Cassazione Civile, Ordinanza n. 12621/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza del giudice del rinvio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e mantenuto gli accertamenti fiscali. Nulla è stato liquidato per le spese perché l'Amministrazione non si era ritualmente costituita come controricorrente. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza presso una società a responsabilità limitata, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, rideterminando il reddito sociale e l'IVA e imputando il tutto, per trasparenza e/o per interposizione, a più soggetti ritenuti partecipi di una società di fatto o comunque soci occulti/co-amministratori. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo inizialmente esito favorevole in primo e secondo grado; poi la Cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato con rinvio. Nel giudizio rescissorio la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l'appello erariale, riconoscendo il contribuente come socio occulto e co-amministratore e confermando la pretesa fiscale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, assumendo insufficienza e contraddittorietà della prova del ruolo di socio occulto, anche alla luce del comma 5-bis; 3) violazione dell'art. 2247 c.c. per erronea individuazione dei presupposti della società di fatto; 4) omessa statuizione sulla dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973; 5) omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la responsabilità fosse solo quella del liquidatore o amministratore di fatto e non del socio occulto. La Corte ha ritenuto il primo motivo processualmente inammissibile perché precluso dal giudicato formatosi con la precedente sentenza rescindente; ha respinto il secondo e il terzo perché la motivazione del giudice di rinvio era logicamente coerente, la valutazione indiziaria non era sindacabile in cassazione e l'art. 7, comma 5-bis, non altera il riparto dell'onere della prova né preclude le presunzioni semplici; ha rigettato il quarto perché la fattispecie era ricondotta all'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, che non richiede contraddittorio endoprocedimentale come l'art. 37-bis; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quinto, osservando che la censura non risultava tempestivamente proposta e che, in ogni caso, l'impianto fattuale della decisione inquadrava il contribuente come effettivo possessore del reddito per interposta persona, rendendo inconferente l'art. 36 d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
La doglianza sul litisconsorzio necessario è stata ritenuta preclusa dal precedente giudicato formatosi con la sentenza di cassazione rescindente.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la nullità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati; la Corte ha escluso la rilevanza del motivo per preclusione processuale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate a sostegno dei vari vizi denunciati; la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Il nuovo comma 5-bis non introduce un diverso o più gravoso onere probatorio per l'Amministrazione e non esclude il ricorso alle presunzioni semplici; il giudice valuta la prova in coerenza con la normativa sostanziale tributaria.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici restano utilizzabili nel processo tributario nei limiti dell'idoneità logica degli indizi.
artt. 2727 e ss. c.c.
La prova indiziaria è pienamente valorizzabile; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza del ragionamento inferenziale, non la rivalutazione del merito.
art. 2247 c.c.
Richiamato dal ricorrente per definire gli elementi costitutivi della società; la Corte ha ritenuto inconferente la sua invocazione rispetto alla fattispecie di interposizione fiscale accertata.
art. 12, comma 7, l. 212/2000
Ritenuto non decisivo perché la fattispecie concreta è stata sussunta nell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, e non nell'art. 37-bis elusivo.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973
La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale tipica delle ipotesi elusive, perché la controversia riguardava l'interposizione di cui all'art. 37, comma 3.
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
È la norma decisiva: consente di imputare il reddito all'effettivo possessore per interposta persona; l'onere dell'Amministrazione riguarda la prova dell'effettivo possesso del reddito per interposizione, anche tramite presunzioni, e una volta provato ciò incombe al contribuente la prova contraria.
art. 36 d.P.R. 602/1973
La censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ricostruzione della fattispecie come interposizione/effettivo possesso del reddito; comunque inammissibile per difetto di tempestiva deduzione e specificità.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per affermare che la Cassazione può correggere la motivazione e decidere nel merito quando il vizio è processuale ma non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Evocato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustificano la correzione della motivazione e la decisione nel merito in presenza di errori processuali non decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 non altera il riparto dell'onere della prova né impone all'Amministrazione una prova diversa o più gravosa rispetto ai principi generali; resta ammesso il ricorso alle presunzioni semplici.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario: la Cassazione controlla solo che il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia logicamente coerente e privo di salti logici o errori giuridici.
- Quando la pretesa fiscale è ricondotta all'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, l'oggetto della prova è l'effettivo possesso del reddito per interposta persona; non occorre dimostrare gli elementi costitutivi di una società di fatto in senso civilistico.
- La disciplina dell'interposizione fiscale ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 è distinta dalle ipotesi elusive di cui all'art. 37-bis: non opera automaticamente il contraddittorio endoprocedimentale previsto per queste ultime.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non risulta che la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e se il ricorrente non indica in modo specifico dove e come l'abbia proposta.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza rescindente preclude la proposizione, nel giudizio di rinvio, di questioni già coperte dalla decisione di cassazione, incluse quelle relative alla regolarità del contraddittorio.
- Se la Corte di cassazione, per ragioni di economia processuale, può decidere nel merito anche a fronte di un error in procedendo, ciò è possibile quando non servono ulteriori accertamenti di fatto e la questione è solo di diritto.
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