Cassazione Penale, Ordinanza n. 34399/2026 del 24/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 28 aprile 2025 della Corte d’appello di Napoli, che confermava la condanna per evasione. In appello aveva dedotto, in termini assertivi e senza specifici riferimenti fattuali o giuridici, che il mero allontanamento non integrasse l’elemento oggettivo del reato, non avesse determinato irreperibilità e non fosse sorretto da volontà; aveva inoltre lamentato l’eccessività della pena per il mancato giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva. In cassazione ha sollecitato una diversa ricostruzione della causale dell’allontanamento e ha riproposto censure che la Corte ha ritenuto non devolute in appello o formulate in modo aspecifico. È stata inoltre esaminata la questione della particolare tenuità del fatto: la decisione impugnata aveva escluso tale causa di non punibilità valorizzando l’intensità del dolo, desunta dall’allontanamento e dai plurimi precedenti dell’imputato, anche per evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, ed erano comunque inammissibili perché non devolute al giudice d’appello o formulate in modo assolutamente aspecifico. La sentenza d’appello, conforme a quella di primo grado, offriva una motivazione stringata ma esaustiva e priva di illogicità. Quanto all’art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto sufficiente, per escludere la particolare tenuità, l’indicazione degli elementi valutativi ritenuti rilevanti, nella specie l’intensità del dolo; non è necessaria la disamina di tutti i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
Per valutare la particolare tenuità dell’offesa occorre fare riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma il giudice non deve esaminare ogni singolo elemento: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi.
il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
I criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p. orientano il giudizio sulla tenuità dell’offesa; la motivazione può limitarsi agli elementi concretamente ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere condotta alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma non richiede una disamina analitica di tutti gli elementi previsti: è sufficiente che il giudice individui quelli reputati rilevanti e dia conto della loro incidenza.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto forma di vizio di legittimità, sollecita una diversa ricostruzione dei fatti, come la diversa valutazione della causale dell’allontanamento.
- Le doglianze formulate in termini assertivi, prive dell’indicazione dei dati fattuali e delle ragioni giuridiche a sostegno, possono risultare aspecifiche; non sono inoltre ammissibili in cassazione censure non devolute al giudice d’appello.
Come è indicizzato
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