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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27313 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, deducendo anzitutto la nullità per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza d'appello riproduceva sostanzialmente quella di primo grado e si limitava ad aderirvi, senza illustrare le censure formulate dall'Ufficio né spiegare le ragioni per cui tali censure venivano respinte. In via subordinata, l'Agenzia aveva contestato anche la violazione delle norme in materia di determinazione del reddito d'impresa e di prova delle variazioni rilevanti ai fini Irap, ma tali motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente o mancante. In particolare, una decisione d'appello non può limitarsi a richiamare o condividere la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appellante e senza rendere individuabili il thema decidendum e le ragioni della decisione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; la motivazione meramente apparente o inesistente determina la nullità della sentenza.

  • Articoli 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le sentenze delle commissioni tributarie devono indicare lo svolgimento del processo, le richieste delle parti e le ragioni della decisione; tali obblighi si applicano anche al giudizio d'appello. La CTR deve quindi esaminare e motivare sulle specifiche censure proposte.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La motivazione deve esporre in modo conciso ma concreto le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il semplice rinvio alla motivazione di primo grado, senza autonoma valutazione delle critiche d'appello, non è sufficiente.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma, richiamata tra i motivi assorbiti, riguarda i criteri di imputazione temporale e di determinazione dei componenti del reddito d'impresa; la sua eventuale violazione avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice del rinvio.

  • Art. 2697 del codice civile

    La norma disciplina l'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • Art. 81 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato nel motivo assorbito, individua il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali come reddito d'impresa, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile Ires.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile Irap per le società e gli enti commerciali; il relativo motivo non è stato deciso a causa della cassazione per vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria d'appello è nulla quando si limita a confermare la decisione di primo grado con formule generiche, senza esporre le critiche dell'appellante e senza spiegare perché tali critiche siano infondate.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice richiama in modo chiaro e concreto una motivazione precedente, dimostrando di aver esaminato le specifiche questioni devolute in appello; la mera frase di adesione non è sufficiente.
  • Quando la sentenza viene cassata per motivazione apparente o mancante, la Corte di cassazione normalmente rinvia la causa al giudice di merito in diversa composizione, che deve riesaminare la controversia e motivare sulle singole contestazioni.
  • La cassazione per un vizio preliminare di motivazione può rendere assorbiti i motivi relativi al merito fiscale: tali questioni potranno essere nuovamente valutate dal giudice del rinvio.
  • Per contestare efficacemente una sentenza d'appello è importante dimostrare, anche mediante trascrizione delle parti rilevanti, che il giudice ha omesso di confrontarsi con specifiche doglianze, prove o argomentazioni decisive.

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