Ordinanza del 30/11/2016 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Oggetto - Sentenza di primo grado di natura meramente processuale - Interesse - Carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione della sentenza di primo grado appellata è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione ha natura esclusivamente processuale e non produce effetti interinali. L’eventuale accoglimento non modificherebbe la validità del ruolo né inciderebbe sulla successiva cartella.
Inammissibilità dell’istanza cautelare contro una sentenza di primo grado meramente processuale
Inammissibilità della sospensione per carenza di interesse
La pronuncia riguarda una richiesta di sospensione cautelare proposta contro una sentenza di primo grado appellata. L’istanza è ritenuta inammissibile perché manca un interesse concreto e attuale alla sospensione.
Natura della sentenza impugnata
La sentenza oggetto dell’istanza ha natura meramente processuale e non è dotata di efficacia interinale. Non determina, quindi, effetti sostanziali o provvisori tali da poter essere modificati attraverso un provvedimento di sospensione.
Assenza di effetti utili della sospensione
L’accoglimento dell’istanza non produrrebbe alcuna modifica della situazione giuridica vigente. In particolare:
- non verrebbe alterata la validità del ruolo;
- non si produrrebbero effetti sulla successiva cartella;
- non deriverebbe alcuna utilità concreta dalla sospensione della sentenza.
Principio applicato
La sospensione cautelare presuppone la sussistenza di un interesse effettivo a ottenere una modifica provvisoria degli effetti della decisione impugnata. Quando la sentenza è esclusivamente processuale e priva di efficacia interinale, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, poiché l’eventuale accoglimento non inciderebbe né sul ruolo né sulla cartella conseguente.
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