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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-286/22

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 9 February 2023. — Ahmad Aziz v European Commission. — Action for annulment – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-286/22

Giurisprudenza europea62022TO0286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Ahmad Aziz contro la Commissione, proposto avverso il presunto diniego implicito di accesso ai suoi dati personali. La ragione decisiva è stata la mancata osservanza dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura: il ricorso non esponeva in modo chiaro e coerente i motivi di diritto e di fatto. Il Tribunale ha quindi evitato l’esame di merito e ha condannato il ricorrente alle spese.

Azione di annullamento contro il rigetto implicito di una richiesta di accesso a dati personali: inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e intelligibilità del ricorso

La questione giuridica

Se il ricorso introduttivo soddisfi i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, cioè se esponga in modo coerente, intelligibile e sufficientemente preciso i motivi in fatto e in diritto a sostegno delle conclusioni di annullamento; in via secondaria, se l’azione potesse essere esaminata nel merito oppure dovesse essere dichiarata irricevibile.

Principio di diritto

Il Tribunale ribadisce che un ricorso è irricevibile quando non espone, in modo coerente, intelligibile e sufficientemente preciso, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda: non basta indicare in via astratta alcuni articoli o formulare censure generiche, ma occorre delineare la struttura giuridica di ciascun motivo e consentire al convenuto di preparare la difesa e al giudice di statuire senza ricostruire d’ufficio l’impianto del ricorso. Nel caso di specie, poiché il ricorso non sviluppava alcun motivo in modo adeguato, l’azione è stata respinta integralmente come irricevibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 81(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130(1) e (7) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 14(3) del regolamento (UE) 2018/1725

Inammissibilità del ricorso contro il presunto diniego di accesso ai dati personali

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, resa nell’ambito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ahmad Aziz contro la Commissione europea. La controversia riguarda una domanda di accesso a dati personali e ad altre categorie di dati presentata ai sensi della disciplina UE sulla protezione dei dati nelle istituzioni dell’Unione.

Fatti e procedimento

Il ricorrente, con email del 15 febbraio 2022, aveva chiesto alla Commissione l’accesso ai propri dati personali, a taluni dati non personali e a "mixed datasets". La Commissione aveva poi informato l’interessato che, a causa del numero di documenti coinvolti e della complessità della richiesta, il termine per rispondere veniva prorogato fino al 1° giugno 2022. Il ricorrente ha impugnato quella che qualificava come decisione implicita della Commissione del 16 maggio 2022 di non fornirgli i dati richiesti nel termine previsto.

Domande formulate dalle parti

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione contestata;
  • una declaratoria di violazione dell’articolo 50 della Carta;
  • una declaratoria di violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725;
  • una declaratoria di violazione del principio di trasparenza e della c.d. "presumption of disclosure".

La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso per irricevibilità, in subordine la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna alle spese.

Normativa processuale applicata

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, che consente di statuire sull’irricevibilità senza esaminare il merito. Viene inoltre richiamato l’articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 60 del regolamento di procedura, per confermare la tempestività dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sul piano dei requisiti del ricorso, la Corte richiama:

  • l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale per effetto dell’articolo 53 dello Statuto;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.

Requisiti di chiarezza e precisione del ricorso

Il Tribunale ribadisce che l’atto introduttivo deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia, i motivi dedotti e un’esposizione sommaria degli stessi, tale da consentire alla parte convenuta di preparare la difesa e al giudice di pronunciarsi. I punti essenziali di fatto e di diritto devono emergere dall’atto stesso, senza costringere il Tribunale a ricostruire d’ufficio la struttura giuridica del ricorso attingendo a elementi dispersi o non organizzati.

In tale prospettiva, un’affermazione meramente astratta dei motivi non è sufficiente. Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui, quando il ricorso non soddisfa i requisiti dell’articolo 76, lettera d), esso può essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Valutazione del ricorso concreto

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale osserva che il ricorso non esponeva alcun motivo giuridico in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente. Nelle sue memorie il ricorrente si limitava a menzionare tre censure:

  • violazione dell’articolo 8 della Carta e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725;
  • violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725;
  • violazione del principio di trasparenza e della "presumption of disclosure".

Tuttavia, il ricorso non esplicitava la struttura giuridica a sostegno di ciascun motivo, né sviluppava in modo coerente i profili fattuali e normativi idonei a sorreggere le pretese del ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l’atto introduttivo non raggiungesse il livello minimo di chiarezza richiesto dalla disciplina processuale.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il ricorso è stato quindi respinto in quanto irricevibile, senza necessità di esaminare ulteriormente l’ammissibilità delle singole domande formulate o del documento successivamente depositato dal ricorrente contenente una proposta di prova e un nuovo motivo di ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nei ricorsi diretti dinanzi al Tribunale, il rispetto dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura è un requisito sostanziale di ricevibilità: il ricorso deve contenere una costruzione giuridica comprensibile e ordinata, e non una semplice elencazione di norme o censure generiche. Se tale requisito manca, l’azione è irricevibile nel suo complesso.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliaccesso ai dati personaliprocedura davanti al tribunale ueammissibilità del ricorsotrasparenza

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