Se la notifica avviene tramite la piattaforma digitale nazionale, si applica la misura prevista dal DPCM 30 maggio 2022.
Attività istruttoria per sanzioni amministrative
L’attività istruttoria e preparatoria per le sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione è affidata ai dipartimenti regionali competenti per materia.
Indennità e trattamento economico dei consiglieri regionali
La legge modifica più volte la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali e delle cariche interne al Consiglio, fissando nuove percentuali e nuove decorrenze. È disciplinata anche la possibilità, per chi aveva rinunciato all’assegno vitalizio, di restituire quanto percepito e ricostruire la posizione previdenziale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con pagamento rateale possibile fino a trenta mesi e liquidazione degli arretrati in tre annualità 2003-2005.
Disciplina urbanistica e termini per i regolamenti urbanistici
È modificato il termine per l’adozione del Regolamento Urbanistico e l’aggiornamento del Regolamento Edilizio da parte dei Comuni. Sono previsti termini diversi a seconda che il Comune abbia o meno già conferito incarico o disponga di strumenti urbanistici generali approvati dal 1° gennaio 1997. In caso di inerzia è previsto l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Risanamento di canili e contributi per il benessere animale
La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per risanamento, realizzazione, ampliamento e completamento di canili comunali e per rifugi e canili sanitari consortili, nonché contributi per il mantenimento degli animali ospitati. Criteri e modalità sono demandati alla Giunta e la copertura avviene con trasferimenti statali e risorse regionali.
Piano di sviluppo della Val d’Agri
Il Piano di sviluppo della Val d’Agri è finanziato per un importo complessivo di 350 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse del fondo istituito dalla legge regionale di riferimento.
Disposizioni finali, copertura e urgenza
Le autorizzazioni di spesa trovano copertura nel bilancio 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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