Ordinanza del 29/11/2016 n. 1593 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Oggetto - Sentenza che ha rigettato il ricorso di primo grado - Interesse - Carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare diretta a sospendere una sentenza di primo grado sfavorevole al ricorrente è inammissibile per carenza d’interesse. La sospensione di una pronuncia di rigetto, avente natura dichiarativa, non produrrebbe infatti alcun effetto utile, lasciando invariata l’efficacia operativa dell’avviso di accertamento originario.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso per carenza d’interesse.
Inammissibilità della sospensione della sentenza di rigetto
Il principio riguarda le misure cautelari richieste nel giudizio tributario con riferimento a una sentenza di primo grado che abbia rigettato il ricorso. L’istanza è inammissibile quando manca un interesse concreto e attuale alla sospensione della pronuncia.
Oggetto della misura cautelare
La richiesta di sospensione è rivolta contro la sentenza di primo grado appellata, anziché contro l’atto impositivo la cui efficacia continua a produrre effetti. La sentenza di rigetto ha natura dichiarativa e non modifica, di per sé, l’efficacia operativa dell’avviso di accertamento.
Carenza d’interesse
La sospensione della sentenza non determinerebbe un’utilità concreta per il contribuente, poiché lascerebbe invariata la situazione sostanziale già esistente. In particolare, anche in caso di sospensione della pronuncia, resterebbe vigente l’originaria efficacia dell’avviso di accertamento.
Conseguenza processuale
L’istanza cautelare deve essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse. La sospensione di una pronuncia di rigetto non è idonea a incidere sull’efficacia dell’avviso di accertamento, che costituisce l’atto sostanzialmente lesivo cui dovrebbe eventualmente riferirsi la tutela cautelare.
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