Cassazione Civile, Ordinanza n. 12835/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia origina da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un avvocato ha chiesto a una società il pagamento di compensi professionali per attività giudiziali svolte in due giudizi civili. La società ha proposto opposizione al decreto e poi appello, contestando soprattutto l’imputazione dei pagamenti già eseguiti e sostenendo di aver corrisposto importi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dai giudici di merito. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi relativi ai pagamenti, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la riferibilità di vari versamenti ai compensi richiesti dal professionista; (2) motivazione apparente o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., sempre in relazione alla valutazione dei pagamenti; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato solo parzialmente le spese, invece che integralmente. La parte resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione e la ricorrente ha replicato con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha escluso l’incompatibilità del consigliere relatore che aveva formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, applicando le sospensioni processuali emergenziali Covid-19 e la sospensione feriale. Ha inoltre rilevato che il giudizio di primo grado, pur riguardando una controversia soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, si era svolto con le forme del giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché l’appello era il mezzo corretto. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto come vizio motivazionale in una situazione di doppia conforme e comunque perché mirava a una rivalutazione del merito e non individuava un fatto storico decisivo omesso; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente né mancante, avendo esaminato l’imputazione dei pagamenti e spiegato perché alcuni versamenti non fossero riferibili al credito azionato; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
richiamato come norma invocata dalla parte ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la Corte, tuttavia, non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene inammissibili o infondati i motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre non può essere usato per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddittorietà irriducibile; non basta un vizio di insufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
la motivazione del provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale, pena nullità deducibile nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
art. 92 c.p.c.
la valutazione della soccombenza reciproca e la distribuzione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una rigorosa proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, richiamando l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la richiesta di decisione del ricorrente conduce alla trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
la precedente proposta ex art. 380-bis c.p.c. non comporta incompatibilità del consigliere nel collegio giudicante, perché non ha funzione decisoria.
art. 52 c.p.c.
richiamato unitamente alle norme sull’incompatibilità per escludere che il consigliere autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. debba astenersi dal collegio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in caso di conferma della proposta accelerata, la Corte applica la responsabilità aggravata e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
la Corte osserva che, pur essendo la controversia astrattamente soggetta a tale rito ratione temporis, il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo; ai fini del regime di impugnazione rileva la forma concretamente adottata dal giudice.
d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, conv. in L. n. 27/2020
le sospensioni emergenziali Covid-19 hanno inciso sul computo del termine di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso.
d.l. n. 23/2020, art. 36, comma 1, conv. in L. n. 40/2020
richiamato insieme alla disciplina emergenziale per la sospensione dei termini processuali durante la pandemia.
L. n. 742/1969
la sospensione feriale si cumula con quella emergenziale ai fini del calcolo del termine per il ricorso.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è ammesso trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- Quando il giudice di merito spiega perché alcuni pagamenti non siano riferibili al credito azionato, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione parziale in caso di soccombenza reciproca, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti della mera congruità discrezionale.
- Nel rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può determinare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Ai fini del regime di impugnazione delle decisioni sulla liquidazione dei compensi professionali, rileva la forma processuale concretamente adottata dal giudice di primo grado, secondo il principio di apparenza.
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