L.R. Basilicata 4/2003
"Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 4/2003 disciplina, fino al 31 dicembre 2006, finanziamenti regionali a fondo perduto per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Prevede piano triennale aggiornato annualmente, avvisi pubblici, requisiti dei beneficiari, costi ammissibili, limiti di importo e intensità degli aiuti, con obbligo di notifica UE. È stata poi abrogata nel 2009.
Disciplina degli aiuti regionali per ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione in Basilicata
Disciplina regionale degli aiuti per ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
La legge della Regione Basilicata regola le forme e le modalità di finanziamento regionale delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione promosse sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati. La disciplina è costruita come regime di aiuti di Stato e risulta oggi non più applicabile, anche perché espressamente abrogata.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge si applica alle iniziative riconducibili a tre categorie:
- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- attività di sviluppo precompetitiva.
La ricerca fondamentale è intesa come attività diretta ad ampliare le conoscenze scientifiche e tecniche, senza connessione con obiettivi industriali o commerciali. La ricerca industriale consiste in indagini pianificate per acquisire nuove conoscenze utili a nuovi prodotti, processi o servizi, o al significativo miglioramento di quelli esistenti. Lo sviluppo precompetitivo riguarda la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, inclusa la realizzazione di un primo prototipo non commercializzabile, ma non le modifiche di routine o gli interventi organizzativi e commerciali.
Programmazione regionale degli interventi
Il perno della disciplina è il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione (PRR&STI), approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano individua aree di indagine e campi di intervento, sulla base delle priorità del Programma Quadro UE e del Piano Nazionale della Ricerca.
Il PRR&STI ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria, tenendo conto delle indicazioni del sistema regionale della ricerca e della rappresentanza delle imprese e dei sistemi produttivi locali. Ogni aggiornamento annuale deve specificare:
- aree di indagine e campi di intervento;
- iniziative finanziabili;
- procedure di selezione dei progetti;
- soggetti destinatari;
- limite massimo delle agevolazioni;
- stanziamento finanziario.
Per l’esercizio finanziario 2002, in via speciale, le modalità attuative erano definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Attivazione degli interventi e avvisi pubblici
Per avviare i progetti, la Giunta regionale emana avvisi ad evidenza pubblica coerenti con il D.A.P.E.F. Gli avvisi devono disciplinare:
- forme e tempi di presentazione delle domande;
- documentazione da allegare;
- requisiti di ammissibilità, titoli di preferenza e criteri di graduatoria;
- verifiche dei requisiti e valutazione comparativa;
- modalità di erogazione dei contributi;
- verifiche tecnico-amministrative in sede di saldo;
- obblighi della Regione e dei beneficiari.
Regime generale degli aiuti
La legge istituisce tre regimi di aiuto:
- aiuti alla ricerca fondamentale;
- aiuti alla ricerca industriale;
- aiuti all’attività di sviluppo precompetitiva.
L’unica forma di agevolazione prevista è la sovvenzione a fondo perduto. Non sono finanziabili progetti con costo complessivo superiore a 25 milioni di euro; inoltre, per singolo progetto, l’aiuto non può superare 5 milioni di euro di equivalente sovvenzione lordo. I regimi non sono cumulabili, per il medesimo progetto, con altre forme di aiuto.
Costi ammissibili
Ai fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto sono ammissibili:
- spese di personale impiegato esclusivamente nella ricerca;
- strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in modo permanente per la ricerca, entro il limite del 50% del totale delle spese ammissibili di progetto;
- servizi di consulenza e analoghi, inclusi brevetti, licenze e know-how, se utilizzati esclusivamente per la ricerca;
- costi di esercizio direttamente imputabili alla ricerca, come materiali e forniture;
- spese generali supplementari direttamente imputabili alla ricerca, forfettizzate fino al 20% del costo totale del progetto finanziato, comprese spese organizzative, reportistica, banche dati, collegamenti telematici, workshop, seminari, diffusione e pubblicazione dei risultati.
Le spese sono ammesse al netto dell’IVA e devono essere documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario.
Utilizzazione e diffusione dei risultati
I risultati dei progetti finanziati appartengono ai soggetti proponenti. Tuttavia, devono essere pubblicati e diffusi quando:
- il progetto riguarda ricerca fondamentale;
- il progetto di ricerca industriale o sviluppo precompetitivo ha ottenuto la maggiorazione per pubblicazione e diffusione dei risultati.
