Cassazione Civile, Ordinanza n. 20989/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa all’anno d’imposta 1984. I tre motivi dedotti riguardavano: 1) l’asserito errore della CTR nell’avere ritenuto che una precedente sentenza della stessa Corte territoriale avesse ad oggetto la cartella di pagamento, mentre secondo la ricorrente avrebbe riguardato soltanto il silenzio-rifiuto su un’istanza di autotutela; 2) la dedotta illegittimità della nuova cartella perché emessa sulla base di una sentenza che, a dire della ricorrente, non avrebbe potuto costituire titolo esecutivo per la reiscrizione a ruolo; 3) la dedotta prescrizione del credito erariale, per il lungo tempo trascorso tra la definitività dell’accertamento e la notifica della cartella impugnata, assumendo irrilevante la precedente iscrizione a ruolo non seguita da esecuzione ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la precedente sentenza della CTR n. 363/2018 riguardava effettivamente la cartella di pagamento n. 133-2009-0002732124 e non un silenzio-rigetto su autotutela; pertanto, dopo il giudicato formatosi su quella controversia, l’Ufficio poteva legittimamente procedere alla reiscrizione a ruolo e all’emissione della nuova cartella impugnata. Anche il terzo motivo è stato respinto: per i crediti erariali IRPEF opera la prescrizione decennale, e alla data di notifica della cartella del 2018 tale termine non era ancora decorso rispetto alla precedente cartella del 2009. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per censurare l’omesso esame e/o il vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze così formulate.
art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla l. 30 novembre 1994, n. 656
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla pretesa errata ricostruzione della vicenda antecedente e dell’oggetto del precedente giudizio.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la legittimità della cartella e del procedimento di riscossione.
art. 3 D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ricostruzione della CTR.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
È stato invocato per sostenere che la cartella impugnata non potesse essere emessa sulla base della sentenza richiamata; la Corte ha però ritenuto legittima la reiscrizione a ruolo a seguito del giudicato sulla precedente cartella.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in relazione alla dedotta prescrizione e alla validità della cartella di pagamento.
art. 2953 c.c.
La Corte ha osservato che, a prescindere dal tema della sua applicabilità, per i crediti erariali IRPEF la prescrizione è decennale.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la precedente iscrizione a ruolo non avesse avuto seguito esecutivo; la Corte ha ritenuto tale profilo non decisivo ai fini della prescrizione e della legittimità della nuova cartella.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per il comportamento processuale non improntato a buona fede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la declaratoria di obbligo al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la fissazione della decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza di merito ha riguardato la cartella di pagamento ed è passata in giudicato, l’amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla reiscrizione a ruolo e alla notifica di una nuova cartella per la medesima pretesa, nei limiti consentiti dall’assetto processuale risultante dal giudicato.
- La censura che assuma un diverso oggetto del precedente giudizio rispetto a quello effettivamente deciso è infondata se dal testo della sentenza precedente risulta in modo chiaro che essa verteva sulla cartella di pagamento e non su un silenzio-rifiuto in autotutela.
- Per i crediti erariali IRPEF la prescrizione è decennale; pertanto, in mancanza di decorso di tale termine tra gli atti rilevanti, la pretesa non può ritenersi prescritta.
- Ai fini della prescrizione del credito tributario, rileva il termine proprio del credito erariale, non essendo decisivo il solo fatto che la precedente iscrizione a ruolo non sia stata seguita da azione esecutiva.
- La ricostruzione dei fatti processuali che alteri l’oggetto del precedente giudizio può giustificare, oltre al rigetto del ricorso, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per comportamento processuale non conforme a buona fede.
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