Cassazione Civile, Ordinanza n. 03418/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l'istanza di correzione materiale: ha escluso l'inammissibilità dedotta dalle controparti, ma ha ritenuto infondata la richiesta di distrazione delle spese poiché formulata dal difensore di parti non vittoriose. È quindi confermato il mancato riconoscimento della distrazione e resta ferma la regolazione delle spese contenuta nell'ordinanza precedente.
Esito
Favorevole al resistente (parte soccombente)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito i ricorrenti nei procedimenti riuniti definiti con ordinanza della Corte di cassazione, ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza n. 6187/2025 sostenendo che il provvedimento avesse omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore quale procuratore antistatario. Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità dell'istanza per mancata notificazione e per non essere stata indirizzata alla Corte ma alla cancelleria, oltre che la sua infondatezza nel merito, perché il difensore aveva assistito parti risultate soccombenti. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari e ha comunque rigettato l'istanza perché la distrazione spetta solo in favore del difensore della parte vittoriosa, mentre le parti assistite dall'istante erano soccombenti in entrambe le cause riunite.
Norme richiamate
La correzione materiale può essere chiesta per emendare errori o omissioni del provvedimento, ma non per ottenere una diversa regolazione sostanziale delle spese.
La distrazione delle spese è una mera sollecitazione al giudice a sostituire il difensore della parte vittoriosa alla parte stessa nella legittimazione a ricevere il pagamento dal soccombente; presuppone quindi la vittoria della parte assistita dal difensore istante.
Cass. n. 25247/2017
È richiamata per affermare che la domanda di distrazione delle spese è una richiesta rivolta al giudice affinché disponga la sostituzione del difensore antistatario alla parte vittoriosa nella riscossione delle spese.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese presuppone che il difensore abbia assistito la parte vittoriosa; se la parte assistita è soccombente, la domanda va respinta.
- La correzione materiale non può essere utilizzata per ottenere un risultato incompatibile con la statuizione resa, come l'attribuzione delle spese al difensore di una parte non vittoriosa.
- L'omessa notificazione formale dell'istanza non determina inammissibilità quando la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza e abbia potuto difendersi.
- L'inoltro dell'istanza alla cancelleria, anziché direttamente al collegio, non comporta di per sé inammissibilità se l'ufficio giudiziario è stato comunque investito della richiesta.
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