Cassazione Penale, Sentenza n. 16366/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione e cessione di stupefacenti). Le censure principali erano: per entrambi - insufficiente accertamento dell'efficacia drogante delle sostanze sequestrate (basso contenuto di THC) e consequente assenza di offensività; per Zanzi - vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto a due reperti (M e N), richiesta di derubricazione nella ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) e riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, comma 1, n. 4); contestazione altresì della quantificazione della pena; per Nesti - analoga doglianza circa l'efficacia drogante dei campioni e critiche alla motivazione in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. In sostanza la difesa sosteneva che i campioni avessero THC irrilevante, che parte della sostanza fosse per consumo personale/tossicodipendenza e che la documentazione non provasse finalità di spaccio oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato le valutazioni dei giudici di merito secondo cui: i risultati degli accertamenti tecnici (non contestati) dimostravano la presenza di principio attivo in quantità idonea a produrre effetto drogante; la consistente massa di sostanza, il frazionamento/confezionamento, la presenza di bilancino e coltelli con tracce, i contatti con fornitori e la possibilità concreta di commistione con campioni più ricchi di THC rendevano la detenzione offensiva e indicativa di destinazione alla cessione. Pertanto sono state confermate le condanne rese dal GIP/Tribunale di Varese e dalla Corte d'appello di Milano: per Federico Zanzi pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 4.000,00 (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); per Vinicio Nesti pena di 3 anni di reclusione e multa di euro 10.000,00 (in considerazione della recidiva). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha confermato che la detenzione e commercializzazione di derivati della cannabis integra il reato previsto dall'art. 73 salvo che i prodotti siano in concreto privi di ogni efficacia drogante; la valutazione non può limitarsi a soglie percentuali di THC ma deve verificare l'idoneità concreta della sostanza a produrre un effetto psicotropo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 14
Richiamato per chiarire che l'illiceità sussiste se la sostanza è idonea a modificare anche minimamente l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; solo quantità talmente minime da non potere neppure in misura trascurabile alterare l'assetto sono inoffensive
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7
La Corte ha precisato che le percentuali di THC previste per la coltivazione agricola (0,2-0,6%) non costituiscono di per sé criterio di liceità per la commercializzazione: anche prodotti con THC sotto tali soglie possono integrare il reato se in concreto efficaci
Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80
convertito nella legge n. 80/2025
La Corte ha ritenuto che le modifiche legislative non abbiano mutato il principio che rileva l'efficacia drogante concreta e non meri limiti percentuali formali
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4
attenuante del lucro di speciale tenuità
Applicabile solo quando il profitto perseguito o conseguito risulti in modo particolare modesto; i giudici hanno ritenuto che l'entità della sostanza e gli elementi organizzativi escludevano la tenuità del lucro
Codice di procedura penale, art. 581
Richiesta la specificità delle doglianze e delle richieste in appello: motivi generici o non specifici su punti autonomi della decisione rendono inammissibile il gravame; tale principio si applica anche nel sindacato in cassazione
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione devono essere specifici; la Corte ha dichiarato infondati o generici vari motivi che non hanno confutato razionalmente le valutazioni di fatto dei giudici di merito
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- La valutazione della liceità della commercializzazione di derivati della cannabis non si fonda unicamente su soglie percentuali di THC: occorre accertare l'idoneità concreta della sostanza a produrre effetto drogante (principio di offensività).
- Basse concentrazioni di THC non escludono automaticamente la configurabilità del reato se risultano, complessivamente, quantità, confezionamento, strumenti e contesti che rendono verosimile la destinazione alla cessione e la possibilità di ottenere effetto drogante (anche per commistione).
- Elementi materiali come frazionamento, confezionamento per vendite al dettaglio, bilancino di precisione, coltelli con tracce e contatti con fornitori costituiscono rilevanti indici di finalità di spaccio, idonei a smentire ricostruzioni difensive basate su uso personale o commercio lecito.
- La derubricazione per lieve entità e il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità richiedono una valutazione complessiva e motivata: quantità, qualità, modalità operative e profili organizzativi possono escluderle anche in presenza di consumo personale o dipendenza.
- In appello e in cassazione le doglianze devono essere specifiche e riferite a punti autonomi della decisione (art. 581 c.p.p.); argomentazioni generiche o ripetitive senza confronto critico con la motivazione dei giudici di merito sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- La prova tecnica (analisi del principio attivo) ha grande rilievo se non contestata: risultati analitici opponibili possono ancorare razionalmente la valutazione sulla offensività della condotta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →