Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un'azione di riscatto di un immobile rurale confinante proposta dinanzi al Tribunale, poi accolta. In appello la domanda veniva nuovamente esaminata e la Corte territoriale rigettava il gravame, qualificando il trasferimento come compravendita e non come negozio misto con donazione, e negando la contestazione sulla mancanza di contiguità tra i fondi, anche con riferimento alla richiesta di CTU. Un successivo ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del 2024. Con il ricorso per revocazione la parte soccombente deduceva errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto non autosufficiente il sesto motivo del precedente ricorso, relativo alla violazione degli artt. 61 e 245 c.p.c. per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i requisiti oggettivi della prelazione/riscatto agrario, benché nel ricorso fossero state indicate la sede della richiesta istruttoria e la sua riproduzione testuale. Si sosteneva inoltre che la CTU fosse decisiva perché la contiguità dei fondi era stata ritenuta in precedenza sulla base di prove testimoniali e che il giudice di rinvio avesse eluso il precedente vincolo di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo nella fase rescindente, riconoscendo che vi era stato un errore revocatorio nella percezione dell'autosufficienza del sesto motivo di ricorso, poiché l'istanza di prova era effettivamente indicata negli atti. Tuttavia, nella fase rescissoria ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sostanza, perché l'errore non incideva sulla ratio decidendi complessiva dell'ordinanza impugnata: la declaratoria di inammissibilità del motivo era sorretta anche dall'autonoma valutazione di insindacabilità in cassazione del mancato accoglimento della CTU, e tale ulteriore ragione non era stata utilmente censurata. La Corte ha inoltre precisato che il precedente rinvio non aveva statuito sulla decisività della CTU né aveva enunciato un principio di diritto che imponesse la sua ammissione nel giudizio di rinvio. Il ricorso per revocazione è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione dei fatti, non come errore di valutazione o interpretazione, e deve risultare immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti di causa; deve inoltre essere decisivo e riferito agli atti interni del giudizio di cassazione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
L'autosufficienza del ricorso richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti; nel caso concreto la Corte ha riconosciuto che l'istanza istruttoria era stata effettivamente localizzata nel ricorso.
art. 61 c.p.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte ha ribadito che la sua mancata ammissione attiene alla valutazione del giudice di merito, salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti in cassazione.
art. 245 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata nella gestione della prova, senza che ciò abbia condotto all'accoglimento della revocazione nella fase rescissoria.
art. 345 c.p.c.
Nel pregresso giudizio di appello era stata ritenuta inammissibile una deduzione nuova; la precedente cassazione aveva però qualificato quelle contestazioni come mere difese e non eccezioni in senso stretto.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio sussiste solo quando la decisione si fondi su un'erronea percezione di un fatto processuale incontrovertibile, non quando si contesti la valutazione giuridica o la lettura critica delle difese e degli atti.
- L'errore revocatorio non consente di travolgere una decisione che sia sorretta anche da una ratio decidendi autonoma e distinta rispetto al fatto erroneamente percepito; in tal caso, il ricorso resta infondato se non si censura anche l'ulteriore fondamento della pronuncia.
- La contestazione della mancata ammissione di una CTU nel giudizio di merito non si converte automaticamente in vizio revocatorio della decisione di legittimità, poiché la decisività del mezzo istruttorio e il sindacato sulla valutazione del giudice di merito restano, di regola, estranei all'art. 395 n. 4 c.p.c.
- Se il precedente giudizio di cassazione ha cassato con rinvio per una specifica questione processuale, il giudice di rinvio è vincolato solo al principio effettivamente enunciato e non a questioni non decise, come la decisività di un mezzo istruttorio non oggetto della precedente statuizione.
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