Cassazione Penale, Ordinanza n. 32684/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda un'ordinanza della Corte d'appello resa in sede esecutiva, con cui è stata negata l'applicazione della continuazione tra reati di natura diversa: da un lato violazioni in materia di armi commesse nel 2010 e nel 2011, dall'altro la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso nel periodo dal 2014 al 15 marzo 2016. Il ricorrente contestava la decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure chiedessero solo una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel negare la continuazione, osservando che mancavano elementi idonei a dimostrare che, sin dal momento dei reati in materia di armi, l'interessato avesse già programmato, anche solo nelle linee generali, la successiva partecipazione a un sodalizio mafioso. Sono stati valorizzati la distanza temporale tra i fatti, l'assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per i reati in materia di armi e, più in generale, la riconducibilità dei fatti a autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Per il riconoscimento della continuazione occorre che i diversi reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, programmato almeno nelle linee generali sin dall'origine.
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante ad effetto speciale
La mancata contestazione di tale aggravante nei reati in materia di armi è stata valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento della preordinazione verso il successivo reato associativo mafioso.
art. 616 c.p.p.
spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non esente da colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la prova di un disegno criminoso unitario, non essendo sufficiente la mera vicinanza soggettiva tra fatti diversi o la generica propensione a delinquere.
- La distanza temporale tra i reati e l'assenza di elementi oggettivi che attestino una programmazione iniziale del fatto successivo sono elementi idonei a escludere il medesimo disegno criminoso.
- Quando la censura di legittimità mira soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio valutativo già esaminato dal giudice dell'esecuzione, il ricorso è inammissibile se la motivazione impugnata non presenta manifeste illogicità.
- In tema di ricorso avverso provvedimenti esecutivi, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito probatorio, ma soltanto la verifica della correttezza giuridica e della non manifesta illogicità della motivazione.
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