Durata del regime e obblighi di notifica
I regimi di aiuto scadevano il 31 dicembre 2006. Erano inoltre soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE; eventuali aiuti a imprese siderurgiche erano assoggettati alle specifiche discipline comunitarie di settore.
Il Dipartimento regionale competente curava la relazione annuale sull’applicazione dei regimi e sulla relativa dotazione finanziaria, trasmettendola anche alla Commissione europea.
Soggetti ammessi alla ricerca fondamentale
Possono accedere agli aiuti per ricerca fondamentale:
- università ed enti pubblici di ricerca;
- centri privati specializzati in ricerca e sviluppo;
- imprese singole o associate;
- società, consorzi, società consortili e partnership costituite tra i soggetti indicati;
- parchi scientifici e tecnologici previsti dalla normativa vigente.
I soggetti devono avere sede operativa funzionante in Basilicata ed essere economicamente e finanziariamente sani.
Ricerca fondamentale: requisiti dei progetti e intensità dell’aiuto
Sono finanziabili solo progetti di importo non inferiore a 750.000 euro, non connessi ad obiettivi industriali o commerciali, con risultati ampiamente diffusi secondo il programma quadro comunitario in vigore e utilizzabili da imprese e altri operatori comunitari a condizioni non discriminatorie.
Il rispetto di tali condizioni è verificato sia in istruttoria sia durante l’esecuzione e la diffusione dei risultati.
L’intensità dell’aiuto può raggiungere:
- il 100% lordo delle spese ammissibili, se il progetto è affidato a università o istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro;
- il 90% lordo, se affidato a imprese o centri privati di ricerca in collaborazione con università o istituti pubblici senza scopo di lucro, con compenso pubblico a prezzo di mercato;
- l’80% lordo, se affidato a imprese o centri privati di ricerca oppure acquistato direttamente da essi tramite gara aperta conforme alla disciplina sugli appalti.
Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: destinatari e condizioni
Possono accedere agli aiuti le imprese di produzione di beni e servizi, singole o associate, i consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee di imprese e i parchi scientifici e tecnologici, purché abbiano sede operativa in Basilicata e siano economicamente e finanziariamente sani.
È ammessa anche la presentazione congiunta con università, enti o istituti di ricerca. In tal caso la partecipazione finanziaria dei soggetti imprenditoriali deve essere superiore al 30% del costo complessivo per le piccole e medie imprese e al 50% per le grandi imprese. Anche qui la parte pubblica deve operare come operatore di mercato e remunerare i servizi a prezzi di mercato.
Iniziative finanziabili e intensità dell’aiuto per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Sono finanziabili solo progetti che non siano già iniziati prima della presentazione della domanda e che presentino:
- novità e originalità delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte;
- utilità delle conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo;
- congruità rispetto alle capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti.
Per le grandi imprese viene verificato anche l’effetto di incentivazione, considerando l’andamento degli investimenti in R&S, la loro incidenza sul fatturato, il numero di addetti impiegati in R&S e il rapporto rispetto al totale degli addetti.
Sono ammissibili solo progetti con importo complessivo non superiore a 500.000 euro. L’intensità lorda massima è:
- 60% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- 35% per lo sviluppo precompetitivo;
- 75% per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alla ricerca industriale;
- 50% per gli studi di fattibilità tecnica preliminari allo sviluppo preconcorrenziale.
Entro il tetto massimo del 75% per la ricerca industriale e del 50% per lo sviluppo precompetitivo, sono previste maggiorazioni di 15 punti percentuali per progetti nel Programma Quadro UE, di 10 punti per progetti presentati da PMI, di 10 punti per progetti con collaborazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca, e di 10 punti per progetti con pubblicazione e diffusione dei risultati, purché non rientrino in specifici progetti o programmi del Programma Quadro UE. Per progetti misti ricerca industriale/sviluppo precompetitivo, l’intensità non supera di regola la media ponderata delle rispettive intensità.
Copertura finanziaria
L’attuazione dei regimi di aiuto è finanziata con le risorse della Misura III.2 del Programma Operativo Basilicata 2000-2006 e con le disponibilità del Fondo Unico Regionale previsto dalla normativa regionale richiamata.
Stato di vigenza e obsolescenza
La legge è espressamente abrogata dalla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1. Inoltre, la disciplina dei regimi di aiuto aveva una scadenza al 31 dicembre 2006; pertanto il testo ha oggi rilievo essenzialmente storico e non risulta utilizzabile in pratica.
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